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Moneta elettronica

L’onda lunga della c.d. “rivoluzione informatica” ha investito, oltre ai prodotti ed i servizi oggetto di scambio commerciale, anche i tempi e le modalità delle negoziazioni stesse. Nell’attuale “società dell’elettronica”, le transazioni, i contratti e persino il denaro hanno assunto una connotazione “virtuale”, dando vita al fenomeno dell’e-commerce il cui successo, oggigiorno, ha invaso l’intero ambito delle attività imprenditoriali, in special modo quella bancaria. Le più sofisticate applicazioni dell’informatica e della telematica hanno dunque dato luogo alla “circolazione monetaria elettronica”, in cui l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie (pagamento) viene regolato non tramite la consegna “fisica”di denaro (o di titoli rappresentativi più “tradizionali”, cartacei), bensì tramite sistemi informatici che trasferiscono, da un soggetto all’altro, una disponibilità monetaria. A ben vedere, infatti, la recente cronaca economica ha registrato uno sviluppo esponenziale di strumenti di pagamento compatibili con la nuova realtà virtuale del commercio. I sistemi di pagamento elettronici, ideati per effettuare in tempi e costi ridotti i trasferimenti di fondi tra soggetti, si sono altresì rivelati capaci di semplificare ed economizzare i rapporti commerciali, ed è proprio per il largo utilizzo riscontrato nel mercato che gli organismi istituzionali hanno avvertito l’esigenza di disciplinarli giuridicamente. Da ultimo, l’art. 55 della legge n°39 del 01/03/2002, in adempimento a precedenti direttive comunitarie (2000/46/CE, 2000/28/CE), definisce la “moneta elettronica” come “un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente”. Il funzionamento della c.d. “moneta elettronica” è di particolare semplicità. Il titolare della “smart card”, attraverso qualsiasi ATM o direttamente presso l’istituto di credito, trasferisce sul microprocessore un valore monetario pari all’importo precedentemente versato in moneta contante presso l’ATM o l‘istituto di credito. A questo punto il portatore di smart card può effettuare pagamenti consegnando la carta all’esercente presso cui intende procedere all’acquisto, il quale, dopo averla inserita nel POS, digita l’importo del pagamento e la riconsegna al cliente. Il trasferimento elettronico di fondi (pagamento) avviene dunque quando il titolare (o possessore) della carta, dopo aver verificato l’esattezza dell’importo, preme un tasto collocato sul POS, trasferendo immediatamente l’importo  della merce acquistata (e la conseguente disponibilità monetaria), dalla propria carta-borsellino al POS dell’esercente. E’ evidente, rispetto ai tradizionali mezzi di pagamento elettronici come bancomat o carte di credito, come ogni transazione avvenga in modalità off-line, senza cioè l’impiego della linea telefonica per ogni singolo pagamento. L’assenza di connessione telefonica comporta due principali vantaggi: una diminuzione di costi in capo ai soggetti coinvolti nella transazione (l’esercente pagherà il costo della connessione solo per il trasferimento della disponibilità monetaria dal POS al proprio conto corrente), ed una maggiore sicurezza nelle transazioni, ora effettuate in “circuito chiuso”, rete più protetta di quella “aperta” (internet). Il microprocessore può essere inserito, oltre che su supporto plastificato (carta), anche direttamente nella memoria di un elaboratore, di un PC. In tal caso, analogamente per quanto accade per le carte, il titolare del computer deve comunque preventivamente trasferire il corrispondente di una certa somma di denaro sulla memoria del computer (operazione che solitamente si serve del canale proprio della banca telefonica), disponendo così di un importo monetario spendibile solo on-line in POS virtuali, cioè in commercio elettronico. I vantaggi derivanti dall’utilizzo delle “pre-pagate” in internet sono molteplici. Anzitutto la riduzione del rischio monetario, in quanto l’importo caricato sul microprocessore viene deciso dal solo titolare del pc, il quale può dunque caricarlo anche per un solo acquisto (si pensi alla carta di credito, la quale, invece, una volta inserita in rete, può essere utilizzata per l’intero plafond mensile disponibile). In questo modo, inoltre, la moneta elettronica ben si presta alle transazioni di piccolo importo nelle quali non c’è l’obbligo di identificazione dei contraenti (si pensi, ad esempio, al download di contenuti digitali), garantendo così l’anonimato del consumatore, in quanto verrebbe identificata solo la banca (si pensi ai risvolti quanto a privacy e, da ultimo, a spamming), operando, così, tanto quanto una banconota “fisica”, titolo al portatore. La non necessità di software di cifratura, la riduzione del rischio monetario nella transazione (limitato dunque al solo importo caricato), l’anonimato del titolare del microprocessore, il trasferimento della disponibilità monetaria contestualmente al compimento dell’operazione, rendono il ruolo dell’intermediario finanziario ancora più agevolato ed al riparo da responsabilità inerenti alla transazione. Nello stesso istante in cui acquirente e venditore inoltrano l'ordine di pagamento nel sistema, questo eseguirà autonomamente ed automaticamente il trasferimento delle disponibilità monetarie dal dispositivo elettronico dell'ordinante a quello del beneficiario, senza che quindi si debba attendere alcun intervento esterno (dell'intermediario) per la realizzazione del c.d. "buon fine" dell'operazione. L'ente creditizio svolge dunque un'attività che è preliminare all'operazione di trasferimento di fondi, limitandosi a dotare i due soggetti protagonisti dello strumento di moneta elettronica. Il rapporto che si instaura durante il procedimento di pagamento, dunque, intercorre esclusivamente fra debitore e creditore, i quali sono in grado di svolgere autonomamente l'operazione di trasferimento delle disponibilità monetarie, stante il completo automatismo del sistema. Il trasferimento del credito non viene, in realtà, né differito nel tempo né subordinato all'esito di un'altra successiva e distinta operazione ("salvo buon fine"), bensì sostituito da un altro procedimento di eguale efficacia. Il denaro trasferito elettronicamente, inoltre, altro non è che un mero impulso elettronico, ed è proprio tale caratteristica a rendere possibile la conversione della somma (o potere d’acquisto) in qualsiasi valuta ed al corso di cambio vigente al momento esatto in cui si è perfezionato il trasferimento, e quindi, il pagamento. La corrispondenza della valuta con cui è rappresentata la moneta elettronica con quella dedotta in contratto, sarà dunque facilmente attuabile mediante conversione al corso di cambio o vigente al momento del trasferimento o diversamente pattuito. La disciplina dei rapporti intercorrenti tra detentori ed istituti di moneta elettronica sembra essere rimessa alla volontà delle parti. Rimangono comunque in capo agli Istituti Intermediari l’obbligo di informazione e trasparenza verso la clientela, e l’obbligo di rimborsabilità su richiesta del titolare della carta, operazione che gli istituti emittenti sono tenuti a fornire per tutto il periodo di validità della carta stessa. La moneta elettronica dovrebbe pertanto semplificare e facilitare gli scambi commerciali in rete grazie alla sua capacità riduttiva dei rischi.

 

Cristina Ferretti

www.consulentelegaleinformatico.it

 

 

09/02/2004

 

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