Essere o non essere: i moderni dubbi amletici di una e.mail anonima!
Nuovo articolo su e.mail, firma elettronica e "forma scritta" dell'avv. Lisi
Premesse
L’ultima polemica sorta in merito alla rilevanza giuridico-processuale delle e-mail potrebbe essere interpretata come una rilettura in chiave moderna della famosa opera shakespeariana: esistiamo oppure no si staranno chiedendo i milioni di messaggi di posta elettronica che tutti giorni transitano nel web!
Nelle ultime settimane, infatti, la rilevanza giuridica di una e.mail e la sua producibilità in giudizio sono temi divenuti di grande attualità. Il dibattito ha suscitato vasta eco sul web e sulla stampa nazionale a seguito della pubblicazione su un sito giuridico (1) di un decreto ingiuntivo (n. 848/03) emesso dal Tribunale di Cuneo sulla base della sola produzione di alcune mail (2).
In questi giorni è stato pubblicato sul sito http://www.scint.it alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=415 un altro decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo n. 89/04 questa volta emesso dal Tribunale di Bari) basato anch’esso essenzialmente su un riconoscimento di debito contenuto in una e.mail (3).
Due animate e contrapposte tesi giuridiche si sono confrontate nel web giuridico: quella sostenitrice dell’e.mail quale documento informatico provvisto di firma elettronica leggera e, quindi, idoneo a soddisfare la “forma scritta” e quella, di segno opposto, che vede nell’e.mail una mera riproduzione meccanica - anzi di più! - un “documento di fatto anonimo, anche se reca l’indirizzo di un mittente”. Ma allora le e.mail sono documenti rilevanti processualmente oppure questi messaggi sono assolutamente “anonimi” e privi di qualsiasi significato tanto da far risultare questi due procedimenti sommari un “abbaglio giurisdizionale” privo di qualsiasi logica giuridica?
L’e-mail è un documento anonimo?
Giuridicamente parlare di documenti anonimi è un po’ difficile…
In diritto, si è parlato di società commerciali “anonime” (con riferimento alle società per azioni o a responsabilità limitata i cui soci non assumevano alcuna responsabilità oltre il limite delle quote o azioni possedute e non figuravano con il loro nome nella ragione sociale) e di documenti “segreti” (ma con riferimento alla loro inviolabilità e, quindi, ai conseguenti delitti contro l’inviolabilità dei segreti): per quanto riguarda, in particolare, questi ultimi documenti giova ricordare che la Sezione V del Codice Penale Italiano all’art. 616 c.p. – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (4) opera una parificazione tra corrispondenza “epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica” (come si spiegherebbe la violazione di un segreto contenuto in un “documento anonimo” sarà arduo compito degli esegeti riuscire a capirlo…).
In senso un po’ meno giuridico si è parlato di “anonima omicidi” o “sequestri” (in caso di associazioni criminose), ma tutto ciò ha evidentemente poco a che fare con i nostri discorsi…
Per fare un po’ di ordine proviamo allora a capire, prima di tutto, cosa sia un documento e se l’e-mail possa esserlo... [continua su Punto Informatico e Altalex a partire dal 18 marzo 2004... ]