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Nuovo decreto ingiuntivo basato esclusivamente su e-mail - Tribunale di Mondovì - il testo del decreto

Nuovo decreto ingiuntivo basato sulla sola produzione di e.mail!

Ormai si susseguono in Italia i decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una semplice e-mail, la quale - secondo una corretta lettura dell'art. 10 II comma del TUDA - può essere considerata valida "forma scritta", liberamente valutabile dal giudice ai fini probatori. Il ricorso sotto riportato  (redatto dall'avv. Marco Cuniberti) si distingue per chiarezza espositiva e approfondimento del problema, riportando in dettaglio la dottrina e giurisprudenza più recente che aveva già ampiamente trattato l'argomento.

Anche il Tribunale di Mondovì, pertanto, ha accolto la tesi dottrinale (e ormai giurisprudenziale) secondo la quale la posta elettronica può essere considerata un documento elettronico con firma elettronica "leggera", pur liberamente valutabile dal Giudice ai sensi dell'art. 10 II coma del T.U.D.A.

Il CNIPA recentemente aveva confermato questa impostazione dottrinale come già ribadito su questo sito nell'articolo Dal CNIPA un po’ di chiarezza su firme elettroniche "leggere" e "pesanti": User Id e Pw possono essere considerati firma elettronica!.

 

Nota dell'avv. Andrea Lisi a commento della presente decisione alla pagina http://www.scint.it/appr_new.php?id=137 

 

Segue ricorso e decreto ingiuntivo del Tribunale di Mondovì:

 

Tribunale di Mondovì, decreto ingiuntivo n. 375 del 07.06.2004 - Dott. L. Acquarone

 

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

 

La firma elettronica è l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.

 

L’e.mail è un documento informatico provvisto di firma elettronica, nel quale la coppia di dati “indirizzo mittente - headers” associati logicamente alla coppia di dati “username e password” soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

 

TRIBUNALE DI MONDOVI’

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

 

L’AVV. ******, con studio in Mondovì,

 

ESPONE

 

1)  E’ creditore nei confronti di ****, res. in ^^^ (CN), della complessiva somma di € 3.304,80 per prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultimo, nel procedimento penale a suo carico avanti il Tribunale di Mondovì.

 

2)  Con email in data 29.04.2004 (di cui si produce copia informatica, doc. 1, nonché stampa cartacea di tale documento informatico, doc. 2), detto **** riscontrò finalmente i numerosi solleciti e diffide dell’esponente (docc. 3 e 4), riconoscendo espressamente il proprio debito (€ 2.700,00 + CPA e IVA) e comunque promettendone il pagamento entro e non oltre il successivo giorno 01.05.04.

 

3)  Diversamente da quanto promesso, però, il debitore non pagò alcunchè (né alla scadenza indicata, né successivamente).

 

4)  A nulla valse l’ulteriore attesa dell’esponente (malgrado il debito fosse comunque ampiamente scaduto ben prima della data di cui alla promessa del ****): il debitore non ha infatti a tutt’oggi pagato, costringendo lo stesso esponente alla presente azione giudiziale.

 

     Sussistenza dei requisiti ex art. 634 c.p.c.

 

5)  La prodotta email inviata dal debitore in data 29.04.2004 costituisce promessa unilaterale, in forma di scrittura privata.

 

6)  Se da un lato, infatti, non vi sono dubbi che le dichiarazioni ivi contenute rappresentino una ricognizione di debito e una promessa di pagamento, dall’altro si può dire che detta email rivesta la richiesta forma scritta.

 

7)  L’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 445/00 (così come modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.P.R. 7 aprile 2003, n.137) dispone appunto che “Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta” (benchè, sul piano probatorio, sia liberamente valutabile dal Giudice: ma ciò non riguarda la fase monitoria, bensì, al limite, eventuali contestazioni o disconoscimento della scrittura, riservate alla fase di merito): e la email, per i motivi che si vanno ad esporre, rappresenta proprio un documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

 

8)  Ai sensi dell’art. articolo 1, primo comma, lett. “b”, del suddetto D.P.R. n. 445/00, il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”: poichè la email costituisce proprio una rappresentazione informatica di tante cose, tra cui una dichiarazione di volontà e/o di scienza, è pacifico che questa rappresenti, con il suo contenuto, un documento informatico.

