Dal Garante per il Trattamento Dati Personali: novità in materia di notificazioni
Il Garante semplifica le notificazioni: i casi in cui è veramente necessaria
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha adottato il previsto provvedimento per individuare i trattamenti di dati personali (raccolta, uso, conservazione etc.) che non dovranno essere oggetto di notificazione al Garante. Già il Codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 1 gennaio scorso, aveva introdotto una robusta semplificazione in materia, riducendo a pochi casi essenziali l’obbligo di notificare preventivamente all’Autorità l’avvio di un trattamento di dati. Fin dalle prime settimane di applicazione del Codice, e in vista del termine transitorio del 30 aprile per la presentazione delle notificazioni, il Garante ha ritenuto necessario individuare, a date condizioni, nuove semplificazioni che interessano società, enti locali, operatori sanitari (in particolare medici di medicina generale e pediatri), liberi professionisti, datori di lavoro e gestori di impianti di videosorveglianza. Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Roma, 31 marzo 2004 (dal sito del Garante www.garanteprivacy.it)
Si ricordano in proposito due articoli sul tema pubblicati su SCiNT:
- Privacy e notificazione al Garante...quando si esagera a parlare di stress per le imprese! Le imprese non devono segnalare al Garante la banca dati dei clienti!
di Andrea Lisi e Maurizio De Giorgi (www.studiodl.it)
- Rinotificazione entro il 30 aprile? No grazie!
di Andrea Lisi e Maurizio De Giorgi (www.studiodl.it - www.scint.it/altaformazione)
02/04/2004
|