In Europa negli ultimi anni è aumentato progressivamente il grado di alfabetismo informatico dei cittadini della Comunità. Ciò inevitabilmente ha avuto quale conseguenza una diffusione ampia del fenomeno "internet", comportando anche lo sviluppo delle transazioni on line, ovvero ciò che comunemente è appellato con il nominativo di e-commerce.
L'e-commerce è l'insieme delle attività commerciali effettuate in via elettronica sulla rete di internet.
In Italia questo mezzo di comunicazione ha trovato ampio riscontro negli ultimi anni, e per l'Europa rappresenta ormai un metodo di integrazione delle conoscenza e di promozione degli scambi transfrontalieri nel commercio.
Quanto segue rappresenta una analisi della evoluzione normativa recentemente avutasi in Europa in merito all'e-commerce.
La Comunità europea è da anni estremamente attenta alla tutela dei soggetti attivi del commercio elettronico. Gli interventi più incidenti si registrano a partire dal 1997, primariamente con la direttiva n. 97/7/CE, recante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Lo scopo della direttiva è innanzitutto avvantaggiare la vendita transfrontaliera a distanza, per incrementare i rapporti economici tra privati ed aziende della Comunità, soprattutto prendendo in considerazione come gli scambi commerciali siano necessari tra Paese e Paese, e non più solo con riferimento ai mercati nazionali interni.
La direttiva considera come l'introduzione di nuove tecnologie comporti una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità, ed il suo primario interesse è che le disposizioni legislative dei singoli stati si fondino per abbattere le barriere giuridiche dello scambio contrattuale comunitario.
Preliminarmente alle disposizioni di carattere perentorio, all'art. 2 il legislatore comunitario precisa il significato di termini utilizzati nella direttiva stessa.
Così viene definito contratto a distanza qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore ed un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; mentre si può definire consumatore, qualunque persone fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; è un fornitore qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in parola agisca nel quadro della sua attività professionale.
Ma la norma si premura di dare un significato preciso anche a cosa si intenda con tecnica di comunicazione a distanza, equiparabile ad un qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti.
Infine, è un operatore di tecnica di comunicazione qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
La direttiva indica i contratti esclusi dall'applicazione della stessa, e sono in specie i negozi aventi ad oggetto servizi finanziari; i contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; i contratti conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, o i contratti riguardanti altri diritti relativi a beni immobili fatta eccezione per le locazioni; i contratti conclusi in occasione di vendita all'asta.
Ma vediamo quali obblighi, per i restanti contratti, sorgono in capo al venditore.
Innanzi tutto colui che intende commerciare a distanza, deve porre in condizione il cliente di ricevere informazioni veritiere rispetto alla propria identità nonché del proprio indirizzo qualora il contratto preveda un pagamento anticipato (ciò è basato sulla necessità di garantire al consumatore di ricevere idonea indicazione di chi sia la controparte nel caso in cui mancasse l'esecuzione del contratto o sorgessero problemi in merito allo stesso).
In merito al bene, debbono essere indicate sia le caratteristiche essenziali dello stesso, che il prezzo comprensivo di tutte le tasse e le imposte, nonché le eventuali spese di consegna e le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione del contratto.
Il consumatore potenziale deve anche essere informativo dell'esistenza del diritto di recesso, di cui parleremo tra poco.
La direttiva richiede insindacabilmente che le informazioni suddette debbano essere inequivocabili, fornite in modo chiaro e comprensibile mediante qualsiasi mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, ciò al fine che alcun equivoco possa adombrarsi sul contratto che si deve concludere. È contemplata anche l'ipotesi della comunicazione telefonica (ricordiamoci che certamente è una delle forme più diffuse per le transazioni transfrontaliere) gravando sul fornitore l'obbligo di identificarsi immediatamente e di non rendere comunicazioni che possono essere fraintese per condizionare il potenziale consumatore.
Maggior chiarezza deve poi derivare dalla comunicazione per iscritto delle suddette caratteristiche del bene. Addirittura si precisa che la conferma delle informazioni date al consumatore deve avvenire per iscritto o comunque su altro supporto duraturo (anche mediante una comunicazione verbale registrata), che possa dallo stesso essere costantemente consultabile, e soprattutto che tali informazioni pervengano al consumatore prima della conclusione del contratto o per lo meno in un tempo utile rispetto all'atto dell'esecuzione dello stesso.
Diritto inderogabile del consumatore è quello di recesso.
All'art. 6 della direttiva è disposto che per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.
