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Privacy: Banca condannata per illegittima segnalazione alla centrale dei cattivi pagatori!

COMUNICATO STAMPA

 

Importante sentenza in materia di illegittimo trattamento dei dati personali in conseguenza dell’illegittima segnalazione alla centrale dei cattivi pagatori. Condannato istituto bancario.

 

 

Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante sentenza in materia di trattamento illegittimo di dati personali. E’ stato, infatti, condannato, un primario istituto bancario per aver illegittimamente segnalato ad una Centrale Rischi, il nominativo di un cittadino per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento, nonostante la banca avesse riconosciuto la completa estraneità dell’attore alla vicenda.

Proviamo qui di seguito a sintetizzare i fatti di causa. L’istituto in questione una volta appurata l’estraneità del cittadino per il mancato pagamento non provvedeva alla cancellazione del nominativo dell’attore, causandogli diversi disagi, tanto che numerose richieste di finanziamento presso altri istituti bancari gli venivano negate, in quanto segnalato quale “cattivo pagatore”.

Il  soggetto interessato, difeso dagli avv. Andrea Lisi e Manuela Selam (Studio Legale Lisi), citava in giudizio la banca per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale patito. Provato in giudizio che la segnalazione era avvenuta a causa di un errore di persona, la banca è stata condannata per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., perché tale condotta costituisce un fatto illecito che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. Anche in relazione all’illecito trattamento dei dati personali sono emersi dei profili di illegittimità quali: il trattamento era avvenuto senza il consenso dell’interessato, i dati trattati non erano esatti e non erano stati prontamente aggiornati e, in generale, era stato violato il principio di correttezza.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 196/2003 (che richiama espressamente l’art. 2050 c.c.), inoltre, l’onere probatorio circa l’illegittimità del trattamento è stato ritenuto assolto sia perché ai sensi della su indicata normativa esso viene posto a carico dell’istituto di credito, configurandosi una sorta di responsabilità oggettiva a suo carico, sia perché lo stesso istituto non ha dimostrato alcun fatto interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta e il danno arrecato all’attore. Oltre a ciò, era assente anche la dimostrazione di aver adottato tutte le “misure di sicurezza idonee” ad evitare il danno.   

La banca è stata così condannata, per violazione del danno non patrimoniale, al pagamento di una somma pari ad euro 12.000,00 in favore dell’attore.

Il caso in questione, che è stato risolto positivamente per il cittadino, è uno dei tanti verificatisi in Italia. E’ evidente, quindi, secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, che la decisione in questione dovrà persuadere gli istituti finanziari ad usare più cautele nelle segnalazioni, perché in molti casi sono caduti nella rete delle Centrali dei Rischi, cittadini incolpevoli.

Lecce, 19 dicembre 2008. 
Il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale  “Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA

 

Clicca qui per scaricare la sentenza

 

20/12/2008

 

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