Riparte il passaporto elettronico!
Riparte il passaporto elettronico
A cura di Avv. Luigi Foglia - Digital & Law Department - Studio Legale Lisi
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Con i Decreti del Ministero degli affari esteri 303/014 e 303/015 del 23 giugno 2009 (pubblicati in G.U. n.147 del 27 giugno 2009) il governo ha finalmente recepito in maniera completa il Regolamento CE N. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Con tale Regolamento il Consiglio si pose l’obiettivo di armonizzare le caratteristiche di sicurezza per i passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri e di aumentarne l’affidabilità mediante l’introduzione di identificatori biometrici, onde creare un collegamento tra il legittimo titolare e il documento ed evitare suoi utilizzi fraudolenti.
Ora con i decreti citati il Ministero degli affari esteri abroga la precedente normativa sul passaporto elettronico (decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico») e rende finalmente operative le indicazioni previste dal Regolamento comunitario.
Sarà ora possibile, nelle Questure che abbiano a disposizione l’attrezzatura necessaria al rilevamento delle impronte, ottenere il nuovo passaporto elettronico.
Le novità non riguardano solo i dati biometrici, anche le foto dovranno garantire determinati requisiti. Infatti il Decreto 303/014 prevede che alla domanda siano “allegate due foto identiche frontali e a volto scoperto, conformi alle modalità previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione C(2005) 409 e in particolare al modello allegato al presente decreto (All.A)”: le foto dovranno essere recenti, non troppo chiare o scure; gli occhi non devono essere chiusi o coperti; sono vietati i copricapi, ad eccezione di quelli religiosi che però permettano la visibilità tra mento e fronte; lo sfondo dovrà essere privo di ombre ed oggetti, l’espressione dovrà essere neutrale e la bocca chiusa.
Successivamente all’acquisizione delle foto ed alla verifica dell’identità del soggetto richiedente gli uffici competenti al rilascio dei passaporti acquisiscono, a mezzo di scansione elettronica, l'impronta del dito indice di ciascuna mano dell'interessato. Se, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice.
Per quanto riguarda i sistemi tecnologici utilizzati l’art. 2 del Decreto del ministero delle finanze 303/015 stabilisce che: “Nel passaporto e' inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.”
Dopo un primo periodo di sperimentazione (nelle province di Grosseto e Potenza) il passaporto elettronico diverrà una realtà in tutta Italia.