Le uniche spese eventualmente a suo carico dovute all'esercizio del suo diritto di recesso, possono al più consistere nelle spese di spedizione dei beni al mittente.
La norma è molto precisa nell'indicare la decorrenza dei termini, distinguendo tra l'ipotesi in cui le informazioni cui dicevamo siano state date al consumatore oppure no.
Nel caso in cui le informazioni siano state date al consumatore, il termine dei sette giorni decorre per i beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, mentre per i servizi decorre dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi.
Nel caso contrario, ovvero il fornitore non ha mai provveduto a comunicare per iscritto le informazioni preliminari, il termine si eleverà a mesi tre, che decorreranno per i beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, mentre per i servizi dal girono della conclusione del contratto.
Nel caso - terzo ed ultimo - in cui il fornitore comunichi le informazioni preliminari entro i tre mesi dalla conclusione del contratto, i sette giorni decorreranno dalla comunicazione stessa.
L'esercizio del diritto di recesso dal parte del consumatore secondo le modalità stabilite dal legislatore comunitario,permettono a questo ultimo di poter richiedere ed ottenere le somme versate al fornitore sino a quel momento, dovendo il fornitore adoperarsi per la loro restituzione entro trenta giorni dal recesso del consumatore.
Ma anche il fornitore deve trovare tutela per lo meno limitatamente a determinate ipotesi. E così il legislatore ha stabilito che il diritto di recesso da parte del consumatore non sarà esercitatile per i contratti di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata con l'accordo del consumatore, prima della scadenza dei sette giorni lavorativi previsti per legge (la volontà del consumatore di rinunciare a tale termine è un suo diritto che però non può dar lui la facoltà di poter esercitare fuori tempo il recesso); di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare (occorre evitare speculazioni da parte di falsi consumatori); di contratti di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente (la restituzione al venditore provocherebbe lui un ingente danno economico per la perdita dell'integrità commerciale ed economica del bene); contratti di fornitura di registrazioni audio o video od i software informatici sigillati, qualora il consumatore li abbia aperti (in questo caso il rischio sarebbe di uno sfruttamento del diritto di recesso e di restituzione al prezzo, al fine di poter duplicare nel periodo in cui il consumatore si trova in possesso dei beni, il loro contenuto).
Infine, non si può avvalere del diritto di recesso colui che stipula un contratto di fornitura di giornali, periodici e riviste, nonché di servizi di scommesse e lotterie.
Una volta non esercitato il diritto di recesso, il consumatore ha diritto a ricevere il bene o il servizio richiesto entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
La direttiva contempla, inoltre, la capacità del venditore on line di stabilire adeguati mezzi di pagamento telematico.
Su tale argomento, però, emerge in particolare una raccomandazione della Commissione europea, datata 30 luglio 1997, ed esattamente la n. 489, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti.
I punti principali su cui si fonda l'intervento della Commissione sono innanzitutto la certezza che la Comunità deve dare in merito al pieno funzionamento del mercato interno, di cui i sistemi di pagamento sono parte essenziale; la Commissione sottolinea l'importanza per i singoli cittadini e le imprese di utilizzare strumenti elettronici di pagamento in tutta la Comunità, ma al contempo di assicurare che tali strumenti siano anche garanti dei diritti del consumatore senza che dietro di essi si nascondano venditori fittizi.
Destinatarie della raccomandazione, operazioni quali il trasferimento di fondi mediante strumenti di pagamento elettronici (ad eccezione dei trasferimenti conferiti su istituzione ed eseguiti da istituzioni finanziarie) ed il ritiro di denaro contante mediante strumenti di pagamento elettronici e caricamento o scaricamento di tali strumenti presso attrezzature come le casse automatiche e gli sportelli automatici, nonché presso l'emittente o un ente obbligato contrattualmente ad accettare detti strumenti di pagamento.
La raccomandazione precisa che è uno strumento di pagamento elettronico, lo strumento che consente al titolare di effettuare le operazioni sopra descritte, rientrando nella definizione anche gli strumenti di pagamento mediante accesso a distanza (strumento che consente al titolare di accedere ai fondi detenuti sul proprio conto presso un ente al fine di effettuare un pagamento a favore di un beneficiario di norma attraverso l'impiego di un codice di identificazione personale o ogni altra analoga prova di identità), sia gli strumenti di moneta elettronica (strumento di pagamento ricaricabile che non sia uno strumento di pagamento mediante access, a distanza, sia esso una carta con valore immagazzinato o una memoria di elaboratore elettronico, sulla quale è caricato elettronicamente il valore, affinché il titolare possa effettuare le operazioni necessarie).
