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Mal di PEC! Nel bando CEC-PAC Poste Italiane è risultata prima alle selezioni: che dire, non ce l'aspettavamo!

Mal di PEC!

Nel bando CEC-PAC Poste Italiane è risultata prima alle selezioni: che dire, non ce l'aspettavamo!

 

di A.Lisi e L.Foglia (Digital&Law Department - www.studiolegalelisi.it)

 

 

Il 25 gennaio il Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'Innovazione tecnologica (DDI), costituito in seno al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ha comunicato[1] la conclusione della fase di selezione delle offerte per la concessione del servizio di Posta elettronica certificata (PEC o meglio CEC-PAC) gratuita per i cittadini. Come già avevamo previsto[2] il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Poste Italiane, Postecom e Telecom Italia è risultato primo in graduatoria battendo le proposte concorrenti di Aruba, Fastweb e Lottomatica.

Per l'assegnazione definitiva occorrerà attendere ancora qualche giorno, ma con ogni probabilità il bando, e i 50 milioni di euro previsti per la sua realizzazione, andranno alla “virtuosa” unione tra Poste italiane (con la sua rete capillare di sportelli presenti sul territorio) e la Telecom (nota per le sue capacità tecnico-informatiche).

 

Come per ogni buona Cassandra l'auspicio di tanti (prima tra tutti l'ANCI[3]), affinché venissero individuate modalità per limitare il rischio che si creasse una posizione dominante da parte dell'affidatario del servizio a scapito del mercato, è rimasto inascoltato.

In effetti, dopo la risposta del Ministro Brunetta[4], nessuno aveva sperato in un cambio di direzione o quantomeno in un aggiustamento del bando. Il Bando del Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'Innovazione tecnologica si è limitato a fornire una risposta a quanto previsto dal DPCM 6 maggio 2009: la colpa in fondo non è loro; possibile che se la prendano tutti con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione?

 

Restano, oltretutto, ancora irrisolti i numerosi dubbi sollevati in passato[5] sia sulla reale utilità di uno strumento “Simil-PEC” destinato "esclusivamente alle comunicazioni tra PA e cittadino, e viceversa" sia sul contenuto di quel misterioso fascicolo elettronico che sarà costituito insieme ad ogni CEC-PAC e su come sarà tutelata la privacy dei cittadini relativamente al suo contenuto. Inoltre, nessuno si sta ponendo con la dovuta attenzione le innumerevoli problematiche che l’adozione massiva della PEC e della nuova CEC PAC comportano in termini di protocollazione, gestione di buste, certificati e loro corretta conservazione nel tempo.[6]

 

Come ha sottolineato Brunetta “ Non potevamo regalare uno strumento utilizzabile in ogni settore. Saremmo entrati a gamba tesa nel mercato privato degli operatori Pec. Quale operatore sarebbe stato in grado di competere con una Pec pubblica gratuita?”. Effettivamente nessuno avrebbe potuto competere. Ma spendere 50 milioni di euro (dei contribuenti) per una CEC-PAC (che a nostro avviso, quindi, è tutt'altro che gratuita) per poi chiederne altri (sempre ai cittadini) per una PEC privata a noi appare un'entrata a gambe unite sui fianchi degli italiani!



[6] Per un approfondimento di questi temi si consiglia vivamente la lettura dell’articolo Che PEC-cato! La posta elettronica certificata tra equivoci e limitati utilizzi concreti a firma di A. Lisi e G. Penzo Doria disponibile alla pagina http://www.studiolegalelisi.it/document/PEC%202010%20PENZO-LISI%20IMPRIMATUR.pdf. Nell’articolo citato si sottolinea come le recenti normative entrate in vigore in materia di digitalizzazione documentale amministrativa confondano il contenitore (pur chiuso con ceralacca informatica!) con il contenuto e tale ambiguità non rasserena chi, in una amministrazione pubblica, deve protocollare l’“istanza PEC con firma elettronica leggera”! La PEC (CEC PAC compresa) è, infatti, uno strumento di comunicazione telematica sicuro e “certificato”, ma in nessun caso può fornire una risposta incontrovertibile circa la corretta attribuzione della paternità del contenuto trasmesso. La certezza circa la paternità e l’integrità di un documento – ed è questa una chiave di volta imprescindibile per la corretta rivoluzione digitale – può essere garantita solo dalla firma elettronica qualificata, così come ampiamente definita nel quadro normativo vigente. Questo principio è fondamentale anche per garantire l’armonia complessiva delle disposizioni normative emanate in materia di formazione, protocollazione, gestione, trasmissione e conservazione del “documento informatico”, la cui certezza giuridica è basata appunto sulla presenza di una firma digitale, quale sigillo circa la sua provenienza, integrità e autenticità.

28/01/2010

 

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