RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI:
MODELLO ORGANIZZATIVO
Linee guida per la progettazione
di Giulia Sabato – Collaboratrice esterna Digital&Law Department – Studio Legale Lisi
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, consigliato agli enti dal d. lgs. n. 231/2001 (nel seguito Decreto) al fine di proteggersi dalla responsabilità amministrativa, deve essere adottato con apposita delibera dall'organo dirigente. La scelta di assegnare detta funzione genericamente all'organo dirigente trova la sua ratio nell’ampio ventaglio di destinatari della norma: ad esempio, nelle società la funzione direttiva spetta all’organo amministrativo, sia che esso assuma la veste di Consiglio di amministrazione (nel sistema di governo tradizionale o, seppur in maniera diversa, in quello monistico), sia di Consiglio di gestione (nel sistema di governo dualistico).
Il Modello è uno strumento di organizzazione dell'ente strettamente personale. Dato che il rischio di commissione di reati è diverso per ogni impresa (i rischi di una società di costruzioni sono diversi rispetto a quelli di una società che opera nel ramo bancario), il Modello, al fine di essere il più efficace possibile deve essere cucito su misura, in base alle attività, natura, organizzazione, dimensione dell'ente e al luogo in cui lo stesso opera. Adottare un Modello non perfettamente aderente alle proprie caratteristiche d’impresa può tradursi in uno spreco di risorse economiche, temporali, lavorative e può comportare soprattutto il rischio di non veder riconosciuta dal giudice penale l'idoneità dello stesso alla prevenzione dei reati, con la probabile condanna alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste in caso di responsabilità amministrativa.
Si è detto che il Modello ha come finalità principale quella di gestire il rischio di commissione di reati, o quantomeno di ridurlo ad una soglia accettabile; detta soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di organizzazione e prevenzione tale da non essere aggirato, se non intenzionalmente.
Allo scopo di fornire delle indicazioni utili agli enti che vogliano realizzare un Modello idoneo a migliorare la propria organizzazione e soprattutto idoneo a prevenire i reati presupposto, si elencheranno nel seguito delle linee guida tratte dalla pratica aziendale e ritenute utili a rispondere in astratto alle esigenze delineate dal Decreto; si precisa che le indicazioni fornite sono generali e astratte e necessitano, pertanto, di una successiva attività di elaborazione e di adattamento da parte del singolo ente, che, a tal fine potrà avvalersi di proprio personale interno o, come avviene nella maggioranza dei casi, potrà assegnare dette funzioni a consulenti esterni, specialisti della materia.
Il Modello, per soddisfare le esigenze del Decreto, deve perseguire i seguenti obiettivi:
- individuazione delle aree/attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- previsione, o se già esistenti, miglioramento di specifici protocolli diretti a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e di misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- nomina di un Organismo di Vigilanza con funzioni di controllo sull’efficace attuazione e sul rispetto del Modello, nonché di gestione della sua socializzazione e aggiornamento periodico;
- adozione di un codice etico e di un sistema disciplinare con le relative sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle misure previste dal Modello;
L’attuazione coordinata delle azioni sopra elencate costituisce di fatto una metodologia di analisi e gestione dei rischi che, attraverso fasi funzionalmente e logicamente correlate, consente di identificare, valutare, eliminare e monitorare i rischi di qualsiasi natura, presenti in qualsiasi attività o processo, in modo che l’ente riesca a migliorare la propria attività di gestione. Ai fini della predisposizione del Modello, il processo di analisi e gestione dei rischi può essere articolato nella seguenti fasi:
(A) mappatura dei rischi,
(B) identificazione e valutazione dei rischi,
(C) progettazione – e relativa attuazione – del Modello,
le quali saranno oggetto di una trattazione più approfondita nei prossimi articoli.