Soggetti attivi delle operazioni, l'emittente ed il titolare, ovvero rispettivamente colui che nello svolgimento delle proprie attività mette a disposizione di un'altra persona uno strumento di pagamento in applicazione di un contratto che hanno stipulato, e colui che detiene uno strumento di pagamento in forza di un contratto concluso con un emittente.
Innanzi tutto debbono essere comunicate dall'emittente al titolare, le modalità e le condizioni contrattuali relative all'emissione ed all'impiego di detto strumento. Le condizioni debbono inoltre indicare l'indicazione della legge che si applica al contratto.
La comunicazione delle stesse può avvenire anche mediante forma elettronica ma redatta con l'utilizzo di termini comprensibili.
Occorre che l'emittente provveda anche alla descrizione dello strumento di pagamento elettronico, citando anche le caratteristiche tecniche delle attrezzature di comunicazione il cui impiego sia autorizzato dal titolare; inoltre si deve provvedere a descrivere gli obblighi e le responsabilità rispettive del titolare e dell'emittente, comprese le ragionevoli precauzioni che il titolare deve prendere per tenere al sicuro sia lo strumento di pagamento elettronico sia gli elementi che ne consentono l'impiego (si pensi ad un codice o un numero identificativo personale).
Il titolare deve essere informato in merito ai termini entro i quali avverrà l'addebito o l'accredito sul proprio conto, o comunque se non esiste un conto proprio del titolare, la data entro cui verrà emessa la fattura.
Il titolare deve avere conoscenza degli oneri eventualmente imposti derivanti dall'importo di ogni eventuale tariffa iniziale o annua, delle spese di commissione e degli oneri imposti al titolare dall'emittente per particolari categorie di operazioni, nonché il tasso di interesse comprese le modalità di calcolo eventualmente applicate e soprattutto il termine entro il quale il titolare può contestare l'operazione indicando anche le procedure di ricorso.
Ma anche a carico del titolare sussistono degli obblighi. Vediamo quali sono.
Il titolare ha primariamente il dovere di utilizzare lo strumento di pagamento elettronico in conformità alle condizioni che disciplinano l'emissione e l'uso di tale strumento, adottando tutte le precauzioni utili affinché possa tenere al sicuro lo strumento e gli elementi che ne consentono l'impiego.
In caso di furto o perdita dello strumento elettronico o degli elementi che ne consentono l'impiego, il titolare deve comunicare immediatamente all'emittente o all'ente indicato precedentemente, tali eventi, così come se venisse a conoscenza di una operazione non autorizzata o di un qualsiasi errore o irregolarità nella gestione del conto da parte dell'emittente.
Vige quale divieto la trascrizione del proprio codice d'identificazione personale in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di pagamento elettronico o su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale strumento.
La responsabilità che grava sul titolare in merito alla perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico consiste nel dovere sostenere i costi sino al momento della notificazione (ovvero della comunicazione all'ente o all'emittente), mentre dalla notificazione - salvo che il titolare abbia agito fraudolentemente - non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto.
Per permettere al titolare di effettuare la notificazione, vige l'obbligo dell'emittente di porre a disposizione del titolare in qualsiasi momento del giorno o della notte, mezzi con cui lo stesso possa comunicare la perdita o il furto del suo strumento di pagamento elettronico.
Nell'ipotesi in cui l'emittente voglia modificare le condizioni con il titolare, potrà applicare un tasso di costo maggiore salvo preavvisare in tempo sufficiente il titolare affinché quest'ultimo possa scegliere di risolvere il contratto.
Tale termine è configurabile in un mese solare, trascorso il quale, avvenuta la comunicazione da parte dell'emittente, se il titolare non esprime volontà contraria, il contratto si presume accettato secondo le nuove condizioni.
La responsabilità gravante sull'emittente è da ricondursi alla non esecuzione o esecuzione inesatta delle operazioni relative al trasferimento di fondi mediante strumenti di pagamento elettronici nonché al ritiro errato di denaro contante mediante tali strumenti. Così è responsabilità dell'emittente l'effetto derivante da operazioni non autorizzate dal titolare nonché da ogni altro errore o irregolarità imputabile all'emittente nella gestione del conto del titolare.
Come abbiamo avuto modo di constatare, la Comunità Europea è da sempre molto attenta al consumatore soprattutto in funzione della fiducia che questo ultimo deve riporre nel commercio elettronico affinché la vendita telematica trovi ampio consenso.
