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Il Telelavoro nella P.A.

Il telelavoro nella PA
Attraverso l'utilizzo dell'Information Communication Technology è oggi possibile, con apposite garanzie date sostanzialmente dalle indicazioni normative, instaurare un rapporto di lavoro che guardi esclusivamente all'opera prestata, anziché al "posto di lavoro", inteso come luogo fisico esclusivo dove le mansioni dovrebbero normalmente essere espletate. Conseguentemente, la possibilità di svolgere le proprie mansioni in qualsiasi luogo, ivi compresa l'abitazione privata del lavoratore, può determinare un radicale cambiamento di abitudini ed un riflesso positivo dai molteplici risvolti.
In buona sostanza, con il termine Telelavoro viene indicata una realtà che, oltre a consentire una drastica riduzione dei costi di gestione, determina l'esigenza di rivedere gli orari, i tempi e gli spazi del concetto più comune e tradizionale del lavoro, il tutto finalizzato ad un possibile miglioramento della qualità della vita, specie se a beneficiarne è un lavoratore con particolari esigenze (es: portatore di handicap, presenza di figli minori da accudire, consistente distanza tra posto di lavoro e luogo di residenza, ecc.).
Tuttavia, se da un lato il Telelavoro offre prospettive interessanti che possono determinare vantaggi per la qualità della vita, non debbono essere sottaciute le preoccupazioni che un lavoro a distanza può determinare, come l'isolamento, la mancanza di sollecitazione, il venir meno delle motivazioni e della crescita personale.
Le cosiddette "leggi Bassanini" concernenti la riforma della Pubblica Amministrazione hanno, sul punto in oggetto, introdotto delle novità fondamentali. L'ultima di esse, infatti, la legge n. 191/98, modificativa delle precedenti leggi n. 59/97 e n. 127/97, ha introdotto, all'articolo 4 la possibilità per le P.A. di organizzare forme di lavoro a distanza, purché ciò sia inserito in un più ampio contesto di economia di gestione dell'ente finalizzato al miglioramento organizzativo del lavoro stesso. La norma, concedeva il via libera all'A.I.P.A., oggi Centro Nazionale per l'informatica nella P.A., per la "stesura" di un regolamento attuativo di questo ambizioso progetto, e la stessa vi provvide ispirando il D.P.R. n. 70/99 che definisce:  a) lavoro a distanza, quale attività di Telelavoro svolta in conformità alle disposizioni del decreto; b) telelavoro, inteso quale prestazione di lavoro eseguita dal dipendente pubblico, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, ossia al di fuori dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato purché la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce.
Il D.P.R. n. 70/99 individua la potestà organizzativa ed in parte normativa del "progetto Telelavoro" nella singola Amministrazione sebbene tale decentramento sia invero molto limitato, da un lato perché il decreto stesso individua dettagliati requisiti da osservare nella redazione di ogni singolo progetto, dall'altro perché la sua approvazione dipenderà dal giudizio di un'apposita Commissione di valutazione. In questo contesto, prosegue il decreto, alla contrattazione collettiva è riservato il compito di definire il trattamento economico e normativo in relazione alle diverse forme di Telelavoro, garantendo in ogni caso al telelavoratore un trattamento economico e sociale equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, un'adeguata tutela della salute e della sicurezza dei luoghi ove le mansioni verranno svolte. Per ciò che concerne gli accordi sino ad oggi sottoscritti per il Telelavoro nelle P.A. si precisa, per dovere di completezza, che la materia è stata oggetto nel 2002 di un importante accordo anche a livello europeo, il c.d. "Framework Agreement on Telework", sottoscritto dalle parti sociali, quali l'Unice (Associazione europea dei datori di lavoro) e la Ces (Confederazione sindacati europei). In l'Italia, il 23.03.2000, l'A.R.A.N. e le maggiori sigle sindacali confederali hanno sottoscritto un accordo quadro sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni nel quale la concertazione appare momento centrale nella definizione dei progetti di cui al D.P.R. 70/99. Ovviamente, a fronte di un accordo nazionale, sono stati sottoscritti vari accordi di comparto, privati e pubblici, la cui attuazione concreta ha dato luogo a riscontri complessivamente soddisfacenti.
Occorre tuttavia sempre tenere presente che il "fenomeno Telelavoro" ha sfaccettature variegate, così che la sua rilevazione complessiva riguarda anche le c.d. forme di Telelavoro alternato ( prestato solo in alcuni giorni della settimana lavorativa), di Telelavoro supplementare (da svolgersi nei fine settimana o dopo l'orario di lavoro) e di qualunque altra forma di lavoro a distanza.
Il c.d. e-work, pertanto, non rappresenta una realtà da relegare o individuare nei soli rapporti di lavoro subordinato, continuativo e a tempo indeterminato, peggio ancora se esclusivamente a carattere pubblico, altrimenti verrebbe meno il carattere di flessibilità che lo caratterizza.
Si segnala, infine, la delibera A.I.P.A. n.16 del 31.5.01 che si occupa, tra l'altro, della sicurezza dei dati trasmessi attraverso la definizione di taluni requisiti quali la tracciabilità delle operazioni particolarmente rilevanti compiute dal telelavoratore e l'identificazione di quest'ultimo attraverso specifiche forme di verifica, nonché l'implementazione di strumenti tecnici adeguati anche nel caso in cui il lavoratore sia un disabile. Quest'ultimo aspetto, come già anticipato, pone in evidenza la rilevanza eminentemente sociale che il Telelavoro può assumere, considerando che l'A.I.P.A. ha voluto dare attuazione anche alla legge n. 68/1999 in materia di disabili, che certamente traggono e trarranno i maggiori benefici di questa alternativa di lavoro.
E' ora possibile comprendere come e perché il Telelavoro non sia esclusivamente "l'oggetto", peraltro alternativo, del lavoro inteso nella sua accezione più ampia, ma determini talvolta un'inversione di questo rapporto; in altre parole, la possibilità di svolgere un lavoro con l'ausilio di una connessione telematica può spingere alla creazione di nuove forme di collaborazione sconosciute alla contrattualistica tradizionale. In questo caso, pertanto, è il lavoro a farsi "oggetto" del Telelavoro perché da esso viene mutato, e con ciò costringe sia il legislatore sia la susseguente concertazione, all'introduzione di nuove formule ed istituti o alla sostanziale rivisitazione di quelli già esistenti. 

                                                                                  Cristian Pellegrini

 

 

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