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La nuova normativa sul bingo on line

Il 10 Aprile 2007  è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il decreto sul c.d. “Bingo on line” emanato il 28 febbraio 2007 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle modalità di gioco del Bingo effettuato con partecipazione  a distanza.  Tale decreto è in linea con la normativa diretta ad impedire la crescita di offerta illegale, o non autorizzata, di gioco con vincita in denaro attraverso le reti internet, telematiche o di comunicazione. In esso infatti vengono individuate una serie di norme procedurali e di contenuto che dovrebbero garantire che la fornitura del servizio di gioco venga realizzata solo ed esclusivamente rispettando tali limiti. In primo luogo viene previsto un controllo diretto dell’Aams (Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato), controllo sia preventivo - essa si occupa infatti di autorizzare gli aspiranti concessionari del gioco del bingo -  sia contestuale allo svolgimento del servizio, “mediante accessi senza preavviso presso le sedi” sia del concessionario, sia degli eventuali fornitori dello stesso. Inoltre -  e forse è questa la vera novità introdotta da tale disciplina in tema di giochi on-line - viene stabilita la previsione di una cauzione obbligatoria a garanzia del pagamento dei premi a carico del concessionario del gioco.

Infine, ma non di meno conto, è l’indicazione punto per punto, affinché non vi siano dubbi e/o incertezze in merito, delle fasi dello svolgimento del gioco in virtuale, nonché la determinazione dei premi, per cui tutto il gioco sia più trasparente possibile agli occhi del giocatore.

Alla luce di quanto detto, l’unico punto che purtroppo non è stato fissato e che quindi rende incompleta tale normativa concerne una possibile ed eventuale limitazione all’accesso del gioco stesso; da questo punto di vista il giocatore non viene assolutamente preso in considerazione e quindi vi è una forte carenza di tutela. Anzi, al contrario, per accedere al gioco è sufficiente possedere un “contratto di conto” e uno pseudonimo; in questo modo naturalmente non si pone alcun limite ad esso, con tutte le ancor più gravi e pregiudizievoli conseguenze che possono innestarsi per tutti i giocatori già “dipendenti”.

Quindi, se da una parte vengono introdotte tutta una serie di limitazioni affinché il gioco si svolga nella legalità e quindi secondo regole certe e soltanto da soggetti autorizzati, dall’altra non possiamo che evidenziare una noncuranza da parte del provvedimento ministeriale, della tutela giuridica  del giocatore stesso, non ponendo né limiti al gioco, né avvertenze sui  possibili rischi a cui va incontro il giocatore con una prolungata partecipazione.  

Ciò appare ancor meno comprensibile alla luce della persistente caccia al gioco d’azzardo on line, che lo Stato italiano sta promuovendo ormai da mesi contro casinò on line con sedi magari a Malta o in Inghilterra.

Il testo di legge è comunque visualizzabile alla pagina http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-04-10&task=dettaglio&numgu=83&redaz=07A03132&tmstp=1180344481000.

 

Dott.ssa Maria Giulia Mazzoni

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29/05/2007

 

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