Basta un’unica comunicazione per aprire un’impresa
Basta un’unica comunicazione per aprire un’impresa!...e in omaggio ricevi anche una PEC!
A cura di Avv. Luigi Foglia –Digital & Law Department - Studio Legale Lisi
In Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009 è stato finalmente pubblicato il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante "Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7".
Un provvedimento atteso da tempo che rende finalmente operativa la comunicazione unica prevista dal DL 31 gennaio 2007 n.7 (Decreto Bersani), con la quale sarà possibile assolvere tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Il decreto, infatti, definisce le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate.
Tramite tale comunicazione unica sarà possibile assolvere i seguenti adempimenti:
a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
1) attività esercitata;
2) cessazione attività;
3) modifica denominazione impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attività;
6) sospensione attività;
7) modifica della sede legale;
8) modifica della sede operativa;
g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
Il decreto prevede due modalità di presentazione della Comunicazione unica: l’invio telematico, da effettuarsi tramite uno dei siti delle amministrazione competenti e la presentazione diretta della Comunicazione unica, firmata digitalmente, su supporto informatico mediante consegna del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese di competenza.
Vengono individuate anche le amministrazioni destinatarie della Comunicazione unica:
a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
b) l'Agenzia delle entrate;
c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il provvedimento, che finalmente snellisce tutto l’iter burocratico relativo all’apertura di un impresa, presenta, però, al suo interno una disposizione che ci lascia notevolmente perplessi.
L’ Art. 8 del DPCM prevede che con la Comunicazione unica venga indicata anche la casella PEC corrispondente dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento.
Fin qui tutto bene, accanto alla comunicazione telematica (o comunque informatizzata) unica vi è la previsione di un canale di comunicazione tra imprenditore e Pa anch’esso telematico.
Le perplessità nascono leggendo il comma 2 dell’art. 8 nel quale viene previsto che “Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l'impresa”.
Viene quindi stabilito un monopolio delle Camere di Commercio nell’assegnazione delle PEC; Camere di Commercio che, senza costi, dovranno assegnare una casella PEC che con ogni probabilità sarà rilasciata da Infocert, società costituita nel 2007 da Infocamere, società consortile per Azioni delle Camere di Commercio.
Ma l’alternativa? Dov’è finita la possibilità di scegliere la propria Pec per dialogare con le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dalla L. 2/2009? E’ davvero questa la strada giusta per “stimolare” (obbligare) le imprese all’utilizzo della PEC?