 

9)  Il successivo art. 8 stabilisce poi la piena validità giuridica di tale documento, disponendo che “il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico”.

 

10) Dato che, come si è visto, l’art. 10, comma 2, prescrive che il documento informatico soddisfi il requisito legale della forma scritta, quando sia sottoscritto con firma elettronica, occorre a questo punto verificare se la email abbia o meno anche tale ultima caratteristica: la definizione ed il significato di firma elettronica, ex art. 1, comma primo, lett. “cc”, precisa che questa è “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica”.

 

11) Perché la email si possa definire sottoscritta con “firma elettronica” (cd. “semplice”, in dottrina, per distinguerla dalla firma “digitale”, che è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, che garantisce una maggiore autenticità e, di conseguenza, valore di scrittura privata autenticata, ex artt. 1, primo comma, lett. “n” e 10, comma 3 del citato D.P.R.), dovrà dunque contenere (si parla di “sottoscrizione”, ma si tratta ovviamente di una fictio iuris, non potendosi sottoscrivere i dati informatici: lo stesso discorso vale anche per la firma digitale e le altre firme elettroniche) un insieme di dati in forma elettronica che siano comunque ricollegabili (cioè connessi tramite associazione logica) ad altri dati informatici usati come sistema di "autenticazione" (cioè validazione, riconoscimento).

 

12) La email contiene un indirizzo di provenienza (nel caso di specie, “lulusav2002@yahoo.it”), il quale indica che essa è stata inviata da un account (cioè un’area riservata, accessibile solo dal titolare) creato presso un Internet Service Provider (cioè il fornitore della casella di posta elettronica: nel caso di specie, www.yahoo.it; ma potrebbero anche essere altri, quali www.libero.it, www.tiscali.it, ecc.); la email contiene inoltre i cd. “headers” (l’intestazione), cioè un elenco di dati, contenenti tutte le precise informazioni relative al percorso effettuato dalla email, dal momento del suo invio (attesta addirittura il numero di telefono a cui era collegato il computer del mittente), tra cui, soprattutto, presso quale ISP (Internet Service Provider) si trovi l’account (l’area riservata) di posta elettronica, corrispondente all’indirizzo da cui è stata appunto spedita la email.

 

      In pratica, l’insieme di dati “indirizzo mittente-headers” indica chiaramente che quella data email proviene da un'area riservata di un ISP (indica, cioè, che per essere inviata, occorreva aver accesso a quell'area riservata), che è stata inviata in quel dato momento e da quella data utenza telefonica (cui era collegato il computer mittente).

 

      Il primo requisito di legge è quindi costituito, nel caso della email, dall’insieme di dati “indirizzo mittente-headers”.

 

13) Come si è visto, questo primo insieme di dati dev’essere, per costituire una firma elettronica, collegato logicamente (deve cioè sussistere un’associabilità) ad altri dati, utilizzati come sistema di autenticazione informatica.

 

      Mentre nel mondo “reale” il metodo di validazione informatica più usato è costituito dal sistema “smart card (scheda magnetica) + password (codice segreto)“ - come ad esempio succede per il sistema Bancomat - per quanto riguarda internet il procedimento più semplice e maggiormente utilizzato in tal senso è rappresentato dall’inserimento di “username (cioè l’identificativo dell’utente) + password”, che l’utente deve appunto digitare per autenticarsi ed accedere ad un’area riservata.

 

Ed è proprio quanto avviene per la posta elettronica: per poter accedere ad un account di posta (cioè all’area riservata che corrisponde ad un dato indirizzo, qual’è “lulusav2002@yahoo.it”, utilizzato dal debitore per inviare la prodotta email, doc. 1), per inviare o controllare se si sono ricevute email, occorre conoscere ed inserire i suddetti dati identificativi (oppure utilizzare programmi - quale ad esempio Microsoft OUTLOOK EXPRESS - che inseriscono automaticamente tali dati ogni volta che ci si connette alla rete internet), procedendo quindi alla necessaria procedura di validazione informatica.

