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Il riconoscimento in Italia dei lodi arbitrali stranieri

 Le aziende che firmano contratti con controparti estere dovrebbero prestare massima attenzione alla presenza di clausole arbitrali e alle loro possibili conseguenze. In caso contrario, il rischio è di trovarsi coinvolti in arbitrati che si svolgono all’estero, e le cui decisioni possono essere facilmente riconosciute in Italia (anche se emesse in assenza della controparte italiana regolarmente informata del procedimento arbitrale).

Requisiti

Il riconoscimento viene richiesto con un ricorso al Presidente della Corte d’Appello nella cui circoscrizione risiede la parte contro cui il lodo deve essere eseguito.
La procedura è enunciata nel codice di procedura civile, nonché nella Convenzione di New York del 1958 (le disposizioni sono praticamente identiche).
La parte che richiede il riconoscimento deve produrre, in originale o in copia autentica, con una traduzione autenticata, il contratto che prevede la clausola arbitrale e il lodo arbitrale.
Il giudice si pronuncia entro un termine piuttosto breve, limitandosi a verificare l’esistenza dei requisiti richiesti.

L’opposizione

I motivi che devono sussistere per opporsi, così come prevedono la Convenzione di New York e il codice di procedura civile, sono tassativi, e riguardano:

  • l’incapacità delle parti o l’invalidità della clausola secondo la legge a cui è stata sottoposta, o secondo quella dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato
  • la mancata informazione, nei confronti della parte contro cui il lodo è stato pronunciato, della designazione dell’arbitro o dell’esistenza del procedimento stesso o l’impossibilità per la parte di far valere la propria difesa nel procedimento
  • la pronuncia su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, o fuori dai limiti della clausola arbitrale
  • la costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale in modo non conforme all’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato
  • la mancata definitività del lodo o il suo annullamento o la sua sospensione da parte di un’autorità dello Stato in cui è stato reso.

È possibile presentare opposizione entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione del decreto con il quale è stato concesso il riconoscimento.
La Corte d’Appello può, in pendenza di opposizione, concedere la provvisoria esecuzione del lodo.

Prima di firmare dei contratti all’estero bisogna quindi prestare attenzione alla presenza di eventuali clausole arbitrali, valutando la possibilità di trovarsi coinvolti in arbitrati che si svolgono all’estero, e le cui decisioni possono essere facilmente riconosciute in Italia.

Esempi di arbitrati condotti presso l’istituzione cinese CIETAC

Se non è indicato in che lingua l’arbitrato debba essere svolto, può accadere che si utilizzi la lingua del Paese della parte che ha inserito la clausola arbitrale.
Per esempio, molti arbitrati condotti presso la CIETAC (istituzione arbitrale cinese) si svolgono, in mancanza di diverso accordo, in lingua cinese, rendendo così ancora più difficile per l’altra parte seguire il procedimento.

Anche se la Convenzione di New York richiede che sia prodotto l’originale del contratto contenente la clausola arbitrale, vi è la tendenza ad ammettere il riconoscimento di lodi arbitrali, anche se manca la copia originale del contratto, allorché questo sia stato sottoscritto con un mezzo diverso dall’usuale scambio di copie firmate dalle due parti.
A questo riguardo, la Corte d’Appello di Genova ha recentemente riconosciuto un lodo arbitrale emesso dalla CIETAC, in assenza della controparte italiana e in assenza dell’originale del contratto firmato dalle parti, dato che questo era stato sottoscritto via fax.

Si esulava quindi da quanto previsto dalla Convenzione di Vienna, che si limita ad ammettere la possibilità che il contratto si perfezioni attraverso uno scambio di lettere o telegrammi, e si accoglieva, invece, un’interpretazione estensiva di tale disposizione, in virtù di una prassi giurisprudenziale che ammette la validità della clausola compromissoria anche quando contenuta in uno scambio di fax.

Ancora nel caso di un lodo arbitrale emesso dalla CIETAC, il contratto firmato dalle parti consisteva in un formulario prestampato che, sul retro, prevedeva una clausola arbitrale.

L’esistenza di tale clausola era però richiamata sulla pagina principale del contratto, pertanto la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto la validità della stessa, nonostante la controparte italiana sostenesse di aver sì firmato il contratto, ma non la clausola arbitrale posta sul retro dello stesso.

Infine, il Codice di procedura civile ha recentemente introdotto la possibilità che la clausola arbitrale sia contenuta in contratti conclusi via fax o per e-mail.
Anche se ai fini del riconoscimento è sempre richiesto l’originale della clausola arbitrale, è tuttavia logico aspettarsi che tale modifica influirà ulteriormente sulla prassi seguita dalla Corte d’Appello.

Avv. Antonio Braggion
Consulente Promofirenze (notizia tratta http://www.newsmercati.com)

 

27/10/2006

 

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