Contratti con agenti nei nuovi Paesi Ue
Articolo tratto dal sito Newsmercati
Il contratto di agenzia è disciplinato da specifiche norme di legge in tutti e dieci i nuovi Stati membri, in quanto ognuno di essi ha dovuto adeguare la propria legislazione all'ordinamento comunitario, mediante il recepimento della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986.
La direttiva è stata recepita nei vari Paesi tra il 2000 e il 2002, ad eccezione di Malta che si è adeguata nel 2003.
Con riferimento al compenso spettante all'agente in conseguenza dell'interruzione del rapporto, che costituisce l'aspetto più critico per l'esportatore, ricordo che la direttiva lascia agli Stati membri la scelta tra due tipi di indennità di fine rapporto:
- un'indennità ispirata al diritto tedesco, che non può superare l'equivalente di un anno di provvigioni, calcolato sulla media degli ultimi anni, e che spetta in linea di principio solo se l'agente ha sviluppato una nuova clientela
- una riparazione del pregiudizio, basata sul modello francese, senza limiti massimi, che prescinde dall'apporto di clientela dell'agente e si limita a considerare le provvigioni che l'agente perde in seguito allo scioglimento del contratto.
Nella parte che segue utilizzerò i termini «indennità» e «riparazione del pregiudizio» per indicare rispettivamente il modello tedesco e francese.
Schema riepilogativo
Repubblica Ceca e Slovacchia
La normativa della Repubblica Ceca e della Slovacchia sul contratto di agenzia, oltre ad essere contenuta nei medesimi articoli dei rispettivi codici di commercio - dal momento che entrambi gli Stati hanno mantenuto il codice di commercio cecoslovacco del 1991 - è in larga parte simile nei contenuti.
Così, ad esempio, entrambi i codici contengono una disposizione sullo star del credere ed una norma particolare in base alla quale, in caso di contratto a tempo determinato, le parti possono recedere, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti per i contratti a tempo indeterminato (un mese nel primo anno di contratto, due mesi nel secondo e tre mesi nel terzo e nei successivi anni di durata del rapporto), a condizione però che negli ultimi 12 mesi non sia stato raggiunto il fatturato fissato come minimo nel contratto ovvero quello proporzionato alle vendite in quello specifico mercato.
Sembrerebbe quindi che, in entrambi gli ordinamenti giuridici, il mancato raggiungimento dei minimi di fatturato da parte dell'agente non possa giustificare una risoluzione in tronco del rapporto ad iniziativa del preponente.
Per quanto concerne l'indennità, invece, i due ordinamenti si discostano nettamente.
La Repubblica Ceca ha infatti recepito il modello tedesco, senza particolari differenze rispetto a quanto previsto dalla direttiva.
La Slovacchia ha invece adottato il modello francese, in maniera forse non esattamente conforme ai termini della direttiva. In particolare, l'art. 668a sembra riconoscere all'agente un diritto al risarcimento del danno derivante dall'interruzione del rapporto contrattuale col preponente, ad esclusione delle ipotesi in cui:
- gli sia stata pagata la regolare provvigione (sempre che abbia procurato significativi vantaggi al preponente tramite la propria attività)
- gli siano stati rimborsati i costi secondo quanto previsto da un'altra disposizione del codice (art. 659, che riconosce il diritto dell'agente al rimborso delle spese sostenute solo se previamente convenuto tra le parti e salvo che il contratto non disponga diversamente).
Dalla lettura di tale norma (la cui traduzione peraltro non è ufficiale) sembra che il legislatore slovacco abbia interpretato la nozione di "riparazione del pregiudizio" come risarcimento del danno e che l'agente non abbia diritto a tale risarcimento in tutti i casi in cui abbia ricevuto dal preponente la provvigione ed il rimborso delle spese sostenute.
Pertanto, seguendo questa interpretazione, l'agente non avrebbe quasi mai diritto alla riparazione del pregiudizio subito e ciò sarebbe sicuramente contrario allo spirito della direttiva.
Polonia
La Polonia ha recepito la direttiva nel 2000. La relativa disciplina contiene una disposizione sullo star del credere in base alla quale la responsabilità dell'agente deve essere pattuita per iscritto e riferita a specifici affari determinati. Le parti devono inoltre prevedere una specifica remunerazione dell'agente a tale scopo.
Circa l'indennità, la Polonia ha recepito il modello tedesco, senza particolari differenze rispetto a quanto previsto dalla direttiva.
Ungheria
Al fine di adeguarsi all'ordinamento comunitario, l'Ungheria ha emanato una specifica legge sugli agenti di commercio, in vigore dal 1° febbraio 2001. Tale legge contiene una disciplina dettagliata della materia, che risolve molteplici problemi, normalmente lasciati all'interpretazione giurisprudenziale.
Circa l'indennità di fine rapporto, l'Ungheria recepisce il modello tedesco, con alcune previsioni aggiuntive rispetto al contenuto della direttiva, che sembrano voler stimolare le parti a ricercare un accordo, anziché rivolgersi all'autorità giudiziaria.
In particolare le parti, nel comunicare il proprio recesso con preavviso, devono fornire indicazioni in merito al diritto dell'agente all'indennità; inoltre, un eventuale loro accordo, successivo alla fine del rapporto, sull'ammontare dell'indennità non può essere contestato sulla base di un presunto errore delle parti nel calcolo dei benefici che il preponente trarrà dagli affari con clienti procurati dall'agente, dopo la fine del rapporto.
