di Domenico Del Sorbo e Fabrizio Ceriello
Premessa:
Il credito documentario rappresenta un importante strumento di regolamento nel commercio internazionale. In termini formali, esso si definisce come l’impegno assunto da una banca di pagare subito (a vista) o ad una precisa scadenza (a termine) al venditore di una merce un determinato importo, a fronte della presentazione in tempo utile di documenti conformi, comprovanti l’avvenuta spedizione della merce.
Il credito documentario coinvolge numerose parti: l’apertura del credito avviene presso la banca (detta emittente) del compratore/importatore (ordinante), dopo la stipulazione di un contratto e l’accordo raggiunto con il venditore/esportatore (beneficiario) su fornitura e modalità di pagamento. Alla ricezione dell’ordine, la banca emittente verifica che l’ordinante disponga della copertura necessaria e, in caso di riscontro positivo, trasmette l’apertura ad una seconda banca (avvisante), eventualmente con l’ordine o l’autorizzazione a quest’ultima di aggiungere la propria conferma al credito documentario (in questo caso la banca avvisante è detta anche confermante); contestualmente viene inviato al compratore l’avviso di esecuzione dell’ordine.
La banca avvisante, a sua volta, esamina il contenuto e l’autenticità del credito documentario nonché, in caso di richiesta conferma, la solvibilità e la reputazione della banca emittente ed avvisa il credito documentario al beneficiario. Subito dopo aver ricevuto il credito documentario, il venditore ne verifica il contenuto. Qualora le condizioni del credito non corrispondessero a quelle stabilite per contratto, il fornitore dovrà chiedere al compratore di apportare le necessarie modifiche e solo successivamente provvederà alla spedizione della merce. A questo punto compete ancora al venditore procurarsi in tempo utile i documenti necessari all’utilizzo del credito: la presentazione dei documenti può avvenire solo a spedizione effettuata, ed è questo l’elemento caratteristico del credito documentario. Il passo successivo nell’operazione è quello con cui il venditore inoltra i documenti alla banca avvisante, che, che li trasferisce alla banca emittente per il relativo controllo formale.
La banca emittente, infine, controlla i documenti ricevuti e li consegna al compratore, addebitando a sua volta, sul conto dell’ordinanate, l’ammontare del credito documentario.
La materia relativa al credito documentario, ed in particolare la conformità dei documenti sottostanti a tale credito, è disciplinata a livello internazionale dalle UCP (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits), in italiano NUU (Norme ed Usi Uniformi della CCI relativi ai crediti documentari).
Le E-ucp
Lo scorso 7 Novembre, a Francoforte, la Camera di Commercio Internazionale, ha emanato una importante integrazione dell’attuale normativa che regola i crediti documentari. Tale corpo normativo, denominato e-Ucp (Electronic Uniform Customs and Practices), stabilisce le regole in merito alla presentazione elettronica della documentazione prescritta, alla banca presso la quale il credito documentario è utilizzabile. Le E-UCP entreranno in vigore il 1° aprile 2002.
Le e-Ucp si affiancano alle ormai universalmente note ed applicate Ucp (Uniform Customs and Practices
for Documentary Credits, in italiano Nuu – Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari)
che regolano le operazioni di credito documentario nel loro complesso.
Tale importante normativa consente, pertanto, di smaterializzare la produzione, la gestione e la circolazione della documentazione cartacea connessa alle operazioni di commercio internazionale, permettendo agli operatori di minimizzare i tempi delle operazioni e annullare completamente l’impatto degli errori formali.
E’ opportuno, dunque, definire le principali novità della nuova normativa:
a) La presentazione dei documenti su supporto cartaceo è sempre ammessa.
Il nuovo set normativo, consente, alle parti, la totale discrezione in merito alla definizione dei documenti da presentare in forma elettronica, considerano espressamente l’ipotesi di presentazione «mista», ovvero sia cartacea che elettronica. Ciò, evidentemente, per gestire anche l’impatto del diverso grado di informatizzazione che caratterizza già i mercati internazionali. L’indicazione, nel credito stesso, che ad esso vengano applicate le E-Ucp, comporterà, infatti, l’implicita e necessaria applicazione anche delle UCP (NUU) (Pubbl. n. 500) che continueranno a regolare lo operazioni di credito documentario per tutti gli altri aspetti.