In questa ottica si sviluppa la direttiva 1999/44/CE datata 25 maggio 1999, relativa a taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni al consumo, recentemente recepita anche nel nostro paese.
La Comunità la emana ritenendo che le legislazioni degli Stati membri riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano numerose disparità con la conseguenza che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri e che possono verificarsi distorsioni della concorrenza fra i venditori.
Con tale direttiva il consumatore può beneficiare dei vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro diverso mantenendo le medesime garanzie che avrebbe mediante un acquisto nel proprio Paese e abbandonando qualsiasi dubbio sulla sicurezza ed affidabilità dell'operazione.
Cosicché le opportunità per il consumatore risultano largamente accresciute grazie alle nuove tecnologie di comunicazione permettendo allo stesso di avere un accesso agevole ai sistemi di distribuzione di altri paesi membri o di paesi terzi.
Principi ribaditi all'articolo 1 della direttiva stessa, la quale stabilisce di avere per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela del consumatore nel quadro del mercato interno.
Così, ai fini della direttiva, assume la qualità di consumatore qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale o professionale; mentre sono beni di consumo, qualsiasi bene mobile materiale (tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalla autorità giudiziaria, nonché l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata, e l'energia elettrica).
Saranno qualificabili quali venditori qualsiasi persona fisica o giuridica che in base ad un contratto venderà beni di consumo nell'ambito della propria attività commerciale o professionale; mentre il produttore sarà il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Comunità europea e qualsiasi altra persona che si presenti come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo.
Come vedremo tra poco, il venditore ed il produttore saranno tenuti a prestare delle garanzie, concepibili come qualsiasi impegno da loro assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.
Così la riparazione che dovrà essere prestata, consisterà nel ripristino, in caso di difetto di conformità di un bene di consumo, per renderlo conforme al contratto di vendita.
Entra qui in scena il concetto di conformità, punto cardine dell'intera direttiva.
Infatti la stessa stabilisce l'obbligo da parte del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presumeranno tali quei beni conformi alla descrizione fatta dal venditore ed i quali possiedano le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; sono ritenibili conformi quei beni idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accertato, così come lo sono quei beni idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.
La conformità è altresì riscontrabile nei beni che presentino le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo e che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
Si deve escludere che vi sia difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se il difetto di conformità trova origine in materiali forniti dal consumatore. Ciò perché logicamente non deve essere recriminabile al venditore un difetto accettato esplicitamente o tacitamente dal consumatore.
Sussiste inoltre un vincolo di obbligo di veridicità a carico del venditore in merito alle dichiarazioni pubbliche effettuate sul prodotto, salvo che il venditore dimostri che non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione, oppure dimostri che la dichiarazione è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto oppure dimostri che la decisione di acquistare il bene di consumo non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.
Infine, il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo viene equiparato al difetto di conformità del bene qualora l'installazione faccia parte del contratto di vendita del bene ed sia stata effettuata dal venditore sotto la sua responsabilità.
Veniamo alla tutela del consumatore disposta nella direttiva sotto la voce "Diritti del consumatore".
La norma di cui all'articolo 3 della direttiva, stabilisce la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In tal caso i diritti del consumatore consistono nel poter esigere il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, o una riduzione adeguata del prezzo e la risoluzione del contratto (chiaramente il consumatore, qualora la riparazione e la sostituzione risultino impossibili, non potrà che richiedere una congrua riduzione del prezzo).
Quale soluzione preferire è esclusivo diritto del consumatore, salvo che il rimedio scelto non sia eccessivamente gravoso per il venditore o comunque impossibile (si pensi ad un bene irriproducibile).
La responsabilità del venditore si protrae sino a due anni dopo la consegna del bene, ma sul consumatore grava la decadenza di due mesi dalla scoperta del difetto. Non denunciare il difetto al venditore entro tale termine comporta la perdita dei suddetti diritti.
Dunque, come abbiamo avuto modo di constatare, la Comunità è da sempre molto attenta al commercio elettronico e soprattutto estremamente recettiva delle ipotesi concrete che possono venirsi a creare durante una transazione telematica.
Tutta questa attenzione nasce dalla presa di coscienza che l'Europa può dirsi veramente unita quando anche dal punto di vista commerciale i cittadini potranno intraprendere rapporti tutelati e sostenuti da una legislazione non equivoca ma essenziale.
Per questo è auspicabile una evoluzione sempre più garantista del commercio elettronico, augurandosi che l'armonizzazione delle legislazioni sull'e-commerce possano divenire globali, senza distinzioni geografiche.
Dott.ssa Valentina Frediani
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