Articolo:Responsabilità da danno informatico
RESPONSABILITA' DA DANNO INFORMATICO PER VENDITA PRODOTTO DIFETTOSO (a cura della D.ssa Valentina Frediani - www.consulentelegaleinformatico.it) La vendita di prodotti hardware e software può essere fonte di controversie tra venditore ed acquirente in merito ad eventuali malfunzionamenti e consequenziali danni subiti dall'acquirente. Si parla in tal caso di danno informatico, cioè un danno imputabile ad un cattivo funzionamento di un sistema informatico, ad un errore nel software (danno indiretto, conseguente all'uso del software o del sistema informatico) o a qualsiasi altro evento dannoso legato ad un prodotto informatico (danno diretto). Ciò che può rivendicare l'acquirente non è tanto il danno diretto, in quanto un hardware mal funzionante può trovare facilmente sostituzione, quanto quello indiretto, poiché da un cattivo funzionamento di un sistema informatico o da un software affetto da errori, possono sorgere danni economici ingenti, sia per mancato guadagno sia per danno emergente (consistente, ad esempio, nelle spese da affrontare per recuperare i dati persi o perdita di clientela insoddisfatta, o dipendenti che hanno "sprecato" inutilmente tempo su un programma mai funzionato, ecc.). Non è semplice definire i casi specifici di danno informatico, tanto che la casistica giurisprudenziale è molto vasta(...). Continua in APPROFONDIMENTI - sezione Internet.
04/03/2002
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