Il decreto legislativo n. 231/2001 rafforza ulteriormente la sua portata: entrano nel novero della normativa sulla responsabilità amministrativa dell’ente i delitti di falso contro l’industria ed il commercio, i delitti in violazione del diritto d’autore
Il decreto legislativo n. 231/2001 rafforza ulteriormente la sua portata: entrano nel novero della normativa sulla responsabilità amministrativa dell’ente i delitti di falso contro l’industria ed il commercio, i delitti in violazione del diritto d’autore e delitti di criminalità organizzata
Avv. Annalisa Spedicato – Collaboratrice esterna del Digital & Law Department Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it
Salgono a quota 14 i gruppi di reato - presupposto che il decreto legislativo n. 231/2001 annovera tra le fila delle fattispecie considerate quali cause della responsabilità penale d’impresa.
Il legislatore, mediante il decreto sicurezza e la collegata legge sviluppo, in attesa solo dell’ultimo passaggio in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore, ha infatti aggiornato l’elenco dei reati presupposto, modificando l’ambito di applicazione del decreto n. 231 e allargandolo ai delitti di falso contro l’industria ed il commercio, ai delitti in violazione del diritto d’autore ed ai delitti di criminalità organizzata .
L’art. 7 della legge sviluppo, collegata al decreto sicurezza ha in particolare modificato l’art. 25 bis del decreto 231. Infatti, mentre, in origine, l’ambito di applicazione dello stesso articolo era limitato alla “Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo”, oggi, tra i comportamenti punibili ai sensi del decreto sono comprese anche quelle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento. Determinano, pertanto, responsabilità penale nei confronti dell’impresa a vantaggio della quale tali modi di agire si sono perpetrati, anche i reati di cui agli artt. 473 e 474 cp che puniscono rispettivamente la contraffazione ed il commercio di prodotti falsi (reati peraltro completamente riscritti dal collegato sviluppo e per i quali è stato previsto un inasprimento delle pene rispetto alle originarie fattispecie del codice penale). Per questa tipologia di reati la sanzione prevista dal legislatore arriva sino a 500 quote (774,685 euro).
Segue l'articolo 25-bis dello stesso decreto n. 231, la seguente disposizione: «Art. 25-bis.1 - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
Un’altra norma, sempre inserita ex novo dal decreto sviluppo collegato alla legge sicurezza tra le fattispecie del decreto 231, tutela il diritto d’autore mediante l’inserimento dell’ art. 25-novies. E’ prevista, infatti, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e una interdittiva fino ad un anno, per l’immissione sui sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico attraverso l’utilizzo di connessioni di qualsiasi genere di opere dell’ingegno o parte di esse in qualsiasi modo preservate anche quando tali fattispecie di reato sono commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione, allorché ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore. Sono puniti, altresì, la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati.
Stesse misure sanzionatorie sono previste poi per l’abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore, per l’ importazione, la distribuzione, la vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti su supporti provi di contrassegno SIAE, nonché per la predisposizione di mezzi atti ad eludere o asportare i dispositivi di protezione di un programma per elaboratore. Medesima tutela per l’abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell’ingegno rivolte al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi, videogrammi di opere musicali, cinematografiche e audiovisive; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali e multimediali.
Sono inoltre inseriti nel novero dei reati di cui al decreto 231 la fraudolenta produzione, la vendita, l’importazione, la promozione o l’istallazione e l’utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti degli stessi che consentono di decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma analogica e digitale.
La decisione operata dal legislatore di inserire nella gamma dei reati presupposto del decreto n. 231 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, rientra nella dura lotta alla contraffazione e prevede l’inasprimento delle pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l’economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale. Queste forme di tutela consumer oriented, hanno indotto il legislatore a creare ex novo fattispecie di reato, come la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti alimentari.
Non più soltanto i tipici reati dei colletti bianchi tra le fila del decreto 231/2001, ma le più diverse fattispecie, tutte tese a ridefinire lo spazio economico verso una nuova politica, quella dell’etica d’impresa e della legalità del mercato ormai globale.
L’inserimento tra i reati presupposto della materia relativa all’Intellectual Properties induce le imprese a ripensare alla propria personale identità, al loro intero percorso, non solo un riferimento agli elementi materiali, dunque, ma anche e soprattutto a quelli immateriali su cui poggiano le scelte dell’odierno consumatore. Rimarcando, dunque, la notevole importanza ed il notevole ed autonomo valore assunto (anche di tipo economico) dalla proprietà industriale in tutte le aree di mercato, l’attuale normativa, oltre a porsi in linea con le direttive europee che tutelano il consumatore e l’utente finale, garantisce maggiore chiarezza e certezza nell’ambito del diritto industriale.
Si attendono ora le linee guida sulla base delle quali le imprese potranno organizzarsi dotandosi di personali modelli di prevenzione in riferimento alle nuove fattispecie.
In merito alla contraffazione ed al commercio di prodotti con segni falsi, l’ idea più semplice e probabilmente la meno onerosa, potrebbe essere quella di dotarsi di disciplinari interni mediante i quali scegliere i propri intermediari o grossisti, ponendo dei limiti e richiedendo apposite garanzie. Oppure cercare di realizzare un controllo particolarmente pregnante lungo tutta la filiera che va dal produttore al distributore, mediante l’utilizzo delle Rfid o di altri sistemi tecnologicamente avanzati che permettono di monitorare l’intero percorso dei propri prodotti. O ancora studiare l’inserimento nei prodotti, nel design o nei modelli di utilità di costituenti tecnologiche uniche e difficilmente riproducibili che garantiscano l’autenticità dei prodotti, o quanto meno permettano di provare davanti ad un giudice di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il rischio reato.
In riferimento al diritto d’autore, invece, si potrebbe proporre l’adozione di un regolamento da far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quando questi entrano in contatto con opere protette dal diritto d’autore e che permette di monitorare il comportamento degli stessi, anche mediante la predisposizione di report che sintetizzino le procedure adottate, sarebbe opportuno nominare eventualmente un responsabile speciale che sottoscriva e controlli il rispetto di tali regole interne e renda conto di ciò all’ODV (Organismo di Vigilanza).
Ovviamente ogni singola azienda avrà a disposizione il proprio personale modello predisposto ad hoc secondo le esigenze del business nel quale opera e dei vari interlocutori con cui viene in contatto.