I due fondamentali diritti degli autori consistono nell’essere riconosciuti ideatori dell’opera (il cosiddetto diritto “morale”) ed il poter disporre commercialmente di essa (il diritto di sfruttamento economico dell’opera, cosiddetto diritto “patrimoniale”). Il primo dei due è un diritto assoluto, incedibile ed illimitato nel tempo, mentre il secondo è trasmissibile ad altri soggetti e ha una durata limitata (settanta anni nella normativa precedente, portati oggi a cinquanta dalle nuove disposizioni).Ne consegue che solo l’autore ha il diritto di trarre un vantaggio economico dall’opera da lui creata: chiunque, quindi, copiasse un’opera dell’ingegno (libri, canzoni, software, film, etc.) su un qualsiasi idoneo supporto (carta, cd, DVD, etc.) senza esserne stato legittimamente autorizzato dall’autore o da chi ne abbia da questi acquisito i diritti di sfruttamento economico, lederebbe il diritto patrimoniale dell’autore, compiendo un illecito.
A seguito del recepimento della Direttiva 2001/29/CE nel D. Lgs. 68/2003, si è attuata una riforma della regolamentazione in materia,volta a porre un qualche rimedio alla situazione di fatto che si era creata nel corso degli anni: l’evoluzione tecnologica aveva reso la riproduzione delle opere dell’ingegno un fenomeno di massa, con grave perdita per i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico delle opere “piratate”, “fotocopiate”, comunque duplicate.
Il nodo fondamentale della nuova normativa in materia consiste nell’introduzione del concetto di “equo compenso”, il quale non consiste in una tassa, come secondo alcune minoritarie interpretazioni, bensì in una vera e propria retribuzione all’autore che si dovrà sommare al prezzo di vendita del supporto vergine dichiarato idoneo alla duplicazione, digitale o analogica, di un’opera dell’ingegno. Ciò si tradurrà nella maggiorazione del prezzo di cd e DVD, delle fotocopie effettuate presso servizi commerciali, nel versamento da parte di istituti pubblici (biblioteche ad esempio) di una somma proporzionata al numero di fotocopie di testi concesso ai privati (comunque sotto il 15 per cento del volume): il ricavato andrà in beneficio agli autori, interpreti, esecutori e produttori.
Dubbi sorgono sulla forma scelta per ottenere il suddetto compenso in tutti quei (numerosi) casi nei quali , ad esempio, si acquisti un cd per effettuare un semplice back-up dei dati contenuti sul proprio hard disk. La risposta va ricercata nel termine “equo” adottato dalla norma stessa: il legislatore ha posto in essere una normativa tipicamente “forfettaria”, volta a distribuire mediamente il costo tra i casi in cui il diritto d’autore non viene per nulla chiamato in causa e quelli in cui effettivamente il supporto sia destinato alla copia personale dell’opera dell’ingegno legittimamente “posseduta” (la norma non si è voluta spingere oltre utilizzando il termine, forse più consono, “acquistata”, lasciando adito ad interpretazioni divergenti nei casi in cui la detenzione dell’opera originale sia dovuta, per esempio, ad un “prestito tra privati”). Ecco spiegate le affermazioni della SIAE circa la liceità di copiare un DVD: la base giuridica è da ricercarsi nella normativa in questione, nella quale la copia di un’opera appare ancor meno in contrasto di prima con il diritto d’autore, perché, oltre al diritto morale verrebbe (forfettariamente) garantito anche il riconoscimento (non più solo formale) di quello materiale, prevedendo una regolare retribuzione dell’autore tramite l’espediente della maggiorazione dei prezzi dei supporti.
La riproduzione privata è consentita, eccezionalmente, in tutti quei casi in cui non si configuri, non solo, lo “scopo di lucro”, ma nemmeno “fini direttamente o indirettamente commerciali”.
Secondo la prevalente interpretazione, effettuare una copia ad uso personale di un’opera dell’ingegno non acquistata ma ottenuta, ad esempio, in prestito, porrebbe in essere un fine “indirettamente commerciale”, laddove indurrebbe il privato a non acquistare l’opera sul mercato, apportando quindi un ingiusto danno patrimoniale all’autore.
Le problematiche poste in essere dalle nuove tecnologie hanno reso necessario un linguaggio “aperto” della norma giuridica, adatto ad interpretazioni cosiddette “estensive”, utili a colmare quelle lacune che di volta in volta si dovessero presentare: cosa è la “riproduzione”? La memorizzazione su di una memoria temporanea in un pc è spesso necessaria alla stessa consultazione dell’opera. Cosa si intende per uso “indirettamente commerciale”? La copia di un’opera che non si sarebbe comunque mai acquistata può farsi rientrare in questa definizione?
La norma definisce “illecito” superare i sistemi di protezione antipirateria annessi al supporto dell’opera.... ma come può essere legale effettuare una copia ad uso personale di un’opera legittimamente “posseduta” ed essere simultaneamente illecito superarne le barriere di protezione volte ad impedirlo? Tanto più nella circostanza posta in essere dalla norma stessa, nella quale viene dal privato pagata una maggiorazione nell’acquisto del supporto, volta proprio a risarcire l’autore dell’opera.
Come tutte le norme “di emergenza”, anche il D. Lgs. 68/2003 presenta lacune che solo una auspicabile costante giurisprudenza potrà colmare: lo studio “caso per caso” appare l’unica soluzione ad una problematica così articolata e complessa.
Dott. Emiliano Montanari
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