Inviare sms indesiderati non è configurabile come reato di molestia.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18449/2005, a seguito di ricorso presentato da un uomo che era stato condannato in precedenza.
Nei fatti, un uomo invia due messaggi via telefonino ad una donna, il tutto in rapida sequenza, e contenenti ingiurie. La donna si rivolge così all’autorità giudiziaria denunciando l’uomo per il reato di molestia e disturbo alle persone. In sostanza, l’ipotesi di reato lamentata dalla donna è quella di cui all’art. 660 del codice penale, ovvero: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.”
Nei gradi antecedenti alla Cassazione l’accusato viene condannato a 500 euro di ammenda. Ebbene, una volta in Cassazione la valutazione della Corte ribalta totalmente le conclusioni. Difatti la Cassazione innanzi tutto prende in considerazione l’aspetto razionale della norma, ovvero che la previsione incriminatrice, formulata in eoica in cui l’impiego del telefono era concepibile soltanto mediante comunicazioni vocali, non può ritenersi estensibile anche all’ipotesi in cui detto mezzo (nella specie telefono cellulare) sia utilizzato esclusivamente per l’invio dei cosiddetti “SMS”.
Una volta premesso ciò, occorre considerare altri aspetti caratteristici dell’invio degli sms.
Primo elemento valutato dalla Corte, il ricorrere della caratteristica della cosiddetta petulanza: questa è considerata in ambito giurisprudenziale come un modo di agire definibile pressante, indiscreto ed impertinente, che in modo sgradevole interferisce nella sfera della libertà e della questi di altri persone. Nel caso specifico la Corte sottolinea come i messaggi siano stati inviati in orari diurni – quindi senza un disturbo connesso all’orario di riposo notturno –, siano stati numericamente esigui – due messaggi da valutarsi essenzialmente come una comunicazione unitaria in considerazione del breve tempo intercorso tra gli invii - e soprattutto la manifestazione dei contenuti è avvenuta per iscritto: forma di comunicazione non riconducibile ad una interferenza paragonabile a quella delle telefonata, non integrante l’aspetto delle reiterazione e serialità che una condotta petulante dovrebbe contemporaneamente avere.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata (ovvero quella di condanna), richiamando un difetto anche circa la qualificazione del reato: i messaggi offensivi inviati ad una persona possono semmai qualificare il reato di cui all’art. 594, recante l’ingiuria: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.”
Insomma gli sms sono arrivati in Cassazione e di cose da dire, sulla normativa penale di riferimento, sembra che ce ne siano in abbondanza anche per un semplice “messaggino”….