In Italia, ad oggi, nonostante la notevole espansione del fenomeno open source, non vi sono state controversie che hanno testato la validità della Licenza Open Source. Al contrario, in Germania, nell’aprile del 2004, la District Court di Monaco ha avuto al centro di un dibattito proprio la sua validità ed efficacia.
In questa sede ci poniamo, anche alla luce della diffusione delle open source nella pubblica amministrazione, la seguente domanda: il giudice italiano, di fronte al medesimo caso, sarebbe giunto alle stesse conclusioni?
Presentiamo brevemente il fatto.
Il Netfilter Core team, un gruppo di programmatori del movimento open source, licenziava sotto GPL un loro prodotto, il software Netfilter/Iptables, alla Sitecom, una software company olandese.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, il core team di programmatori, la convenuta Sitecom proponeva sulla propria piattaforma internet, il download del software Netfilter/Iptables senza alcun riferimento alla GPL e tanto meno rendendo disponibile il codice sorgente. Tutto ciò figurava, secondo l’esponente, una palese contraddizione della licenza GPL e dunque richiedeva al Giudice adito, la risoluzione del contratto per inadempimento e conseguentemente la condanna della Sitecom al risarcimento del danno.
Esaminiamo dunque cosa accadrebbe se per ipotesi, tale controversia si fosse presentata avanti ad un giudice italiano.
In primo luogo sarà necessaria l’individuazione della normativa di riferimento applicabile al caso concreto e già a questo punto, l’ipotetico giudice italiano incontra una prima questione da risolvere, ovvero se la logica dettata dalla licenza GPL collide o meno con la legge italiana a tutela del diritto d’autore.(L. 633/1941).
In realtà già scorrendo la sezione sesta della legge sul diritto d’autore, si può affermare che la tutela che la legge conferisce all’autore è la possibilità d’azione (nei confronti dell’opera), preclusa a qualunque altro soggetto, descritta con l’espressione latina “ius excludendi alios”, cioè il diritto di escludere gli altri da una determinata sfera d’azione; la possibilità da parte del titolare dei diritti di vietare condotte da lui non autorizzate. Ed è proprio questa la chiave che risolve la compatibilità della GPL con la Legge del Diritto d’Autore: il legislatore ha disciplinato eventi connotati dall’assenza di un’autorizzazione da parte dell’autore individuando dei veri e propri divieti ed anche delle eccezioni ad essi (es. art.64 ter L.633/1941); ma la licenza GPL non è compresa nell’uno, né nell’altro caso, in quanto espressione della volontà dell’autore.
Stante la premessa sopra enunciata è possibile affermare e sostenere che la logica della Licenza Open Source ed in particolare la GPL non collide con la Legge del Diritto d’Autore, non vi sono alcuni punti di contrasto o violazioni di suddetta legge: l’autore di software con detta licenza esprime semplicemente la propria volontà circa l’esercizio dei suoi diritti di esclusiva sul software.
Il nostro ordinamento tutela anche tale volontà, infatti il codice civile tutela l’autonomia contrattuale anche dei contratti atipici a titolo gratuito, purchè vi sia un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Nei contratti atipici l’interesse meritevole di tutela in particolare deve concretizzarsi in un interesse economico che sottostà al contratto posto in essere dalle parti; nel caso specifico ad ogni buon conto non vi sono perplessità, infatti la concessione dei diritti all’utente da parte dell’autore, realizza senza dubbio in modo indiretto, attraverso la prospettiva di concludere contratti collegati (sponsor pubblicitari del sito ove è possibile effettuare il download del software) un interesse economico. È come se la licenza trovasse la sua causa in altri contratti collegati, finalizzati tutti a realizzare un’operazione economica.
Questa “cessione” però, è accompagnata da clausole che impongono certe regole di utilizzo del programma; queste sia pure di un contenuto più permissivo rispetto alle tradizionali licenze d’uso, costituiscono, anche se non tutte, pur sempre l’esercizio dell’esclusiva d’autore.
