Siti web obbligati al deposito legale dei contenuti: norma e rete si scontrano ancora?
Il deposito legale e la comunità virtuale
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile la legge n. 106, recante le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico. La legge, partendo da un concetto di necessarietà di conservazione della memoria della cultura e della vita sociale italiana, ha istituito l’obbligo di effettuare il cosiddetto deposito legale, in relazione a tutti quei documenti che sono destinati all’uso pubblico o che possono essere utilizzati per la lettura, la visione o l’ascolto, a prescindere dal processo tecnico di produzione, edizione e diffusione. La finalità della legge in oggetto è quella di consentire la costituzione di un archivio nazionale e regionale delle suddette tipologie di documenti, a patto che ovviamente non siano diffusi esclusivamente in ambito privato, ma abbiano una modalità di offerta e di diffusione che riguarda il pubblico in generale. Il legislatore ha precisato, in un elenco, quelli che saranno i documenti soggetti al deposito legale. Di particolare interesse per la comunità virtuale, appare il punto r), dove tra le categorie dei documenti destinati al deposito legale, spuntano quelli diffusi tramite rete informatica che non siano libri o documenti su supporto informatico (categorie autonomamente previste). Ebbene, la previsione di un simile deposito a carico dei soggetti che producono e diffondono documenti in internet, appare alquanto suscettibile di necessari chiarimenti: internet è per eccellenza un canale di comunicazione elettronica di vasta entità, nel quale “corrono” documenti di qualsivoglia specie, in numero indefinibile e per definizione “di interesse pubblico” visto che lo scopo del contenuto della rete è proprio, in gran parte dei casi, l’esposizione al pubblico dei contenuti. Quindi, i soggetti obbligati al deposito legale (editore, responsabile della pubblicazione, tipografo, produttore o distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari, nonché produttore di opere filmiche) dovranno pertanto depositare i documenti presso: o la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze o presso quella Nazionale Centrale di Roma o presso gli istituti indicati nel regolamento di attuazione della legge. Il termine generale entro cui il deposito dovrà avvenire, è stato indicato in 60 giorni dalla prima distribuzione del documento. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato un regolamento che oltre ad indicare il numero di copie da depositare ed i soggetti ulteriormente tenuti al deposito, dovrà anche prevedere espressamente i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti. Dobbiamo pertanto attendere il regolamento per comprendere esattamente l’impatto che la legge avrà sulla rete e sui suoi utenti. Difatti, già possiamo contare uno schieramento a favore ed uno contrario alla legge: c’è chi ritiene giusto “coinvolgere” anche internet in questa operazione di deposito legale, visto e considerato che tutto quello che oggi è visibile sulla rete, domani potrebbe non esserlo più, rischiando così di disperdere quantità di documenti che rappresentano attualmente quella che è la nostra cultura, senza poter lasciare alcuna traccia per le generazioni future e contribuendo così alla creazione di un vuoto di “percezione culturale” della nostra epoca; di contro, c’è invece chi si è allarmato per l’emanazione di questa legge, considerandola un onere eccessivo e sproporzionato rispetto al fine, interamente a carico di chi produce e diffonde documenti in rete. Non resta che aspettare il regolamento e vedere come si riuscirà a conciliare le esigenze della rete con quelle sottolineate dal legislatore, il quale ha anche previsto una sanzione pecuniaria da infliggersi al soggetto che non ha provveduto al deposito legale, che può arrivare ad un massimo di 1.500 euro, cifra comunque proporzionata al valore commerciale del documento.
Avv. Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it
18/05/2004