venerdì, 22 novembre 2024
Cerca  
 Digitalizzazione
 Internazionalizzazione
 Approfondimenti
 Links
 Eventi
 Newsletter 
 Formazione 
 Servizi 
 Contatti 
 Utilità 
 Archivio News 
 
 

Difetto di conformità nella vendita internazionale: legge applicabile e competenza giurisdizionale

Difetto di conformità delle merci nella vendita internazionale: legge applicabile e competenza giurisdizionale


avv. Giuseppe Briganti
(mailto:avv.briganti@iusreporter.it http://www.iusreporter.it/

da Altalex - www.altalex.it




Nell’ambito dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, allorché non siano coinvolti consumatori, la disciplina dettata dalla Convenzione di Vienna del 1980i prevale sulla disciplina dettata, per le obbligazioni contrattuali, dalla Convenzione di Roma del 1980ii. Ciò in base sia all’art. 21 di quest’ultima convenzione sia all’art. 57, ultima parte, L. 218/1995iii.


L’art. 21 della citata Convenzione di Roma stabilisce infatti che “La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte”. L’art. 57, ultima parte, L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato fa salve le altre convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, in quanto applicabili.


La Convenzione di Vienna, com’è noto, è un accordo non sulla legge applicabile bensì di diritto materiale uniforme, volto cioè a sostituire, almeno in parte, le diverse discipline nazionali con un regime unitario delle vendite aventi carattere transfrontalieroiv.


Detta Convenzione deve altresì ritenersi prevalente sulla Convenzione dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporaliv.


Ciò in base al fatto, secondo la dottrina e parte della giurisprudenza, che l’ambito di applicazione internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 è speciale rispetto a quello della Convenzione dell’Aja, in quanto più limitato. La Convenzione di Vienna, infatti, si applica soltanto ai contratti di vendita la cui internazionalità dipende dalla diversa ubicazione statale della sede d’affari delle parti contraenti, mentre la Convenzione dell’Aja contempla ogni tipo di contratto di vendita “internazionale”.


La specialità della Convenzione di Vienna, e dunque la sua prevalenza, è data però essenzialmente dalla circostanza che essa, come accennato, detta una disciplina di diritto materiale uniforme, mentre la Convenzione dell’Aja pone regole di diritto internazionale privato. Le norme di diritto materiale uniforme rivestono infatti per definizione carattere di specialità, “giacché risolvono il problema sostanziale ‘direttamente’, ossia evitando il doppio passaggio, consistente nell’individuazione del diritto applicabile prima e quindi nell’applicazione dello stesso, che sempre si rende necessario quando si fa ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato”vi.


Secondo parte della dottrina, inoltre, il ricorso al diritto materiale uniforme presenterebbe un ulteriore vantaggio rispetto al ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato: l’eliminazione del cd. forum shopping, ossia l’attività tendente alla ricerca della giurisdizione più favorevole agli interessi dell’istante; questa, infatti, sarebbe evitata dall’applicazione del medesimo diritto materiale nei vari Stati contraenti.


D’altra parte, a ciò si è giustamente obiettato che detto vantaggio resterebbe tale solo sul piano teorico, in quanto non mancano ragioni per cui, pur in applicazione di una convenzione di diritto uniforme, le parti avranno comunque interesse a ricorrere al forum shopping, avvalendosi del sistema processuale nazionale che ritengono a loro più confacente, soprattutto considerando che nei vari Paesi le convenzioni vengono interpretate in modo talvolta anche molto diverso, con la possibile configurazione di risultati anche opposti sul piano materialevii.


