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La risposta del Dr. Cammarata al decreto emesso dal Tribunale di Cuneo

Un messaggio e-mail non è "prova scritta"

di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 29.01.04

articolo pubblicato sulla Rivista Interlex alla pagina  

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Circola in questi giorni sul web la strana notizia di una decisione del tribunale di Cuneo, nella quale il giudice avrebbe sentenziato che l'e-mail ha l'efficacia probatoria di una scrittura privata. In questo modo sarebbe confermata una strana interpretazione della normativa sulla firma digitale: l'inserimento della password per accedere al servizio di posta costituirebbe una firma elettronica. Interpretazione insostenibile, come vedremo tra poco, anche sulla base di una attenta lettura delle norme. 

Il fatto è che la notizia non sta in piedi. Il testo in questione, come si può vedere dal documento che pubblichiamo, è un ricorso per decreto ingiuntivo. Tutto il bailamme di commenti più o meno appropriati che si stanno intrecciando sulla presunta "sentenza", in realtà è fondato sul nulla.
Non c'è alcuna sentenza da commentare. In ipotesi, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la sentenza del tribunale potrebbe accogliere la tesi contraria a quella sostenuta dal ricorrente. Ipotesi non peregrina, perché di solito i giudici sanno leggere le norme meglio di molti improvvisati commentatori.

Per essere più chiari:

1. L'oggetto della discussione non è una sentenza, ma solo il ricorso di una parte al giudice. Sono dunque argomentazioni di parte, che in nessun caso possono costituire "giurisprudenza".
2. Un decreto ingiuntivo non è una sentenza. L'art. 663 del codice di procedura civile dice che il giudice emette il decreto "se del diritto fatto valere si dà prova scritta", ma anche "se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione". Non possiamo sapere se il giudice ha ritenuto di accogliere le argomentazioni del ricorrente sull'attribuzione dell'efficacia di "forma scritta" alle e-mail, o abbia trovato nelle stesse e-mail gli "altri elementi" previsti dal codice di procedura civile: un decreto ingiuntivo, per sua natura, non contiene motivazioni.
3. Chi pretende di commentare un atto di parte come se fosse una sentenza e lo porta a sostegno delle proprie tesi, non ha idee chiare in materia di diritto. (continua alla pagina http://www.interlex.it/docdigit/provascritta.htm di Interlex)

La risposta dell'avv. Lisi

La risposta dell'avv. Cuniberti

29/01/2004

 

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