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“LA DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI PRODOTTI INFORMATICI”

Dal marzo del 2002 i prodotti informatici sono sottoposti ad una nuova disciplina inerente il momento della vendita. Difatti, con il decreto legislativo 24/2002 sono state introdotte delle modifiche al codice civile, in particolare con riguardo agli aspetti della conformità del contratto, dei diritti del consumatore, del diritto di regresso e della garanzia convenzionale. Vediamone i punti salienti.
Con l’introduzione dell’art. 1519 ter codice civile, disciplinante la conformità del contratto, è sancito l’obbligo da parte del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Tale conformità consiste nella idoneità del bene all’uso cui abitualmente beni dello stesso genere sono destinati nonché la sua corrispondenza rispetto alle caratteristiche indicate dal venditore.
A tale obbligo del venditore deroga l’ipotesi in cui pur sussistendo un difetto del bene, il consumatore ne sia stato a conoscenza o non ne possa tuttavia aver ignorato l’esistenza usando l’ordinaria diligenza.
Qualora comunque il venditore sia responsabile verso il consumatore, quest’ultimo potrà richiedere alternativamente il ripristino del bene a spese del venditore stesso (mediante riparazione o sostituzione), una riduzione proporzionale del prezzo rispetto al grado di inidoneità del bene o la risoluzione del contratto, ottenendo la restituzione di quanto corrisposto.
È importante sottolineare come il legislatore stabilisca un obbligo di riparazione o sostituzione entro un termine congruo – da fissarsi tenuto conto sia della natura che dello scopo del bene - al fine di non danneggiare ulteriormente il consumatore.
Al successivo articolo 1519 quinquies codice civile, è sancito il diritto di regresso del consumatore qualora ricorra un difetto di conformità del bene, pur se responsabile è il produttore e non direttamente il venditore.
Ciò trae giusta origine dal fatto che il consumatore finale non deve subire danni dalla cosiddetta catena contrattuale distributiva. Sarà pertanto a sua volta onere del venditore ottenere dal produttore idoneo risarcimento o mutamento della merce.
Al venditore è concesso un anno di tempo decorrente dall’ottemperamento ai rimedi richiesti dal consumatore (riparazione o sostituzione bene o rimborso somma pagata) per ottenere reintegra dal produttore o dal responsabile dell’inidoneità del bene.
Invece, il termine entro il quale il venditore è responsabile del difetto di conformità nei confronti del consumatore, è di due anni dalla consegna del bene (trascorso tale termine, il consumatore decade da ogni diritto) mentre il termine per la denuncia al venditore è di due mesi dalla scoperta del difetto.
L’azione poi per far valere i difetti del bene, si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna dello stesso.
Il legislatore si è poi premurato di definire il significato di garanzia convenzionale, ovvero della garanzia offerta dal venditore/produttore che lo vincola in base alle modalità indicate nella rispettiva dichiarazione o nella relativa pubblicità del bene (chi offre la garanzia deve indicare l’oggetto della stessa nonché la sua durata e l’estensione territoriale cui è sottoposta).
Ovviamente, fatto salvo quanto offerto mediante la garanzia convenzionale dal venditore/produttore, il consumatore rimane sempre titolare dei diritti sopra esposti e che riguardano genericamente tutti i beni di consumo.
Difatti, è nullo ogni patto anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, che escluda o limiti anche indirettamente, i diritti riconosciuti al consumatore.

Dott.ssa Valentina Frediani
(riproduzione riservata)

 

 

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