Tale rischio si presenta però ridotto con riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci: esistono oggi infatti numerosi strumenti che consentono di attenuare le divergenze interpretative, quali banche dati che pubblicano giurisprudenza internazionale in materia e riviste giuridiche dedicateviii. Tali strumenti hanno lo scopo – conforme a quanto prescritto dall’art. 7, par. 1, della Convenzioneix – di rendere uniforme, attraverso il riferimento alla giurisprudenza dei vari Paesi ivi reperibile, l’applicazione e l’interpretazione della Convenzione; e ciò, invero, anche laddove si consideri che il richiamo alla giurisprudenza di altri Paesi o anche di tribunali arbitrali, che i giudici dovrebbero operare, può soltanto avere valore persuasivo e non vincolantex.


Ciò posto in ordine alla prevalenza della Convenzione di Vienna, occorre ora prenderne in esame l’ambito di applicazione con riguardo ai contratti di vendita che presentano caratteri di internazionalità.


Innanzitutto, naturalmente, è necessario essere in presenza di un contratto di compravendita. In mancanza di un’espressa definizione nella Convenzione, occorre rifarsi al disposto degli artt. 30 e 53 della stessa.


In base alle norme suddette, è contratto di compravendita l’accordo in virtù del quale il venditore s’impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla Convenzione, a consegnare i beni, a trasferirne la proprietà ed eventualmente a consegnare tutti i documenti ad essi relativi, mentre l’acquirente si assume l’obbligo di pagare il prezzo e di prendere in consegna i beni. La Convenzione richiede altresì che l’oggetto della compravendita, al momento della consegna, sia mobile e tangibilexi.


In secondo luogo, l’applicazione della Convenzione è subordinata al carattere di internazionalità del contratto. Occorre, a tal fine, come già accennato, che le parti contraenti abbiano, al momento della conclusione dell’accordo, la loro sede d’affari, ossia il luogo dal quale viene svolta un’attività commerciale caratterizzata da una certa durata e stabilità nonché da una certa autonomiaxii, in Stati diversi.


L’internazionalità del contratto non è tuttavia di per sé sufficiente a rendere applicabile la Convenzione. È infatti altresì necessario che i Paesi nei quali le parti hanno la loro sede d’affari siano Stati contraenti della Convenzione al momento della conclusione dell’accordo (art. 1, par. 1, lett. a)), oppure che le norme di diritto internazionale privato del foro rinviino al diritto di uno Stato contraente (art. 1, par. 1, lett. b)). In negativo, occorre inoltre che le parti non si siano avvalse della facoltà loro riconosciuta dalla Convenzione di escludere l’applicabilità della stessa al contratto (art. 6).


Così precisato l’ambito di applicazione, deve essere brevemente esaminata la disciplina riservata ai cd. vizi di conformità della merce (artt. 35 ss.).


L’art. 35 prevede che il venditore debba consegnare beni di quantità, qualità e genere corrispondenti a quelli previsti dal contratto; il cui imballaggio e confezione corrispondano a quelli previsti dalle parti.


Pertanto, a meno che i contraenti non convengano altrimenti, le merci possono considerarsi conformi al contratto solo se:


a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;


b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;


c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;


d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.


Il venditore non è d’altronde responsabile di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.


Qualora i beni risultino difettosi, per non perdere la relativa garanzia, l’acquirente deve denunziare i difetti al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole dal momento in cui li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli (art. 39, par. 1)xiii.


Il concetto di “ragionevolezza” del termine costituisce, secondo la prevalente opinione, una “clausola generale”, che non può che rimandare ad una valutazione da parte del Giudice di tutte le circostanze della fattispecie concreta, tenendo presente, tra l’altro, la natura dei beni oggetto della compravenditaxiv.


Il momento in cui comincia a decorrere il termine ragionevole per la denuncia va stabilito in base all’art. 38, secondo cui “L’acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze”. Diviene così evidente lo stretto legame tra l’art. 39 e l’art. 38, ossia fra i doveri di ispezione e tempestiva denunzia, gravanti sul compratore.


Qualora il contratto di compravendita implichi un trasporto di beni, l’art. 38, par. 2, stabilisce che l’ispezione della merce compravenduta può – ma non deve – essere differita sino all’arrivo a destinazione. Una volta giunta a destinazione, tuttavia, la merce deve essere ispezionata nel più breve tempo possibile.

