Contratti di distribuzione all'estero: indennità di fine rapporto
approfondimento tratto dal sito http://www.newsmercati.com
Molti ritengono erroneamente che l’indennità di fine rapporto sia prevista soltanto nei contratti di agenzia. Secondo la normativa di alcuni Paesi (Portogallo, Belgio, Germania, Spagna e Israele) l’indennità è dovuta, in certe situazioni, anche nei contratti di distribuzione.
Una recente sentenza portoghese in materia di contratti internazionali di distribuzione ha previsto per la prima volta in Portogallo il pagamento dell’indennità di fine rapporto a favore dei distributori (15/11/2007 del “Supremo Tribunal de Justiça”).
Tale pronuncia ci ha spinto a fare chiarezza su quest’argomento, al quale sia i fornitori sia i distributori sono particolarmente sensibili.
In Italia, nessuna indennità di fine rapporto è prevista a favore del concessionario.
Belgio
In Belgio è in vigore una legge che regola in maniera specifica i contratti di concessione esclusiva di vendita (Legge 27 luglio 1961, come modificata dalla Legge 13 aprile 1971).
Si tratta di una normativa a favore dei distributori poiché prevede un’indennità:
- sia in caso di contratto a tempo indeterminato
- sia in caso di contratto a tempo determinato (che dovrà, in ogni caso, essere rinnovato per almeno una volta).
Nel caso in cui una parte volesse recedere dal contratto potrà farlo soltanto con un congruo preavviso (eccetto che nei casi di grave inadempimento).
In caso di controversia, qualora l’azione sia esperita in Belgio, il giudice belga sarà obbligato ad applicare soltanto la legge belga poiché tale legge è ritenuta norma d’applicazione necessaria. Ne deriva che ogni qualvolta il giudice belga è competente a decidere una causa, la legge belga trova applicazione indipendentemente dalla diversa scelta operata dai contraenti.
Quindi, al fine di evitare qualsiasi rischio, i fornitori italiani che intrattengono rapporti con distributori belgi dovranno sempre fare attenzione non solo alla scelta della legge applicabile, ma anche a quella del giudice competente a decidere in caso di controversia, preferendo la legge italiana e un giudice italiano.
Germania
In Germania l’idea d’indennità di fine rapporto esiste soltanto in un caso: qualora il distributore agisca, anche solo di fatto, nel rispetto delle regole della politica di vendita del fornitore e quest’ultimo venga a conoscenza dei nomi dei clienti ai quali il distriburore vende la merce. In questo caso il distributore ha diritto all’indennità di fine rapporto.
Si consiglia dunque al fornitore italiano di rinunciare espressamente, in sede di redazione del contratto, alla possibilità di venire a conoscenza dei nomi dei clienti del distribuitore.
L’indennità, il cui calcolo è stato elaborato in modo dettagliato dalla giurisprudenza tedesca, potrà essere richiesta sino ad un limite massimo corrispondente al reddito netto medio annuale realizzato dal distributore nel corso degli ultimi cinque anni.
In Spagna e in Israele, al fine di stabilire se al termine di un contratto sia dovuta un’indennità, vengono applicati alcuni dei principi generali di diritto civile.
In questi due Paesi, il diritto all’indennità è radicato sul principio di “arricchimento senza causa”.
Se il distributore crea spontaneamente un mercato a favore del concedente, quest’ultimo si arricchisce ingiustamente al termine del rapporto. L’importo dell’indennità prevista varia, ed è valutato diversamente a seconda delle circostanze del caso concreto, ma finora non è mai stato riconosciuto in misura superiore ai 2 anni di reddito netto.
In conclusione, è sempre necessario prestare massima attenzione nella redazione delle clausole di un contratto di distribuzione chiedendo il parere di un esperto prima di intraprendere un’attività di fornitura/distribuzione in uno di questi Paesi.
Julianto Imprescia
Consulente Unioncamere Lombardia