Nell’ambito delle e-Ucp, il credito potrà prevedere, in base agli accordi preliminarmente intervenuti tra le parti tre differenti situazioni:
1. obbligo per il beneficiario di presentare tutta la documentazione in forma elettronica: il soggetto beneficiario, pertanto, sarà obbligato a presentare i documenti in forma elettronica;
2. facoltà per il beneficiario di presentare tutta la documentazione in forma elettronica, il che gli consentirà di scegliere quali documenti presentare in forma cartacea e quali in forma elettronica, con la conseguenza estrema - ma anche legittima - di presentare solo documenti cartacei;
3. quali documenti dovranno essere presentati dal beneficiario in forma elettronica e quali su supporto cartaceo, il che lo vincolerà a tali modalità.
Nella nuova normativa, al fine di permettere l’operatività sopra descritta, vi è anche presente una definizione di firma elettronica («un sistema di elaborazione di dati connesso o logicamente associato ad un record elettronico da un soggetto allo scopo di identificare tale soggetto e di denotare la sottoscrizione del record elettronico da parte dello stesso»), al fine di consentire al ricevente la precisa individuazione del mittente. Tale definizione, volutamente generica, consente l’utilizzo di un qualunque sistema pubblico o privato esistente sul mercato (pin, password, firma elettronica, firma digitale ecc.), sulla base di pregressi accordi in materia tra le parti che convengono su tale tipo di sistema utilizzare.
b) Il formato di presentazione
Al fine di poter permettere alla banca ricevente la corretta lettura della documentazione presentata, è essenziale che tali documenti vengano presentati in un formato compatibile con il sistema in uso presso tale banca. Il credito documentario, disciplinato eventualmente dalla E-ucp, deve pertanto indicare il formato dei documenti da inviare per via elettronica in modo da vincolare il beneficiario a tale requisito. Naturalmente questa previsione implica un preventivo accordo tra le parti interessate.
c) Il tempo e il luogo della presentazione
In mancanza di indicazioni, per data di emissione si intenderà la data nella quale esso risulta inviato. In riferimento all’individuazione del momento nel quale il documento si intenda ricevuto, le Eucp indicano che tale momento deve riferirsi a quello nel quale «il record elettronico ha raggiunto il sistema informatico del soggetto ricevente in una forma idonea ad essere accettato da tale sistema».
In merito al luogo di presentazione, le nuove norme precisano che n caso di presentazione elettronica dei documenti tale luogo dovrà essere espresso con un «indirizzo elettronico».
d) E’ il beneficiare a dare il via per l’analisi dei documenti da parte della banca ricevente
La presentazione dei documenti per via elettronica non renderà più necessario il preventivo accentramento degli stessi presso il beneficiario, come avviene nel regime cartaceo. Le Banche, pertanto, riceveranno i documenti direttamente dai soggetti che li emettono, che avranno anche cura di inviare copia elettronica al beneficiario.
Le banche, ad ogni modo, non prenderanno in esame la documentazione elettronica pervenuta (e nep-pure quella pervenuta in forma «mista») se non quando sia loro giunto uno specifico avviso del beneficiario che dichiari che il processo di presentazione si è concluso. In questo modo il beneficiario conserva il potere di controllo sul processo di presentazione della documentazione a corredo del credito. Solo dal momento della ricezione dell’avviso, inizia a decorrere il termine per la valutazione dei documenti da parte delle banche.
Per questo motivo le e-Ucp assegnano all’avviso di «presentazione conclusa» estrema importanza; esse infatti stabiliscono che il suo mancato invio equivale a mancata presentazione dei documenti.
Inoltre, le e-Ucp prescrivono quindi che, se il credito documentario richiede la presentazione di un documento in uno o più originali o di una o più copie, tale richiesta sarà soddisfatta con la presentazione di un «electronic record».
Le e-Ucp, il cui copyright è detenuto dalla Cci, sono pubblicate in Italia - loro lingua ufficiale dalla: Cci Italia - Via XX Settembre 5, 00187 Roma Tel 06 42034301 - Fax 06 4882677 - E-mail: icc@cciitalia.org. Successivamente la stessa Cci-Italia pubblicherà una traduzione in italiano, curata dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi), in un fascicolo che disporrà del testo inglese a fronte.
Bibliografia:
a) articolo a cura di Carlo Di Ninni – Consulente Abi
b) E-ucp pubblicazione a cura della Camera di Commercio Internazionale di Parigi
c) www.swift.com