Numerose pronunce impongono un esame immediato delle merci anche tramite controlli a campione prima della definitiva rivendita o trasformazione dei beni, con la conseguenza di far decorrere il termine ragionevole dal momento della consegna, e di considerare tardiva una denuncia effettuata oltre una decina di giorni dalla stessaxv.


Altre pronunce hanno ritenuto invece ammissibile un termine di più di un mese dalla consegna, con riguardo in particolare a casi in cui il vizio fosse riscontrabile solo dopo specifici accertamentixvi.


Prevale comunque la tendenza ad applicare una certa severità nell’individuazione della “ragionevolezza” del termine per la denuncia, in considerazione anche dell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente sentita nel commercio internazionale.


L’onere di provare di avere effettuato una tempestiva denuncia grava sull’acquirente, secondo il principio generale della Convenzione onus probandi incumbit ei qui dicit (art. 7, par. 2)xvii.


Deve segnalarsi infine che la Convenzione, allo scopo di rendere meno drastiche le conseguenze di una mancata tempestiva denuncia, prevede la possibilità per il compratore di far valere in determinate ipotesi il difetto di conformità anche in mancanza di detta denuncia (artt. 40 e 44).


Così, secondo l’art. 40, “Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all’acquirente”.


Con riguardo alla competenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere di controversie aventi ad oggetto contratti di vendita internazionale di beni mobili, deve osservarsi che la sussistenza della giurisdizione italiana in materia civile e commerciale, nei confronti di soggetto domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, deve oggi essere determinata sulla base del Regolamento CE 44/2001, entrato in vigore il primo marzo 2002 e, in quanto tale, direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico degli Stati membrixviii.


Per quanto concerne il campo di applicazione del provvedimento in parola, il suo art. 1 prevede che esso trovi applicazione in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Il Regolamento non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativaxix.


Il principio fondamentale accolto dal Regolamento in materia di competenza giurisdizionale è quello secondo cui la competenza a conoscere di una data controversia presentante elementi di estraneità spetta al giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest’ultimo.


A questo proposito, infatti, l’art. 2, par. 1, stabilisce che, salve le altre disposizioni del Regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membroxx.


Accanto al “foro generale” costituito dal domicilio del convenuto, il Regolamento 44/2001/CE prevede poi “competenze esclusive” per determinate categorie di controversie; “competenze speciali” che istituiscono fori facoltativi a quello generale per certe materie; “competenze imperative” finalizzate alla protezione del contraente “debole” in materia assicurativa e nelle ipotesi di contratti conclusi da consumatori.


Con riferimento alla materia contrattuale che qui interessa, l’art. 5 del Regolamento prevede, quale competenza speciale, che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguitaxxi.


Ai fini dell'applicazione della disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.


Si ricorda in proposito che l’art. 31 della Convenzione di Vienna disciplina l’obbligo di consegna del venditore prevedendo, in particolare, che, quando il contratto di vendita implica un trasporto dei beni, detto obbligo è soddisfatto con la consegna delle merci “al primo trasportatore perché le faccia pervenire all’acquirente”xxii.


Allorché si tratti di una compravendita internazionale di beni mobili di cui parte è un consumatore, troverà invece applicazione la competenza imperativa configurata dalla sezione 4 del Regolamentoxxiii.

___________________________

i Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci, Vienna, 11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 765, GU 303, Suppl. ord. del 27 dicembre 1985.

ii Legge 18 dicembre 1984, n. 975, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980, GU 25 del 30 gennaio 1985, Suppl. ord.

iii Così Cass. civ., sez. un., 18/10/2002, n. 14837, in Giust. civ. Mass. 2002, 1826.

iv In generale, sulla Convenzione, si veda T. Ballarino, Diritto Internazionale Privato, Padova, Cedam.

v Legge 4 febbraio 1958, n. 50, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata all’Aja il 15 giugno 1955, GU 48 del 25 febbraio 1958.

