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Dal Tribunale di Lucca un nuovo decreto ingiuntivo basato sulla produzione di sole e-mail!

Nuovo decreto ingiuntivo basato esclusivamente sulla produzione di alcune e-mail.

 

Si consiglia la lettura dell'articolo di Gianluigi Lazari su Rilevanza giuridica del documento informatico alla pagina http://www.scint.it/appr_new.php?id=143. Inoltre alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=438 si può leggere lo "Speciale Valore Formale e Probatorio delle E-mail e del documento informatico con firma elettronica leggera" con tutti gli articoli principali che scint.it ha dedicato all'argomento!

 

 

TRIBUNALE DI LUCCA – SEZIONE LAVORO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

 

All’on.le Tribunale in composizione monocratica – sezione lavoro,

ricorre

il Sig. Dott. __________ residente in ____________, Via ______________, Cod. Fisc.__________, elettivamente domiciliato in ___________, Via _________, presso e nello Studio dell’Avv. _____________ che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale stesa a margine del presente ricorso, in uno con l’avv. _________ del Foro di ________

 

premesso

 

1)      che in date 2 – 8 gennaio 2003 il Dott. ________ in allora domicialiato e residente in Gran Bretagna, stipulava con la Società ___________ con sede legale in ___________, via _______ (di seguito, per brevità, anche “Società”) un accordo avente ad oggetto la prestazione di “collaborazione in qualità di consulente”, “finalizzato a fornire consigli e suggerimenti di effettuazione di analisi tecniche dei rischi in fase preassuntiva, predisposizone e redazione di testi di polizza ivi compresa la stima dei premi per la quotazione – consulenza ed assistenza per l aricerca di assicuratori ondee ottenere quotazione collocamento rischi” (doc. 1);

2)      che, infatti, la Società predetta ha per oggetto “l’attività di mediazione assicurativa….”;

3)      che il predetto accordo “si intende della durata di anni uno dalla data di sua sottoscrizione . …”;

4)      che per l’espletamento dell’attività sopradescritta venne corrisposto al Dott. _________, per l’anno 20003, un compenso di € 20.000,00 (ventimila);

5)      che, peraltro, e come documentalmente emerge dal messaggio di “posta elettronica” inviato in data 28 febbraio 2003 dalla Società all’odierno ricorrente (doc. n. 4), essa società doveva corrispondere allo stesso Dott. _________ il complessivo importo di € 5.000 ad oggi non ancora corrisposte da essa Società medesima all’odierno ricorrente;

6)      che, per quanto possa occorrere, “la prodotta e.mail inviata dalla debitrice ben costituisce una promessa unilaterale in forma di scrittura privata”, rappresentando “detta missiva  una promessa di pagamento e/o una ricognizione di debito” e, quindi, “prova scritta idonea per la concessione del decreto ingiuntivo”  (in termini, Trib. Cuneo, decreto ingiuntivo 15 dicembre 2003, in www.altalex.com);

7)      che infatti, secondo, detto Tribunale “l’e-mail costituisce un documento informatico sottoscritto con firma elettronica in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta e-mail, deve eseguire un’opreazione di validazione, inserendo il proprio username e la propria password; e tale documento soddisfa altresì il requisisto legale della forna scritta… il documento informatico si può quindi definire sottoscritto con “firma elettronica” cd. “semplice” per distinguerla dalla firma “digitale” … per quanto riguarda internet il procedimento più semplice e maggiormente utilizzato in tal senso è rappresentatao dall’inserimento nel sistema in cui si vuole accedere di “username” + “password” che l’utente deve appunto digitare negli appositi spazi…”; e ciò in relazione all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 28.12.2000 n. 445 (“T.U. delle disposizione legislatiove e regolamentari in materia di coumentazione amministrativa”) per il quale “il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridiamente rilevanti”, nonché al successivo art. 8, comma 1, per il quale “il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supooirto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tuitti gli effetti di legge…” ed al successivo art. 10, comma 2, per il quale “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica soddisfa il requisito legale della forma scritta….”;

8)      che a nulla sono valsi i ripetuti solleciti volti ad ottenere il pagamento dell’importo a saldo di € 5.000, ivi compresa la lettera inviata in data 29 ottobre 2003 (doc. n. 5) dal sottoscritto difensore;

quanto sopra premesso, il Dott. _____________ come sopra rappresentato e domiciliato

chiede

che la S.V. Ill.ma, ai sensi degli artt. 633, 634, 641, 409 n. 3) c.p.c., voglia ingiungere alla Società ____________, con sede in _________, in persona del rappresentante legale pro tempore, di pagara al Dott. ___________ l’importo di € 5.000,00 (cinquemila), oltre interessi di mora al tasso legale dalla data del 29 febbraio 2003 fino all’effettivo saldo ed oltre alle spese del presente procedimento, maggiorate dell’I.v.a. e della Cassa prev. Avvocati, e successivamente occorrende, entro il termine di giorni quaranta dalla data di notificazione del presente ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo.

            Si producono:

1)      copia accordo di collaborazione epr consulenza;

2)      visura C.C.I.A.A. ___________;

3)      messaggio di posta elettronica dalla Società al Dott. __________ in data 28 febbraio 2003;

4)      lettera racc. a.r. da Avv. _______in data 29 ottobre 2003;

5)      nota spese.

Sanremo, Lucca, 4 giugno 2004

 

Avv. _________                                                                  Avv. __________

 

 

IL TRIBUNALE DI LUCCA – SEZIONE LAVORO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

 

  • visto il sopra esteso ricorso e gli allegati documenti;
  • ritenuta la fondatezza e l’accoglibilità della domanda;
  • visti gli artt. 633, 634, 641 e 409 n. 3) c.p.c.,

ingiunge

alla Società ________________, con sede ______________, Via ________. In persona del rappresentante legale pro tempore, di pagare ______________, entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, la somma capitale di € 5.000,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data del 29 ottobre 2003 fino all’effettivo saldo e spese del presente procedimento liquidate in € ________per spese, €________ per diritti, €________per onorari, oltre IVA 20% e Cassa Avvocati 2%, oltre spese successive occorrende.

Avverte la Società debitrice della facoltà di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto e che in mancanza di opposizione nel termine sopradetto si procederà ad esecuzione forzata.

Lucca, lì 17.07.2004

 

Il Giudice del Lavoro

 

 

15/09/2004

 

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