Dal Tribunale di Lucca un nuovo decreto ingiuntivo basato sulla produzione di sole e-mail!
Nuovo decreto ingiuntivo basato esclusivamente sulla produzione di alcune e-mail.
Si consiglia la lettura dell'articolo di Gianluigi Lazari su Rilevanza giuridica del documento informatico alla pagina http://www.scint.it/appr_new.php?id=143. Inoltre alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=438 si può leggere lo "Speciale Valore Formale e Probatorio delle E-mail e del documento informatico con firma elettronica leggera" con tutti gli articoli principali che scint.it ha dedicato all'argomento!
TRIBUNALE DI LUCCA – SEZIONE LAVORO
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
All’on.le Tribunale in composizione monocratica – sezione lavoro,
ricorre
il Sig. Dott. __________ residente in ____________, Via ______________, Cod. Fisc.__________, elettivamente domiciliato in ___________, Via _________, presso e nello Studio dell’Avv. _____________ che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale stesa a margine del presente ricorso, in uno con l’avv. _________ del Foro di ________
premesso
1) che in date 2 – 8 gennaio 2003 il Dott. ________ in allora domicialiato e residente in Gran Bretagna, stipulava con la Società ___________ con sede legale in ___________, via _______ (di seguito, per brevità, anche “Società”) un accordo avente ad oggetto la prestazione di “collaborazione in qualità di consulente”, “finalizzato a fornire consigli e suggerimenti di effettuazione di analisi tecniche dei rischi in fase preassuntiva, predisposizone e redazione di testi di polizza ivi compresa la stima dei premi per la quotazione – consulenza ed assistenza per l aricerca di assicuratori ondee ottenere quotazione collocamento rischi” (doc. 1);
2) che, infatti, la Società predetta ha per oggetto “l’attività di mediazione assicurativa….”;
3) che il predetto accordo “si intende della durata di anni uno dalla data di sua sottoscrizione . …”;
4) che per l’espletamento dell’attività sopradescritta venne corrisposto al Dott. _________, per l’anno 20003, un compenso di € 20.000,00 (ventimila);
5) che, peraltro, e come documentalmente emerge dal messaggio di “posta elettronica” inviato in data 28 febbraio 2003 dalla Società all’odierno ricorrente (doc. n. 4), essa società doveva corrispondere allo stesso Dott. _________ il complessivo importo di € 5.000 ad oggi non ancora corrisposte da essa Società medesima all’odierno ricorrente;
6) che, per quanto possa occorrere, “la prodotta e.mail inviata dalla debitrice ben costituisce una promessa unilaterale in forma di scrittura privata”, rappresentando “detta missiva una promessa di pagamento e/o una ricognizione di debito” e, quindi, “prova scritta idonea per la concessione del decreto ingiuntivo” (in termini, Trib. Cuneo, decreto ingiuntivo 15 dicembre 2003, in www.altalex.com);
7) che infatti, secondo, detto Tribunale “l’e-mail costituisce un documento informatico sottoscritto con firma elettronica in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta e-mail, deve eseguire un’opreazione di validazione, inserendo il proprio username e la propria password; e tale documento soddisfa altresì il requisisto legale della forna scritta… il documento informatico si può quindi definire sottoscritto con “firma elettronica” cd. “semplice” per distinguerla dalla firma “digitale” … per quanto riguarda internet il procedimento più semplice e maggiormente utilizzato in tal senso è rappresentatao dall’inserimento nel sistema in cui si vuole accedere di “username” + “password” che l’utente deve appunto digitare negli appositi spazi…”; e ciò in relazione all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 28.12.2000 n. 445 (“T.U. delle disposizione legislatiove e regolamentari in materia di coumentazione amministrativa”) per il quale “il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridiamente rilevanti”, nonché al successivo art. 8, comma 1, per il quale “il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supooirto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tuitti gli effetti di legge…” ed al successivo art. 10, comma 2, per il quale “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica soddisfa il requisito legale della forma scritta….”;
8) che a nulla sono valsi i ripetuti solleciti volti ad ottenere il pagamento dell’importo a saldo di € 5.000, ivi compresa la lettera inviata in data 29 ottobre 2003 (doc. n. 5) dal sottoscritto difensore;
quanto sopra premesso, il Dott. _____________ come sopra rappresentato e domiciliato
chiede
che la S.V. Ill.ma, ai sensi degli artt. 633, 634, 641, 409 n. 3) c.p.c., voglia ingiungere alla Società ____________, con sede in _________, in persona del rappresentante legale pro tempore, di pagara al Dott. ___________ l’importo di € 5.000,00 (cinquemila), oltre interessi di mora al tasso legale dalla data del 29 febbraio 2003 fino all’effettivo saldo ed oltre alle spese del presente procedimento, maggiorate dell’I.v.a. e della Cassa prev. Avvocati, e successivamente occorrende, entro il termine di giorni quaranta dalla data di notificazione del presente ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo.
Si producono:
1) copia accordo di collaborazione epr consulenza;
2) visura C.C.I.A.A. ___________;
3) messaggio di posta elettronica dalla Società al Dott. __________ in data 28 febbraio 2003;
4) lettera racc. a.r. da Avv. _______in data 29 ottobre 2003;
5) nota spese.
Sanremo, Lucca, 4 giugno 2004
Avv. _________ Avv. __________
IL TRIBUNALE DI LUCCA – SEZIONE LAVORO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
- visto il sopra esteso ricorso e gli allegati documenti;
- ritenuta la fondatezza e l’accoglibilità della domanda;
- visti gli artt. 633, 634, 641 e 409 n. 3) c.p.c.,
ingiunge
alla Società ________________, con sede ______________, Via ________. In persona del rappresentante legale pro tempore, di pagare ______________, entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, la somma capitale di € 5.000,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data del 29 ottobre 2003 fino all’effettivo saldo e spese del presente procedimento liquidate in € ________per spese, €________ per diritti, €________per onorari, oltre IVA 20% e Cassa Avvocati 2%, oltre spese successive occorrende.
Avverte la Società debitrice della facoltà di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto e che in mancanza di opposizione nel termine sopradetto si procederà ad esecuzione forzata.
Lucca, lì 17.07.2004
Il Giudice del Lavoro