La Convenzione dell’Aja del 1955 è una convenzione di unificazione del diritto internazionale privato: le sue norme hanno come scopo quello di determinare la legge applicabile al contratto di vendita, non di dettarne una disciplina sostanziale. In argomento si rimanda a Ballarino, op. cit.

Nel senso della prevalenza della Convenzione di Vienna sulla Convenzione dell’Aja si veda Tribunale di Rimini, sent. n. 3095 del 26/11/2002, in http://www.unilex.info/; Tribunale di Vigevano, 12/07/2000, n. 405, in Giur. it., 2001, 281 ss.; Tribunale di Pavia, 29/12/1999, n. 468, in Corr. giur., 2000, 932 ss.

vi Trib. Rimini cit.

vii Trib. Rimini cit.

viii Ad esempio: http://www.unilex.info/ per le banche dati e Internationales Handelsrecht per le riviste.

ix Si riporta il testo dell’art. 7 della Convenzione:

“1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione, nonché di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.

2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato”.

x Trib. Rimini cit. Si veda anche A. Veneziano, Mancanza di conformità delle merci ed onere della prova nella vendita internazionale: un esempio di interpretazione autonoma del diritto uniforme alla luce dei precedenti stranieri. Nota a Trib. Vigevano 12/07/2000, in Dir. comm. internaz. 2001, 2, 497.

xi Trib. Rimini cit.

xii Trib. Rimini cit.

xiii L’art. 39, par. 2, aggiunge che “In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale”.

xiv Trib. Rimini cit.; Trib. Vigevano cit.; Tribunale di Cuneo, 31/01/1996, in http://www.unilex.info/.

xv Trib. Vigevano cit.; A. Veneziano, op. cit.

xvi A. Veneziano, op. cit.

xvii Trib. Vigevano cit.; A. Veneziano, op. cit.; Trib. Rimini cit. (sull’art. 7, v. nota n. 9.)

xviii Regolamento 44/2001/CE del 22/12/2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GUCE L 12 del 16 gennaio 2001; successiva rettifica in GUCE L 307 del 24 novembre 2001.

Come disposto dal provvedimento, nella misura in cui esso sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione deve intendersi oggi rivolto al Regolamento (art. 68).

xix Sono inoltre espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) l'arbitrato.

xx Alle persone che non siano in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate, si applicheranno comunque le norme sulla competenza vigenti per i cittadini (art. 2, par. 2).

L’art. 3 aggiunge che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nel provvedimento. In particolare, nei loro confronti non potranno essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I del Regolamento in esame.

Ciò vale a dire che, per l’Italia, allorché si sia in presenza di un convenuto domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, non potranno trovare applicazione “l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218”.

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 (competenze esclusive) e 23 (proroga di competenza) del Regolamento (art. 4, par. 1).

Per l’Italia, si applicheranno dunque in siffatta ipotesi gli artt. 3 e 4 L. 218/1995.

Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I del provvedimento (art. 4, par. 2).

xxi Altre competenze speciali sono previste dal successivo art. 6.

xxii Cfr. Cass. civ., sez. un., 18/10/2002, n. 14837 cit.

Si riporta il testo dell’art. 31 della Convenzione di Vienna:

“Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste:

a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente;

b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo;

c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto”.

xxiii Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile alle controversie del commercio elettronico B2C di carattere internazionale, si veda G. Briganti, Controversie nel commercio elettronico B2C: competenza giurisdizionale e legge applicabile, 2004, disponibile nella sezione Internet degli e-book di IusOnDemand, www.iusondemand.com/ebook.




 

30/07/2004

 

© copyright 2001-2024 - Scint Lecce - Tutti i diritti riservati
 
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica, infatti esso è espressione di un Centro Studi (Associazione senza fini di lucro denominata "SCINT") e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale.
Il sito è curato e coordinato dallo Studio Associato D.&L., di Lecce.