L'Agenzia delle Dogane da istruzioni relative alla Dichiarazione Telematica all'importazione in procedura di domiciliazione e alla sua Conservazione elettronica
L'Agenzia delle Dogane da istruzioni relative alla “Dichiarazione Telematica all'importazione in procedura di domiciliazione” e alla sua Conservazione elettronica
A cura di Avv. Luigi Foglia - Studio Legale Lisi
Con la Circolare 22/D del 26 novembre 2009 l'Agenzia delle Dogane ha avviato le procedure di sdoganamento telematico per i regimi all'importazione in procedura di domiciliazione. La stessa circolare dà anche la facoltà agli operatori che la utilizzeranno e a quelli che già utilizzano le procedure per lo sdoganamento telematico all'esportazione (di cui alla circolare n. 18/D del 24 marzo 2004) di utilizzare "il fascicolo elettronico" per la conservazione dei documenti a corredo della dichiarazione doganale.
La prima parte della circolare si occupa della “Dichiarazione Telematica” all'importazione e prevede la compilazione di un documento elettronico nel quale andranno riportati tutti i dati, le attestazioni e le annotazioni eventualmente richieste dalla normativa comunitaria e nazionale utilizzando le codifiche attualmente in uso per la compilazione del DAU. Tale documento sarà poi munito di firma digitale ed inviato telematicamente all'Agenzia delle Dogane secondo le modalità previste nel “Manuale per l'utente del servizio telematico dell'Agenzia delle Dogane”.
Alla ricezione del file il sistema invierà (in un tempo massimo di 5 minuti) un messaggio di risposta. L’esito può essere di svincolo della merce ovvero di selezione per il controllo. Nel caso di svincolo delle merci l’operatore deve produrre un’immagine intellegibile del «Dau» corredato degli elementi di registrazione e svincolo.
Se l’esito è "non svincolabile" l’operatore dovrà tenere le merci a disposizione della dogana sino all’esecuzione dei controlli.
La dichiarazione doganale è, a ogni fine di legge, il file inviato tramite il servizio telematico doganale munito del codice di autenticazione. Il contribuente è tenuto, però, a conservare le dichiarazioni e i documenti allegati.
Nella seconda parte, invece, vengono stabilite regole per la costituzione e gestione di un “fascicolo elettronico” da parte del dichiarante applicabili sia alle dichiarazioni telematiche di importazione che d'esportazione.
Il fascicolo elettronico, ai fini della ricerca/estrazione dagli archivi dell'operatore, deve essere identificabile tramite gli estremi di registrazione della dichiarazione, e conterrà l'immagine elettronica del DAU e dei documenti a corredo della dichiarazione formati o prodotti secondo le regole stabilite dal Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla delibera CNIPA 11/04 e successive modificazioni e dall'art. 2215 bis del codice civile.
Con tale provvedimento sarà ora possibile conservare elettronicamente tutta la documentazione doganale (sia analogica che digitale), cosa fino a questo momento impossibile visto il limite fissato dall'art. 2, co. 2, del DMEF 23 gennaio 2004 il quale prevedeva inapplicabilità dell'intero DMEF “alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle dogane”.
La possibilità di conservare elettronicamente i documenti non è, però, estensibile ai documenti le cui caratteristiche fisiche (colore, grammature della carta, etc...) hanno specifica rilevanza giuridica (ad esempio EUR1) almeno fino a quando non verranno introdotte idonee modifiche al Codice Doganale.
Infine, la Circolare ricorda che per l'inoltro all'ufficio doganale della dichiarazione doganale trasmessa in via telematica restano ferme le procedure previste dalla Circolare 15/D del 23 giugno 2009.