Infatti proseguendo nell’indagine di verifica della validità della GPL, non si può non considerare la clausola c.d. “copyleft”. Essa caratterizza radicalmente la licenza ad oggetto, ponendo, in capo al licenziatario qualora questi intenda ridistribuire l’opera, l’obbligo di mantenere aperto il codice sorgente alle stesse condizioni della GPL.
Le conseguenze che discendono dall’applicazione di tale clausola sono molteplici: innanzitutto è individuabile un meccanismo di attribuzione di diritti, che si realizza da licenziante a terzi, per così dire “a stella”. Questo fa si che il terzo che accetta la sub-licenza propostagli dal licenziatario, in realtà si obbliga direttamente col primo licenziante, ovvero l’autore del software. Il meccanismo dunque permette all’autore di software di agire anche nei confronti dei terzi, nel caso che questi violino la licenza.
Altra importante conseguenza che deriva dall’inserimento della clausola copyleft nel contratto di licenza consiste nella qualificazione giuridica che essa attribuisce alla licenza stessa: l’ipotetico giudice infatti, nell’interpretare la clausola copyleft, non potrebbe non considerare l’obbiettivo che le parti hanno inteso raggiungere inserendo tale clausola e cioè quello di determinare le modalità redistributive del software. Infatti la volontà dell’autore del software, è senza dubbio quello di mantenere aperto il codice sorgente; tale obbiettivo viene realizzato obbligando appunto il licenziatario, ad inserire nei futuri contratti con i terzi aventi ad oggetto la redistribuzione del software, la clausola c.d. copyleft. Tale obbligo, in realtà qualifica la GPL come un vero e proprio contratto normativo unilaterale e ciò autorizza l’autore di software di agire nei confronti del licenziatario infedele, qualora questi non inserisca nei contratti con i terzi la clausola in questione; legittima dunque un intervento da parte dell’autore anche nel caso in cui non sia parte del contratto incriminato, assicurando, all’autore-licenziante, una efficace difesa processuale.
Dalle considerazioni sopra svolte è possibile dunque delineare la tutela processuale che la licenza GPL offre al licenziante-autore nei confronti del licenziatario infedele e nei confronti dei terzi.
È possibile distinguere la tutela garantita dal diritto d’autore e quella assicurata dalla licenza, in quanto contratto normativo unilaterale; la prima salvaguarda il licenziante, in quanto autore di software titolare di diritti esclusivi, nei confronti sia del licenziatario che disconosce la paternità dell’opera in capo al licenziante e l’integrità della stessa, sia nei confronti dei terzi, sub-licenziatari non rispettosi della GPL, poiché sconosciuta ad essi. Ciò nonostante questa tutela è insufficiente per realizzare gli obbiettivi dell’autore, poiché non consente un controllo diretto ed efficace sulla redistribuzione del software compiuta dal licenziatario. A tale proposito interviene però la seconda tutela, apportata invece dalla licenza come contratto normativo unilaterale, questa infatti protegge l’autore, poiché licenziante, nei confronti del licenziatario inadempiente la clausola copyleft: questa permette al licenziante di obbligare il licenziatario ad inserire la GPL e dunque le modalità di redistribuzione del software nei contratti con i terzi, ossia le sub-licenze.
Di conseguenza, la licenza GPL consente un intreccio delle due tutele (diritto d’autore da una parte, tutela contrattuale dall’altra), offrendo all’autore licenziante una doppia tutela, tale da salvaguardarlo anche laddove i limiti oggettivi dell’una non permettono garanzia.
In conclusione anche l’ipotetico stesso caso presentato dinnanzi all’autorità giudiziaria italiana, vedrebbe il giudice accertare l’esistenza di più violazioni e dunque giudicherebbe legittima la richiesta dell’attore di un risarcimento dei danni sia patrimoniali che morali.
Maria Giulia Mazzoni
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