 

14) Come si è visto, l’insieme di dati “indirizzo mittente-headers” (che viene “inserito” nella email al momento dell’invio, come se fosse un timbro) attesta che quella data email è stata scritta da qualcuno che ha dovuto necessariamente, per inviarla, accedere ad un’area riservata, inserendo una username e una password: rectius, attesta che chi l'ha scritta non può non aver inserito una username e una password.

 

Perciò, grazie al suddetto primo insieme di dati, si sa che per inviare quella email è stato utilizzato un secondo insieme di dati, costituente un sistema di autenticazione informatica, cui detto primo insieme è (ovviamente) logicamente collegato.

 

15) Alla luce di quanto sin qui esposto, è pacifico che l’email - compresa, naturalmente, quella allegata al presente ricorso (di cui si allega altresì la stampa su carta, per esclusiva comodità del Giudice, doc. 2) - costituisca un documento informatico sottoscritto con firma elettronica, per il combinato disposto degli artt. 1, primo comma, lett. “cc” e 10, comma 2 del DPR 445/2000, come confermato recentemente in giurisprudenza (Trib. Cuneo, 15.12.2003, n. 848) e in dottrina (per tutti, V. Amendolagine, “Il valore probatorio dell'e-mail nel ricorso per ingiunzione di pagamento”, in Diritto e Giustizia, Giuffrè editore; G. Finocchiaro, “Firma digitale e Firme elettroniche, profili privatistici”, Giuffrè editore, 2003, pg. 35 e ss.; G. Vangone, “Firme elettroniche”, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata” 4/2003; A. Lisi, “Il valore dell’e-mail nel commercio elettronico e nell’aula di un tribunale” in IGED, Edizione Piazza Milano, n. 02/2004).

 

16)  Pertanto, poiché la prodotta email (contenente le promesse unilaterali del debitore) soddisfa il requisito della forma scritta, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo.

 

* * * * *

 

Per i suesposti motivi, l’esponente

 

CHIEDE

 

alla S.V. Ill.ma di voler emettere, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c., ingiunzione di pagamento a carico di ****, res. in ^^^ (CN), Via ^^^, a favore dell’esponente, della somma di € 3.304,80, con gli interessi dalla domanda al saldo, nonché le spese giudiziali.

 

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si precisa che l’importo della domanda è superiore a € 1.033,00 ed inferiore a € 5.165,00.

 

Produce:

 

1) Email di **** 29.04.2004;

 

2) Stampa cartacea della email **** 29.04.2004.

 

3) Lett. Avv. ****** 21.01.2003;

 

4) Lett. Avv. ****** 08.05.2003;

 

Mondovì, li 21 Maggio 2004

 

 

 

Depositato in Cancelleria il

 

Il Cancelliere

 

IL GIUDICE DESIGNATO DEL TRIBUNALE DI MONDOVI’

Visto il ricorso che precede;

 

Ritenuta la propria competenza;

 

Visti gli artt. 633, 634 e 641 c.p.c.

 

INGIUNGE

 

A ****, res. in ^^^^ (CN), Via ^^^ n. 2,  di pagare all’Avv. ******, con studio in Mondovì, la somma di € 3.304,80, oltre gli interessi dalla data della domanda al saldo, nonché le spese di questo procedimento liquidate in €

 

(+ I.V.A. e C.P.A.), il tutto nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, avvertendo esso debitore che ha diritto di proporre opposizione avanti questo Tribunale nel medesimo termine di giorni quaranta e che, in mancanza di opposizione, si procederà esecutivamente.

 

Mondovì,

 

Il Giudice

 

Il Cancelliere

 

Depositato in Cancelleria il

 

Il Cancelliere

 

24/06/2004

 

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