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AGEVOLAZIONI PER L'E-COMMERCE

La Circolare protocollo n. 900379 del 10 aprile 2001 (denominata Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico) offre tutte le indicazioni necessarie per dare attuazione alle agevolazioni contenute nell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria per il 2001).
Nella finanziaria del 2001, oltre a diverse misure a sostegno dell'innovazione e del Paese, sono previsti 330 miliardi di agevolazioni per l'avvio di iniziative di commercio elettronico.
Infatti, il legislatore con l'obiettivo di ottenere uno sviluppo equilibrato del settore dell'e-commerce ha trovato le disponibilità finanziarie e ha poi delegato il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla gestione di tali risorse.
In particolare, la legge n.388/00 prevede, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, la concessione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario per compensare le proprie posizioni debitorie.
Il credito di imposta è da utilizzare entro tre anni dalla sua concessione.

Inoltre, dalla lettura del predetto bando si può notare la particolare attenzione rivolta soprattutto ai soggetti interessati.
Il progetto del Ministero dispone che la gestione amministrativa degli interventi in parola venga affidata ad un soggetto terzo indicato come gestore, i cui compiti principali riguarderanno la raccolta e l'elaborazione di informazioni da un lato e la valutazione dei progetti e delle imprese candidate dall'altro. Il gestore sarà presente sul territorio grazie ad una serie di sportelli ( il cui elenco verrà pubblicato dalla GU) che accetteranno le domande degli interessati e informeranno sui contenuti della agevolazione.
Una seconda figura rilevante è il soggetto promotore. Si tratta del capofila del progetto per cui viene eseguita la richiesta di finanziamento da parte di tutte le imprese; è colui che deve presentare domanda e che dovrà intrattenere direttamente i rapporti con il gestore.
Infine, ci sono le singole imprese interessate e partecipanti all'iniziativa, le quali non devono essere in numero inferiore a 20 e faranno agire in nome e per conto loro esclusivamente il promotore.

Gli incentivi, quindi saranno erogati alle singole imprese, ma solo se si presenteranno in forma associata nell'ambito di progetti complessivi che portino alla creazione di portali tematici, settoriali, a livello territoriale o riguardanti filiere produttive e commerciali.

Le imprese ammesse a godere delle agevolazioni per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico sono tutte quelle società iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione di quelle che operano nei settori per i quali non si applica la disciplina de minimis.

Gli investimenti ammissibili saranno quelli sviluppati nell'ambito dell'infrastruttura del portale a servizio comune del progetto di commercio elettronico e riguarderanno:

- hardware e software per le finalità specifiche di cui al progetto;
- attività di consulenza e di servizio per la realizzazione e la funzionalità dei portali;
- sistemi di sicurezza e per i pagamenti elettronici;
- formazione del personale.

I progetti ritenuti ammissibili saranno valutati sulla base dei parametri economici e di merito che considerano il numero delle imprese partecipanti e la loro tipologia, l'entità degli investimenti, gli occupati.

L'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100 mila euro, circa 200 milioni di lire, su un periodo di 3 anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis.
Il contributo sui costi ammessi per ciascuna impresa, sarà del 60% e le realizzazioni potranno essere completate nell'arco temporale di 24 mesi.

Paola Schirinzi
Studio Associato D. & L.

 

 

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