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Vendita con resa CPT o CIP?

Vendita con resa CPT o CIP?

da Mercato Globale - www.mglobale.it

15 settembre 2004
Che Incoterm dovremmo utilizzare in caso di vendita di merce con resa franco partenza e con addebito in fattura delle spese di trasporto sostenute per conto, ma non in nome, del cliente estero?

E' necessario premettere che la risposta non è così semplice come la domanda farebbe ritenere.

Prima di tutto non è corretto parlare di vendita di merce con resa franco partenza. Il termine infatti sarà quello stabilito dalle parti dopo che, al pari di altre clausole contrattuali, si è raggiunta con la controparte l'intesa su una resa che deve essere analizzata sotto vari aspetti.
Il principale riguarda la ripartizione dei rischi del trasporto tra venditore e compratore o meglio fino a quale punto il venditore è disposto a sopportarlo.

Difficilmente esiste una risposta univoca. Si può scegliere un termine piuttosto che un altro a seconda delle specifiche esigenze o considerando che una certa scelta può essere eventualmente controbilanciata da qualcos'altro.

Un termine che è molto interessante se si valuta esclusivamente la posizione del venditore è sicuramente rappresentato da CPT luogo di destinazione convenuto.
Questo termine permette infatti di formulare un prezzo di vendita inclusivo del costo del trasporto senza porre a carico dell'esportatore i relativi rischi, inclusi quelli di un eventuale imbarco della merce.
I rischi per il venditore cessano infatti con la consegna della merce al vettore nel paese di partenza ed occorre verificare dove avviene tale consegna (può trattarsi dei locali del venditore o del terminale capolinea di partenza del servizio groupage).

Un termine ancora migliore, a parere di chi scrive, resta CIP luogo di destinazione convenuto che rispetto a quello precedente presenta la variante per il venditore di provvedere anche alla copertura assicurativa per i rischi del trasporto.

Ma è anche possibile che il compratore intenda addossare tutti i rischi del viaggio internazionale alla propria controparte ed allora in questo caso all'azienda non resterebbe che rifiutare l'affare od accettare un termine come DDU luogo di destinazione convenuto.

Si potrà allora parlare, a seconda delle circostanze, di vendita di merce con resa:

  • CPT
  • CIP
  • DDU.

Importante è aggiungere l'esplicita menzione Incoterms 2000 per avere la certezza circa il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti in ordine alla consegna delle cose oggetto del contratto.

Giovanna Bongiovanni
Consulente Centro Estero Lombardia

30/09/2004

 

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