Dall’AIPA al CNIPA
L’AIPA (L’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) venne posta in essere dal decreto legislativo del 12 febbraio 1993, n. 196, il quale fissava “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”. Il Decreto era il frutto della Legge del 23 Ottobre 1992, n. 421 che delegava al Governo di allora “la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”, in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione. L'AIPA si occupava (principalmente) di: - integrazione ed interconnessione dei sistemi informativi nelle PA - emanazione delle norme tecniche e dei criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati pubblici. Queste funzioni fondamentali sono state arricchite, nell'arco del tempo, da ulteriori importanti strumenti mirati a regolamentare e coordinare il complesso processo di informatizzazione ed automazione dei compiti delle pubbliche amministrazioni. Nei suoi dieci anni di vita l’AIPA ha ordinato il sistema delle acquisizioni di materiale informatico, tracciando con dei piani triennali lo sviluppo informatico delle PA. Tra i suoi progetti a maggior carattere di innovazione si evidenziano: la rete unitaria della pubblica amministrazione, l'archiviazione ottica dei documenti, l’introduzione e la regolamentazione della firma digitale ed il protocollo informatico. All’AIPA, alla sua opera, proiettata sia in ambito pubblico che nell’interazione con soggetti privati, si devono molti dei successi più importanti nell’ambito della massimizzazione delle risorse, dello snellimento delle procedure e della conservazione dei dati, anche grazie all’indipendenza operativa che la caratterizzava. Con la recente costituzione del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie, le finalità dell’AIPA si sono con questo, in parte, sovrapposte, specie a livello di competenze gestionali e di metodo, e ne sono scaturiti prevedibili problemi di conflitto di competenze. Se infatti, col succitato decreto n. 39, a dispetto della denominazione “Autorità”, essa veniva posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Legge 675/1996 all’articolo 42 si è successivamente venuta ad affermare che “l’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione” Con lo strumento legislativo (L. n. 3 del 16 gennaio 2003) si è, infine, ottenuta la totale soppressione dell'AIPA, decidendo di accorparla nell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, sacrificandone, almeno sulla carta, l’indipendenza che la aveva, in passato, caratterizzata. Il problema consiste nel fatto che la suddetta norma è stata introdotta sotto le vesti di modifica ad un articolo della Legge 448/2001, il quale, durante questa “trasformazione” è stato abrogato, dando così adito a confusione sulle sorti dell’AIPA stessa. A porre rimedio, la scorsa estate, è stato emanato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale, all’articolo 176 stabilisce, formalmente, che il termine AIPA riportato nel decreto legislativo n. 39 deve essere sostituito da “Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione”, precisando, tra l’altro, che il CNIPA “opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e aggiungendo che il suo fine è “l’attuazione delle politiche del ministero per l’Innovazione”. Il parametro “autonomia”, in materia, appare, però, di rilievo fondamentale. Si pensi ai casi in cui il CNIPA sarà chiamato, come dai suoi compiti, ad esprimere pareri sulla congruità dei progetti che prevedano un impegno economico dello Stato o che siano destinati ad avere importanti effetti su tutta la pubblica amministrazione. Non è, quindi, agevole prevedere ora come e se si verrà a configurare una reale “indipendenza” dal Governo, mantenendone, ex lege, l’attività nel quadro di una "attuazione delle politiche del Ministro per l'Innovazione". A dimostrare la delicatezza della questione, il Governo stesso ha preferito esprimersi preventivamente nel sottolineare che anche il CNIPA “godrà della medesima autonomia di cui godeva l’AIPA”, al fine di sedare le numerose critiche e preoccupazioni emerse a riguardo. "L'istituzione del Centro Nazionale per l'Informatica - ha dichiarato a questo proposito il ministro all'Innovazione Lucio Stanca - rappresenta un importante traguardo, conseguito non senza talune resistenze, per dare vita ad uno strumento necessario per raggiungere gli obiettivi decisi dall'organo politico ed in grado di rafforzare il delicato ed importante processo volto a rendere più moderna ed efficiente la Pubblica amministrazione italiana mediante le nuove tecnologie informatiche e digitali, condizione essenziale per far diventare più competitivo il Sistema Paese". Tra i compiti di maggior importanza attribuiti al CNIPA (tra quelli “ereditati” dall’AIPA), l’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 prevede il monitoraggio dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, inquadrati sotto il nome di "contratti di grande rilievo", e la possibilità, affidata alle Pubbliche Amministrazioni, di delegarne l’esecuzione a società specializzate, preferibilmente selezionate tra quelle incluse in un apposito elenco predisposto dal CNIPA, a condizione che non risultino collegate con le imprese parte dei contratti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai sensi dell’art. 7 del D.lg. 39/93 era compito dell’Autorità, e lo è oggi del CNIPA, di verificare periodicamente, d’”intesa con le amministrazioni interessate”, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, riguardo ai costi ed ai benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l’autonoma adozione di metri di valutazione dell’efficacia e della qualità; di predisporre ed indicare, inoltre, le linee strategiche necessarie al miglioramento dei servizi, rendere trasparente l’azione amministrativa, potenziare i supporti conoscitivi per i decisori pubblici cercando di contenere al massimo i costi dell’amministrazione. Il Piano triennale, istituito proprio alle suddette finalità, è un documento, aggiornato annualmente, che viene redatto dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione nel quadro delle proposte inviate dalle varie amministrazioni, verificatane la coerenza con le linee strategiche elaborate dal CNIPA ed integrandole con iniziative finalizzate a soddisfare le esigenze informative fondamentali. In particolare, entro il mese di febbraio il CNIPA comunica alle amministrazioni le linee strategiche e le procedure da seguire per la redazione delle bozze del Piano. Entro 60 giorni le amministrazioni trasmettono, poi, i propri progetti al CNIPA , in base ai quali verrà da quest’ultimo aggiornato il Piano, il quale verrà poi trasmesso al ministro per l'innovazione e le tecnologie e al ministro dell'economia e delle finanze, i quali, se del caso, lo devono approvare entro il 30 giugno. I finanziamenti proposti nel Piano vengono successivamente definiti nell’ambito della manovra finanziaria predisposta dal Governo e approvata dal Parlamento entro la fine dell’anno. L’attività formativa del CNIPA - come naturale proseguimento dell'azione iniziata dall'Autorità per l'informatica - è finalizzata allo sviluppo del processo di innovazione strutturale e tecnologica della Pubblica Amministrazione, attraverso la qualificazione professionale delle risorse che lo scenario moderno richiede, tramite la partecipazione a corsi e seminari tenuti nell'ambito della sperimentazione condotta su nuovi parametri di progettazione e realizzazione di unità didattiche.(A riguardo, in numerosi percorsi di “autoistruzione” si fa riferimento al progetto di formazione informatica a supporto della Rete Unitaria che ha interessato, dal 1997, gran parte delle amministrazioni pubbliche). Allo stato attuale delle cose, in particolare la confusione normativa venutasi a creare e solo recentemente risoltasi, unita alla inibizione, almeno formale, di un vero carattere di indipendenza dal Governo del CNIPA (a tal proposito lo stesso Ministro Stanca ha, infatti, sottolineato come non ci sia più un reale bisogno di un’autorità indipendente in questo campo, laddove, invece, appare oggi necessario un soggetto "al servizio del Ministro") rendono difficile prevedere come questo organo, nuovo più nella “collocazione” tra i poteri che nella sostanza delle competenze, si comporterà in futuro.
Emiliano Montanari