Speciale Commercio estero - news1
OGNI MESE UNA SINTESI DELLE PIU' RECENTI NOVITA' RIGUARDANTI LA NORMATIVA COMMERCIALE ITALIANA E COMUNITARIA Grazie a una collaborazione tra Centro Studi SCiNT e la Casa Editrice Commercio Estero (www.commercioestero.it) *****RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE****** DIVENTANO OPERATIVE DAL 1° OTTOBRE 2001 LE MODIFICHE APPORTATE DAL REGOLAMENTO CE N. 1563/2001 AL REGOLAMENTO CE N. 1520/2000 (REGIME B 155), CONCERNENTE LE NUOVE MODALITA' PROCEDURALI PER IL PAGAMENTO DELLE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE, DI CUI BENEFICIANO I PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI (CONTENENTI LATTE, UOVA, CEREALI, ZUCCHERO, ECC.) AL MOMENTO DELLA LORO ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI. TRA LE PRINCIPALI NOVITA' SI EVIDENZIANO: LA POSSIBILITA' DI CESSIONE, ANCHE PARZIALE, DEI CERTIFICATI DI ESPORTAZIONE; UN NUOVO REGIME DI SCONTI SULLE CAUZIONI IN CASO DI RESTITUZIONE ANTICIPATA DEI CERTIFICATI UTILIZZATI; UNA NUOVA E PIU' DETTAGLIATA DISCIPLINA IN MATERIA DI CERTIFICATI DI ESPORTAZIONE RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE A GARE PER AIUTI ALIMENTARI. ****IMPORTAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI***** CON REGOLAMENTO CE N. 1788/2001 DEL 7 SETTEMBRE 2001 (REGIME APP. B 747), LA COMMISSIONE CE HA STABILITO NUOVE PROCEDURE PER I CONTROLLI SULLE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI DI PRODOTTI AGRICOLI E DERRATE ALIMENTARI DESTINATI AD ESSERE COMMERCIALIZZATI NELL'UNIONE EUROPEA CON L'INDICAZIONE DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO. IN PARTICOLARE, SONO STATI DEFINITI I CONTENUTI E I MODELLI DEI CERTIFICATI DI CONTROLLO CHE SARANNO RILASCIATI DALLE COMPETENTI AUTORITA' NAZIONALI OVVERO DAGLI ORGANISMI RESPONSABILI DEI PAESI TERZI E CHE DOVRANNO SCORTARE I PRODOTTI BIOLOGICI IMPORTATI. LE NUOVE NORME SARANNO APPLICATE CON DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2002, DATA A PARTIRE DALLA QUALE SARA' ANCHE ABROGATO IL REGOLAMENTO CEE N. 3457/92 ATTUALMENTE APPLICATO. *****IMPORTAZIONE PRODOTTI TESSILI***** CON REGOLAMENTO CE N. 1809/2001 LA COMMISSIONE CE HA INTRODOTTO IMPORTANTI E SOSTANZIALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO CEE N. 3030/93 (REGIME A 253), CONCERNENTE IL REGIME COMUNE DI IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DEI PAESI TERZI, CON DECORRENZA RETRODATATA AL 1° GENNAIO 2001 PER LA GENERALITA' DEI PAESI FORNITORI, AL 1° MARZO 2001 PER SRI LANKA E BOSNIA- ERZEGOVINA E AL 26 MARZO 2001 PER L'UCRAINA. LE INNOVAZIONI PIU' IMPORTANTI, FRUTTO DEL RECEPIMENTO DEI PIU' RECENTI ACCORDI COMMERCIALI BILATERALI SOTTOSCRITTI CON I SINGOLI PAESI FORNITORI RIGUARDANO: - LA DEFINIZIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI APPLICABILI NEL 2002, RELATIVAMENTE AI PRODOTTI TUTTORA SOTTOPOSTI AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE; - L'ABOLIZIONE DI TUTTE LE RESTRIZIONE QUANTITATIVE PER I PRODOTTI ORIGINARI DELL'UCRAINA, FERMO RESTANDO IL VIGENTE SISTEMA DI VIGILANZA; - LA FINE DEL "DUPLICE CONTROLLO" PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI TESSILI DALLA LETTONIA, DALLA LITUANIA E DALL'ESTONIA; - LA RIMODULAZIONE DELLE VIGENTI INTESE COMMERCIALI CONCERNENTI I SEGUENTI PAESI: VIETNAM, CINA, BIELORUSSIA, NEPAL, MACEDONIA, EGITTO, ARMENIA, AZERBAIGIAN, GEORGIA, KAZAKISTAN, MOLDAVIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN, CROAZIA, SRI LANKA, BOSNIA-ERZEGOVINA E HONG KONG. (continua)
09/10/2001
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