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Anche i bollini SIAE a volte ritornano. Emanato un nuovo Decreto che ne legittima la validità. Ma la questione si è veramente conclusa? A cura di Avv. Annalisa Spedicato

 

Anche i bollini SIAE a volte ritornano.

Emanato un nuovo Decreto che ne legittima la validità.  Ma la questione si  è veramente conclusa?

A cura di Avv. Annalisa Spedicato - Collaboratrice esterna Studio Legale Lisi

 

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Dopo il Caso Schwibbert e la  decisione della Corte di Giustizia Europea  (8 Novembre 2007), il bollino SIAE ha perso la sua importanza originaria.

In effetti, l’estensione del contrassegno SIAE a supporti diversi da quelli cartacei[1], venne ritenuta, dalla Corte di Giustizia Europea, una regola tecnica ed in base a tale interpretazione, secondo quanto disposto dalla direttiva n. 83/189, lo Stato italiano avrebbe dovuto preventivamente informare la Commissione del suo intento di estendere la validità del bollino SIAE ad altri supporti, diversi da quelli cartacei, realizzando così la finalità conferita dal legislatore europeo alla suddetta direttiva, ovvero, “consentire alla Commissione di disporre di informazioni quanto più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica” , al fine di vigilare correttamente, evitando che i singoli Stati ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione, secondo quanto disposto dalla stessa Corte Europea, costituisce un vizio procedurale che, come ricordiamo, ha comportato per lo Stato italiano la disapplicazione della regola tecnica, ponendo, di conseguenza, una questione di notevole importanza anche in riferimento alla validità del contenuto degli artt. 171 bis e ter , introdotti nella Legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941, a mezzo del  decreto legislativo n. 685 del 1994 (poi modificato dalla legge n. 248 del 2000). Quegli articoli, finora, hanno sanzionato penalmente, in definitiva, la commercializzazione di prodotti (videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi o sequenze di immagini in movimento) non contrassegnati dal bollino SIAE, ai sensi di quanto disposto dalla stessa legge sul diritto d’autore. La decisione della Corte di Giustizia Europea ha creato non pochi problemi alla Siae[2], anche perchè  molti dubbi si sono insinuati in riferimento alla assoggettabilità a sanzione penale delle ipotesi di reato previste dalla legge n. 633 del 1941.

Anche i Giudici della Cassazione si sono pronunciati sul punto e nella sentenza della III sezione penale n. 13810 del 2 Aprile 2008, hanno argomentato ritenendo che la decisione della Corte di Giustizia non ha avuto alcuna rilevanza sulla fattispecie penale concreta, in quanto la mera assenza del bollino SIAE non può essere considerata come contraffazione sostanziale del prodotto sul quale il bollino stesso non risulta apposto, ma al più può costituire una mera prova indiziaria che può avere valore solo se accompagnata da altri elementi di prova che possono attestare l’illecita duplicazione del prodotto.

 

...CONTINUA IN ALLEGATO



[1] Sono considerati supporti diversi da quelli cartacei i dischi compatti contenenti opere d’arte figurative o videocassette, a fini di commercializzazione. L’estensione dell’applicazione del bollino SIAE a questa tipologia di supporto venne prevista dal legislatore nazionale con L. n. 121 del 1987 e poi ulteriormente estesa ai fonogrammi o ideogrammi e ad altri supporti contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento dalle disposizioni della L. n.248 del 2000 che ha modificato la Legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941.

[2] A seguito di decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma la Siae dovrà rimborsare un editore versandogli 1,2 milioni di euro, soldi spesi dall’editore dal 2004 al 2008 per acquistare i bollini SIAE da apporre sulle sue riviste (cfr. www.punto informatico.it)


07/05/2009

ALLEGATI:
Articolo completo in .pdf

 

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