Slovenia
La Slovenia ha recepito la direttiva con effetto dal 1° gennaio 2002. In termini generali la disciplina slovena riprende i contenuti della direttiva, salvo poche eccezioni.
E' interessante in questa sede menzionare una particolarità concernente la determinazione dell'ammontare dell'indennità di fine rapporto.
La Slovenia ha adottato il sistema tedesco, senza discostarsi in maniera rilevante da quanto previsto dalla direttiva circa i requisiti, a parte il fatto che richiede come condizioni alternative (anziché cumulative) l'incremento della clientela e la perdita delle provvigioni per l'agente.
Come previsto dalla direttiva, l'ammontare dell'indennità dovrà essere calcolato tenendo conto delle provvigioni percepite dall'agente e dell'eventuale previsione di un patto di non concorrenza post-contrattuale e non potrà essere superiore alla media annuale delle provvigioni percepite dall'agente negli ultimi cinque anni, ovvero nel periodo di durata del rapporto, se inferiore a cinque anni.
Tuttavia la legge specifica che, in caso d'interruzione di un rapporto di agenzia a tempo determinato prima della scadenza, ovvero di un rapporto a tempo indeterminato prima di cinque anni dalla conclusione del contratto, l'ammontare dell'indennità dovrà essere calcolato sulla differenza tra i costi sostenuti dall'agente per immettere i prodotti sul mercato e svolgere la propria attività ed i guadagni che egli ha ottenuto dal contratto e avrebbe continuato ad ottenere fino alla scadenza del contratto nel primo caso, ovvero allo scadere dei primi cinque anni nel secondo.
L'ammontare di tale indennità sarà anche dovuto all'agente che non vi abbia diritto secondo i normali criteri sopra indicati, ovvero se in base a tali criteri gli venisse riconosciuta un'indennità di ammontare inferiore.
Lettonia
La Lettonia ha recepito la direttiva, modificando gli articoli 45 ss. del codice di commercio, con effetto dal 1° gennaio 2002. Il modello scelto in materia d'indennità di fine rapporto è quello tedesco. La disciplina non si discosta in maniera rilevante dai contenuti della direttiva.
Lituania
La disciplina della Lituania è invece contenuta nel codice civile ed è in vigore dal 1° luglio 2001. Tale normativa è piuttosto dettagliata e, alle disposizioni di recepimento della direttiva 653/86, si aggiungono alcune ulteriori norme dedicate agli effetti del rapporto di agenzia commerciale in relazione alla conclusione ed esecuzione di contratti di vendita internazionali.
Il codice pone come pre-requisito per lo svolgimento dell'attività di agenzia la stipulazione di un'assicurazione da parte dell'agente.
Per quanto concerne l'indennità di fine rapporto, la Lituania ha adottato il modello tedesco, senza discostarsi dai contenuti della direttiva.
Estonia
La normativa dell'Estonia sul contratto di agenzia (in vigore dal 2002) non contiene disposizioni particolari, salvo che relativamente all'indennità di fine rapporto. L'Estonia ha infatti recepito sia il modello tedesco che quello francese.
In particolare, l'agente ha diritto all'indennità secondo le condizioni fissate dalla direttiva in relazione al sistema tedesco; egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno, che si presume essersi verificato in presenza delle circostanze fissate secondo il modello francese (perdita di provvigioni e mancato ammortizzamento delle spese).
Malta
Malta ha adeguato il proprio ordinamento alla disciplina comunitaria sull'agenzia, modificando gli articoli 70 ss. del codice di commercio. La disciplina in esame richiede come condizione essenziale per lo svolgimento dell'attività di agente l'ottenimento di una licenza da parte dell'autorità amministrativa.
Circa l'indennità di fine rapporto, Malta ha implementato sia il modello tedesco (conformemente al testo della direttiva) sia quello francese, che viene qualificato come risarcimento del danno.
Cipro
La disciplina sull'agenzia di Cipro è contenuta in un'apposita legge del 1992 (modificata nel 2000), che non contiene disposizioni di contenuto differente rispetto alla direttiva.
Cipro, come Malta ed Estonia, ha scelto sia il modello tedesco sull'indennità di fine rapporto, sia quello francese, che viene indicato come risarcimento del danno.
Conclusioni
Con riferimento all'indennità di fine rapporto, si può osservare che la maggior parte degli Stati ha scelto il modello tedesco e, salvo poche eccezioni sopra esaminate, non si è discostata in maniera rilevante da quanto previsto dalla direttiva.
Estonia, Malta e Cipro hanno invece adottato sia il sistema tedesco che quello francese, senza però fornire chiare indicazioni circa l'applicabilità dell'uno o dell'altro modello.
Ciò significa, apparentemente, che secondo la legge di tali Paesi l'agente potrebbe pretendere contemporaneamente l'indennità di tipo tedesco e quella (chiamata risarcimento del danno) basata sul modello francese.
Si tratta, evidentemente di una trasposizione erronea della direttiva, che prevede le due indennità come alternative (ed infatti il Regno Unito, che ha introdotto ambedue i modelli, prevede che si applichi l'uno o l'altro, senza possibilità di cumulo).
Si dovrà attendere che la giurisprudenza si pronunci sulla questione.
Nel frattempo potrà essere opportuno evitare l'applicazione della legge di questi Paesi, optando per una legislazione (come quella italiana) che escluda a priori un possibile cumulo dei due sistemi.
Fabio Bortolotti
Consulente Unioncamere Lombardia