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L'Agenzia delle Entrate "segue" le impronte

L'Agenzia delle Entrate "segue" le impronte
Emanato il provvedimento che rende operativo l'obbligo d'invio delle impronte relative agli archivi di documenti informatici conservati digitalmente



A cura di Avv. Luigi Foglia - D&L Department - www.studiolegalelisi.it

Con un provvedimento[1] del 27 ottobre 2010, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dà finalmente attuazione all'obbligo di comunicazione dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell'art. 5 del DMEF 23 gennaio 2004.

Secondo quanto previsto dal DMEF citato, l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate, insieme alla relativa sottoscrizione ed alla marca temporale, entro il quarto mese successivo[2] alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al fine di estendere la validità dei documenti informatici.

Il provvedimento in esame individua, inizialmente, come soggetti obbligati a effettuare la comunicazione il soggetto interessato, il responsabile della conservazione ovvero il soggetto delegato da quest'ultimo. Tali soggetti dovranno effettuare, nei termini sopra riportati, la comunicazione dell'impronta dell'archivio informatico[3] – sul quale è stata apposta la firma digitale e la marca temporale – dei documenti oggetto della conservazione, nonché la marca temporale.

La comunicazione dovrà contenere obbligatoriamente:

a)    i dati identificativi[4] del soggetto interessato, del responsabile della conservazione (e dell'eventuale delegato) e i dati dell'intermediario di trasmissione (questi ultimi solo nel caso in cui la trasmissione sia effettuata da soggetto diverso dal Titolare della contabilità);

b)    i dati relativi all'archivio informatico da cui viene generata l'impronta comunicata[5] (luogo di conservazione, impronta dell'archivio[6], marca temporale apposta all'archivio, indice dei documenti in archivio, numero di tipologie differenti dei documenti presenti in archivio, tipologia di documenti, numero dei documenti presenti per tipologia, data di inizio e di fine validità[7] dei documenti per tipologia indicata);

La comunicazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Internet (Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. La comunicazione dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente sottoposta a controllo mediante l'utilizzo di un apposito software messo a disposizione dall'Agenzia dell'Entrate.

Il provvedimento si occupa anche delle comunicazioni delle impronte dei documenti informatici fiscalmente rilevanti relative ai periodi d'imposta antecedenti al 2010 stabilendo che debbano essere inviate entro il termine previsto per l'invio dell'impronta dell'archivio informatico relativa al periodo d'imposta 2010.

Infine, il provvedimento chiarisce che, in caso di riversamento sostitutivo di documenti contenuti in un archivio la cui impronta è stata già comunicata, sarà obbligatoria la comunicazione della nuova impronta entro 4 mesi dal completamento del procedimento di riversamento sostitutivo.

Un'ultima interessante annotazione consiste in un elenco, allegato al provvedimento, contenente le tipologie documentali di documenti fiscalmente rilevanti che, seppur non esaustivo, dà un'idea precisa di quale sia, secondo l'Agenzia delle Entrate, la documentazione fiscalmente rilevante di cui è attualmente possibile la conservazione digitale.

 

Clicca QUI per scaricare il provvedimento


[1]   Provvedimento Prot. n. 2010/143663.

[2]   Il termine di 1 mese inizialmente previsto dall'Art. 5 del DMEF 23 gennaio 2004 è stato modificato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2009.

[3]   L'archivio informatico potrà essere costituito da uno o più documenti informatici ovvero da un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei predetti documenti o di un'inseme di essi.

[4]   I dati identificativi dovranno consistere nel Codice fiscale seguito dai dati della persona fisica ovvero la denominazione ed il domicilio fiscale/sede legale della persona giuridica.

[5]   Nel caso di più archivi, il contribuente può anche scegliere di effettuare un'unica comunicazione dell'impronta complessiva: in questo caso il luogo di conservazione dei documenti coincide con il luogo in cui è generata l'impronta inviata.

[6]   L'impronta dovrà essere generata secondo le regole tecniche individuate dal CNIPA con la Deliberazione n. 45 DEL 21 maggio 2009.

[7]   Ad esempio, per le fatture, andrà riportata la data di emissione della prima e dell'ultima fattura archiviata.

05/11/2010

 

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