Codice delle Amministrazioni Digitali: E-commerce a rischio?
Il nuovo Schema di decreto legislativo potrebbe mettere in pericolo le transazioni effettuate nel commercio elettronico per le imprese.
LECCE - Il nuovo Schema di decreto legislativo recante il Codice delle Amministrazioni Digitali - recentemente approvato dal Governo e salutato da piu' parti come una vera novita', con la benedizione degli ambienti ministeriali - potrebbe mettere in serio pericolo le transazioni effettuate nel commercio elettronico per le imprese.
Con l'applicazione delle nuove norme contenute nel Codice (approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'11 novembre 2004) i titolari di siti e-commerce rischiano di vedere confinato nel limbo del "quasi giuridico" o del totalmente illegittimo quanto realizzato sino adesso sul web.
Gli articoli del Codice dedicati alla firma elettronica, al documento informatico, al contratto stipulato on-line (artt. 17 e 18 del Codice) -pensati essenzialmente per le esigenze del settore pubblico- a causa dell'art. 2 comma 3 del codice si applicherebbero anche ai privati, con conseguenze a dir poco devastanti per il futuro dell'e-business tra imprese.
Pertanto quello che ci si deve chiedere prima di ogni cosa, in merito a questa ulteriore "nuova" normativa sul documento informatico e sulla firma digitale e' perche' ci si ostina a voler rendere rilevanti anche per il settore privato normative sviluppate per le sole Pubbliche Amministrazioni.
L'allarme e' di Andrea Lisi (www.scint.it), secondo cui il settore privato - fatto di scambi telematici internazionali tra imprese, di aformalismo contrattuale, di immediatezza e semplicita', di autoregolamentazione e creazione di nuove prassi - non puo' adattarsi a regole rigide pensate per attribuire massima sicurezza, autenticita' e certificazione a documenti di natura pubblica. [Redazione Studiocelentano.it]
Il codice è scaricabile alla pagina http://www.innovazione.gov.it/ita/news/codice_amm_dig.shtml
Un articolo di commento critico dell'avv. Andrea Lisi si trova in approfondimenti alla pagina web http://www.scint.it/appr_new.php?id=150
24/11/2004
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