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Brevettabilità del software e software libero: aspetti normativi

Il software libero, in Italia, come nel resto del Mondo, viene realizzato e promosso sempre maggiormente e in tutte le sue forme. Per quanto riguarda la sua tutela dal punto di vista normativo, trova applicazione la Legge del Diritto D'Autore (n.633/1941). Infatti il programma per elaboratore è a tutti gli effetti una creazione dell'ingegno di carattere creativo, tutelata alla stregua di un'opera letteraria, essendo presente nell'elenco di cui all'art.2 della citata legge che così riporta:

 

In particolare sono comprese nella protezione:
[...]
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”
.

 

É proprio questa definizione tutta italiana, in linea con il pensiero dell'avvocato della Free Software Fundation Eben Moglen, che permette al fenomeno open source di vincere la minaccia della brevettabilità del software. Infatti il Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. 30/2005) ci dice che non può essere oggetto brevetto tutto ciò che non è un' invenzione, ovverosia non sono considerate come invenzioni

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • le presentazioni di informazioni;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed, allo stato attuale, i programmi per elaboratori.

Alla luce di ciò  possiamo affermare che in Italia i soli limiti imposti allo sviluppatore di software vengono dalla tutela del software proprietario, tutela che ha ad oggetto solo il codice del software,  ovverosia il metodo di implementazione del programma.

Rimangono svincolati da ogni pretesa dell'autore tutti quegli elementi del software, quali l'interfaccia, le funzionalità del software e tutto ciò che non fa parte del codice stesso.

Questo significa che ad esempio il programma Open Source Open Office pur avendo le stesse funzionalità del famoso Word di Microsoft non viola alcun diritto della Casa produttrice di Redmond finché non verrà dimostrato che vi è stato un plagio del codice sorgente del programma Word.

 

A livello internazionale sta d'altro canto avanzando l'ipotesi della brevettabilità del software. Tale eventualità potrebbe essere scongiurata nel caso in cui venisse seguita la soluzione italiana, per cui il software non possa essere oggetto di brevetto. Questo scenario tuttavia non appare la soluzione più probabile, in quanto la disciplina del diritto d'autore italiana ha caratteristiche e peculiarità divergenti dal copyright o dal diritto d'autore francese.

Non a caso la Commissione Europea ha più volte cercato di promuovere il concetto della brevettabilità del software, tentativi finora respinti dall'Europarlamento anche grazie al supporto della Foundation for a Free Information Infrastructure.

 

Il Parlamento Europeo ha infatti bocciato ufficialmente il 6 luglio 2005 il progetto di brevettabilità del software, condividendo fino ad oggi, i principi cardine del software libero.

Ma quanto tempo ancora tale politica verrà seguita?

Il dibattito tra brevettabilità del software e software libero non è infatti giunto ancora ad una fine, ma solo ad una tregua e si attendono i nuovi sviluppi.

 

di Maria Giulia Mazzoni
Consulentelegaleinformatico.it

 

12/07/2007

 

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