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L’albo on line dal 2010 è davvero possibile?

L’albo on line dal 2010 è davvero possibile?

A cura di
Andrea Lisi
- Titolare del Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi (www.studiolegalelisi.it) e Presidente Anorc
Gianni Penzo Doria - Archivista dell’Università degli Studi di Padova e docente a contratto di archivistica informatica

 

1.    Premessa

Nel solco tracciato dal legislatore in nome della semplificazione e della digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, è stata promulgata la legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Si tratta, nel concreto, di una legge omnibus. La norma, infatti, anche a scapito di una facile intelligibilità, spazia dalla banda larga alle società di consulenza finanziaria, dalla lotta al burocratese alla riscritture di norme in materia ambientale, dalla cooperazione per lo sviluppo internazionale al turismo, dal personale della Croce rossa italiana per finire con il pluricommentato Piano industriale della pubblica amministrazione.

In questa sede ci soffermeremo, in particolare, sull’articolo 32, che novella la materia della pubblicità legale e che, per chiarezza, riportiamo per esteso:

 

art. 32

Eliminazione degli sprechi relativi  al mantenimento di documenti in forma cartacea

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

Con la sola esclusione delle Gazzette Ufficiali italiana ed europea, la legge impone la pubblicità legale attraverso i siti informatici delle amministrazioni pubbliche già dal 1° gennaio 2010, spazzando via il tradizionale (e sicuro) albo ufficiale/albo pretorio in luogo di una, allo stato dell’arte, incerta pubblicazione on line, con conseguente incerta diffusione delle informazioni rilevanti.

Da un lato, infatti, mancano le regole tecniche e procedurali che il legislatore pare essersi dimenticato di emanare o ritarda a farlo, dall’altro non tutte le amministrazioni sono pronte a una rivoluzione di tale portata. Nell’efficientissimo Trentino-Alto Adige, ad esempio, un terzo degli enti locali non ha un proprio sito informatico adeguato alla pubblicazione informatica. Non è, quindi, difficile pensare che la situazione nel resto d’Italia sia migliore.

In assenza di un tempo ragionevole di adeguamento strutturale e regolamentare da parte delle amministrazioni interessate e a fronte di un vuoto normativo, andremo verso una PA a geometria e velocità variabili, con conseguente alimentazione di contenzioso legato alla inefficacia della pubblicità legale realizzata nei modi che a breve analizzeremo. Situazione che peraltro si è già puntualmente verificata in Italia quando si è introdotta con “leggine” non sorrette da solide basi tecniche una nuova metodologia di comunicazione via e-mail nelle aule di Tribunale.

 

 

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08/01/2010

 

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