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Responsabilità amministrativa delle società e associazioni: Delitti di criminalità organizzata tra i reati di cui al d. lgs. n. 231/2001!

 

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI:

Delitti di criminalità organizzata tra i reati di cui al d. lgs. n. 231/2001

 

 

di Giulia Sabato,

Collaboratrice esterna del Digital&Law Department Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it

 

 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 (Supplemento Ordinario) la Legge n. 94/09  del 15 luglio 2009 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - la quale introduce nuovi reati presupposto nel d. lgs. n. 231/2001, così allargando pericolosamente e quasi senza confini ben definiti il potenziale rischio per società e associazioni di incorrere in responsabilità amministrativa.

Per un quadro completo dei nuovi reati introdotti appena introdotti nel catalogo 231 si rimanda alla lettura dell'articolo dalla stesa autrice pubblicato sul sito il 27/07/2008, sollecitando, ancora una volta, le società all'adeguamento alla normativa e all'adozione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

 

La responsabilità amministrativa delle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica continua ad incalzare: di recente sono stati approvati definitivamente dal Senato, i seguenti disegni di legge che, una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale, modificheranno, tra l'altro, il d. lgs. n. 231/2001, prevedendo nuove ipotesi di reato presupposto:

- Ddl S.733–B titolato Disposizioni in materia di sicurezza (detto ddl sicurezza)

- Ddl S.1195-B, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (detto ddl sviluppo).

 

Nello specifico, il ddl sicurezza aggiunge al d. lgs. n. 231/2001 l'art. 24 ter rubricato Delitti di criminalità organizzata, così estendendo il raggio di applicazione della responsabilità amministrativa anche nel caso in cui un dipendente della società commetta, nell'interesse o vantaggio della stessa, uno dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere;

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere; 

- Scambio elettorale politico-mafioso;

- Sequestro di persona a scopo di estorsione;

- Delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere i fatti illeciti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;

- Delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso;

- Delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con l’occasione si segnala l’alto potenziale di rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa per una società che abitualmente o anche sporadicamente operi in areee/settori “governati” dalla mafia, dalla camorra o da altre associazioni, comunque localmente denominate, che, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. L’alto rischio di incappare nella responsabilità amministrativa è altresì potenziato dall’introduzione nel d. lgs. n. 231/2001 della fattispecie “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” di cui all’art. 416 bis del Codice penale: per riconoscimento della giurisprudenza, è possibile che si venga a rispondere del citato reato anche senza far parte dell’associazione mafiosa stessa, ma semplicemente partecipando con un concorso esterno, ossia dandole un rilevante contributo.  

In caso di condanna dell'ente per uno dei delitti contro la criminalità organizzata sopra citati sono applicabili sanzioni pecuniarie da 77.400 a 1.549.000 euro (da 300 a 1000 quote) e sanzioni interdittive della durata minima di un anno, che possono addirittura arrivare sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

 

Inoltre, il ddl sviluppo, modifica l'art. 25 bis cambiandone la vecchia rubrica in Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e aggiungendo i seguenti reati presupposto con delle sanzioni fino a 500 quote (da 129.000 sino a 774.500 euro):

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

 

Dulcis in fundo, il ddl sviluppo, amplia il novero dei reati presupposto con l'inserimento nel d. lgs. n. 231/2001 dei seguenti articoli:

Articolo 25 bis 1 rubricato Delitti contro l’industria e il commercio e che prevede l'applicazione della responsabilità amministrativa anche in caso di commissione dei seguenti delitti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza 

- Frodi contro le industrie nazionali 

- Frode nell'esercizio del commercio 

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

In caso di condanna per la commissione dei reati previsti dall'appena citato nuovo articolo sono previste a carico dell'ente sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di 800 quote (da 206.400 a 1.239.200 euro) e sanzioni interdittive.

 

Articolo 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d’autore che, richiamando alcuni reati previsti dalla l. 633/1941 in tema di Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio punisce, con sanzioni pecuniarie sino a 500 (da 129.000 a 774.500) quote e sanzioni interdittive sino ad un anno le seguenti condotte:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;

- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione;

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;

- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

***

Come ci organizziamo e ci difendiamo dalla responsabilità amministrativa?

Come noto, da oltre otto anni le società nell'interesse o a vantaggio delle quali vengono commessi determinati reati (ormai oltre 100 fattispecie delittuose, tra le quali corruzione, truffa, reati societari e in materia di sicurezza sul lavoro) rispondono del fatto illecito attraverso la responsabilità amministrativa introdotta dal d. lgs. n. 231/2001, il quale prevede a carico delle società e associazioni ospitanti il reo sanzioni interdittive (sino al blocco totale dell'attività dell'azienda) e pecuniarie.

La normativa, proprio al fine di tutelarsi dalla responsabilità ed evitare le spiacevoli sanzioni, mette a disposizione delle società alcuni strumenti di protezione delle quali le stesse devono dotarsi (se vogliono salvaguardarsi!).

In particolare, il riferimento va al Modello organizzativo, una sorta di sistema integrato di misure di organizzazione, gestione e controllo, solitamente sviluppato in stretta collaborazione tra specialisti del settore e la società stessa, che ha come obiettivo quello di chiarire in maniera quasi definitiva la distribuzione di competenze, attribuzioni, poteri e conseguenti responsabilità all'interno dell'impresa, sì da capire e individuare gli iter per prendere ed eseguire le decisioni funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

L'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è poi monitorata e vigilata da un organismo controllore, il quale può anche essere composto, in realtà piccole o poco complesse, da una sola persona.

L'adozione dei due strumenti citati - Modello organizzativo e organo controllore - spesso però intimorisce le aziende, talune delle quali appaiono diffidenti nell'impiegarvi proprie risorse , reputando - erroneamente e con una valutazione superficiale - detta scelta un vero proprio spreco economico. In realtà, il Modello di organizzazione, gestione e controllo costituisce per le società un reale investimento, al pari dell'acquisto di un capannone, di una nuova risorsa nel marketing, di un nuovo software, della pubblicità di propri beni e servizi; infatti, la scelta dell'imprenditore di adottare ed attuare un Modello organizzativo all'interno della propria realtà societaria apporta indubitabili vantaggi:

1) Miglioramento e maggiore chiarezza della propria organizzazione, della gestione dell'azienda e dei sistemi di controllo attivati all'interno della stessa e comunque diffusione di una cultura di legalità nell'impresa (si rammenta che il tutto verrà sviluppato con la stretta collaborazione con i vertici aziendali e, dunque, il risultato non sarà imposto alla società, ma condiviso con la stessa);

2) Protezione dalla responsabilità amministrativa e dalle sue rilevanti sanzioni.

 

Alla luce delle premesse fatte, appare chiara la convenienza della strategia aziendale di dotarsi di un Modello organizzativo: il consiglio è quello di attivarsi quanto prima, considerata la veloce estensione della responsabilità amministrativa a sempre più settori del diritto che sottende il risveglio dell'attenzione del legislatore e degli operatori nei confronti del d. lgs. n. 231/2001.

 

30/07/2009

 

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