Canada: novitą in materia di privacy
CANADA: PRIVACY; TRASFERIMENTI DATI PERSONALI, OK DALLA COMMISSIONE UE (ANSA) - ROMA, 18 GEN - La Commissione UE ha riconosciuto l'adeguatezza del livello di protezione offerto dal Canada ai fini del trasferimento di dati personali dal territorio dell'Ue verso lo stato nordamericano. La decisione e'stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita'europee.Analogamente alle altre decisioni in materia (che riguardavano Ungheria, Svizzera e USA, questi ultimi in base all' accordo di Safe Harbor), con questo strumento la Commissione intende facilitare i flussi di dati dall' Europa verso un Paese terzo in cui, come previsto dall'articolo 25 della direttiva sulla protezione dei dati(95/46/CE), si riconosce l'esistenza di un livello adeguato diprotezione. Nel caso del Canada, questa valutazione e' stata compiuta attraverso l' esame del "Personal Information Protection and Electronic Documents Act", che riguarda i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati in rapporto ad attivita' di natura commerciale. Va rilevato che, secondo quanto previsto dalla direttiva 95/46, il gruppo dei Garanti europei aveva espresso un parere sostanzialmente favorevole rispetto alla Legge canadese sopra menzionata. La Commissione ne ha tenuto conto ai fini della decisione in oggetto, dove, in particolare, si sottolinea come la Legge canadese preveda un calendario per la sua entrata in vigore secondo cui, ad esempio, soltanto dal 1 gennaio 2004 essa si applichera' a tutti i soggetti privati che raccolgono dati personali in relazione ad attivitą commerciali; attualmente (dal 1 gennaio 2002) essa si applica soltanto ai soggetti privati la cui attivita' e' regolamentata da norme federali - ad esempio, linee aeree, istituti bancari, imprese radiotelevisive, di trasporti e TLC a livello interprovinciale, anche per quanto riguarda i dati di natura sanitaria. Occorre infatti ricordare che il Canada e' uno Stato federale, e che ciascuna provincia ha autonomia normativa. La Commissione ha dunque ritenuto che, alla luce di tutti gli elementi disponibili, il trasferimento di dati verso organismi soggetti all'applicazione della Legge sopra menzionata possa avvenire nell' ottica di una tutela "adeguata". Come per le altre decisioni in materia, resta ferma la possibilitą di introdurre modifiche al testo della decisione sulla base dell' esperienza successivamente maturata e, in particolare, delle disposizioni eventualmente adottate a livello delle singole province. Su questo punto occorre dire,tuttavia, che il Gruppo dei Garanti aveva raccomandato alla Commissione di valutare con maggiore attenzione i meccanismi in base ai quali si potra' stabilire che la normativa approvata dalle province canadesi sia 'sostanzialmente simile' a quella federale - un concetto evidentemente bisognoso di definizioni pił puntuali. Inoltre, non va dimenticato che la Legge canadese si applica soltanto alle transazioni commerciali. Ne restano escluse, dunque, numerose transazioni che possono riguardare comunque dati trasferiti da Paesi dell'UE (ad esempio, quelle effettuate verso soggetti no-profit). Gli Stati membri hanno 90 giorni di tempo per prendere i provvedimenti necessari, in base al diritto nazionale, per dare attuazione alla decisione della Commissione. Il Garante verosimilmente adottera' un provvedimento analogo a quelli gia' pubblicati in Gazzetta Ufficiale - riguardo al trasferimento di dati verso USA, Ungheria e Svizzera - in modo tale da consentire alle imprese italiane di trasferire senza problemi i dati verso altre imprese situate in Canada. (ANSA).
21/01/2002
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