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Cenni sulla disciplina della portabilità per la tutela dell’utente

Il cambio di gestore telefonico è divenuta ormai pratica diffusa sia tra privati sia in ambito aziendale.  Spesso però taluni gestori sono “restii” a consentire al proprio cliente di passare ad un concorrente e vanno sempre più spesso a violare l’attuale disciplina vigente per la materia della cosiddetta portabilità, e nello specifico la  Delibera CIR del 7 agosto 2001 n. 19 dell’Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

In via preliminare occorre premettere che la procedura della portabilità  ruota intorno a tre soggetti: l’utente che decide di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l’operatore cedente/assegnatario (cd Donating/Donor); l’operatore ricevente (cd Recipient).

Tralasciando la posizione dell’utente, che comunque rileva dal punto di vista dell’impulso iniziale dell’intera architettura procedurale, l’attenzione va posta sugli altri due soggetti che nei fatti rendono effettiva la decisione dell’utente.

In sostanza l’operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell’utente e la “gira” all’operatore Donating.  Ricevuta la documentazione necessaria così come previsto dall’art. 9 della suddetta delibera, il Donating deve procedere all’espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Portabilità Mobile.

 

Il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la ricezione della documentazione di cui sopra e termina con l’effettivo passaggio ad altro gestore (cut over: data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare un limite di tempo ben preciso. Non tutti difatti sanno che il Donating deve provvedere a consentire il passaggio entro  5 giorni lavorativi (art 4, comma 2 Delibera CIR 19/2001).

E ciò indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.

Inoltre va sottolineato che in base a quanto stabilito dall’art 3, comma 3 gli operatori (Donating) “adeguano capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base delle richieste di mercato”.

Ciò vuol dire che in presenza di una copiosa richiesta di “passaggi ad altro operatore”, il Donating  dovrà predisporre tutta una serie di strumenti idonei all’evasione completa e tempestiva di tutte le richieste pervenute in modo tale da rispettare il termine dei 5 giorni lavorativi sopra citati.

Inoltre, è fatto obbligo all’operatore Donating prestare il servizio all’utente richiedente il passaggio fino alla data dell’effettivo inizio (Cut over) delle comunicazioni con l’altro gestore (Recipient).

Infine, per la corretta quantificazione dei costi, l’Autorità per la garanzia della comunicazione ha stabilito con delibera del 28 marzo 2002 n. 7 che il prezzo massimo interoperatore non possa superare i 10 euro (circa) nel suo valore massimo.

 

Ma se il gestore non rispetta la normativa vigente - come spesso lamentano operatori del settore che non riescono ad accontentare i propri clienti in tempi rapidi – che tipo di tutela può essere adottata?

In caso di inosservanza di quanto sopra, va presentata denuncia all’Autorità delle Comunicazioni che provvederà con idonee sanzioni a richiamare il gestore inadempiente. Ciò non esclude ovviamente  azioni civili che possono essere intraprese sia dal cliente che non ha ottenuto nei tempi di legge il passaggio al gestore di suo interesse, sia da parte del gestore Recipient che potrà ovviamente intraprendere un’azione che miri al risarcimento per la momentanea perdita di clientela nonché per concorrenza sleale.

Non in ultimo occorre considerare la posizione degli operatori che si pongono come erogatori del servizio di assistenza nel passaggio del cliente da un gestore all’altro. Spesso infatti agli occhi del cliente la colpa maggiore è proprio dell’operatore, del negoziante a cui si rivolge. In questo caso anche quest’ultimo può adire le vie giudiziarie per un risarcimento danni di perdita clienti e danno di immagine. Ovviamente i risarcimenti potrebbero far pensare a cifre irrisorie, ma riuscire a dimostrare la ripetitività da parte di taluni gestori nel resistere a lasciar andare via un cliente, potrebbero contribuire ad aumentare il risarcimento ed a “stoppare” la condotta sleale del Donating.

 

 

Avv. Valentina Frediani – Dott. Andrea D’Agostini

www.consulentelegaleinformatico.it

 

12/05/2006

 

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