venerdì, 22 novembre 2024
Cerca  
 Digitalizzazione
 Internazionalizzazione
 Approfondimenti
 Links
 Eventi
 Newsletter 
 Formazione 
 Servizi 
 Contatti 
 Utilità 
 Archivio News 
 
 

Credito documentario, nolo marittimo e dogane

parere fornito sul sito http://www.mglobale.it

13 dicembre 2004
Per una vendita fob ad un cliente pakistano abbiamo richiesto come forma di pagamento una lettera di credito che ci è stata notificata dalla banca e che vi trasmettiamo per un parere.
Il compratore ha aperto la l/c c&f ed alla nostra legittima richiesta di modifica, risponde che nessuna banca pakistana apre lettere di credito fob. Il cliente ci dice che sulla base di non meglio precisate Government Exchange Control Rules, che non possono eludere, la polizza di carico dovrà indicare freight prepaid, ma il pagamento del nolo avverrà a destinazione.
Ci viene comunque assicurato che, al momento della consegna della merce al loro spedizioniere, non ci verrà richiesto alcun compenso per il nolo che sarà pagato all'arrivo mentre contemporaneamente ci verrebbe rilasciata una polizza di carico debitamente stampata "Nolo pagato" come richiesto dal credito. Come dobbiamo comportarci?

In effetti il credito documentario richiede che la bill of lading sia marcata freight prepaid, ma, come risulta dalla copiosa documentazione allegata, l'acquirente rassicura il proprio fornitore che il nolo marittimo, coerentemente alla resa fob, non gli sarà richiesto dallo spedizioniere da lui incaricato ed al quale il venditore viene invitato a rivolgersi per l'affidamento della spedizione.

Forse il cliente non si è espresso correttamente quando parla dell'impossibilità per le banche pakistane di emettere lettere di credito su base fob in quanto gli istituti bancari restano completamente estranei alle condizioni del contratto di vendita o di altri contratti che determinano l'emissione della lettera di credito.

Merita attenzione, invece, il punto in cui viene fatto riferimento alle Exchange Control Rules e che spiega probabilmente la richiesta del cliente dietro la quale sembra celarsi la volontà di risparmiare sul dazio.
Poiché, in generale, la base di calcolo dei diritti import è data dal valore della merce aumentato delle spese di trasporto (che corrisponde ad una resa cfr: non è corretto infatti parlare di c&f), con il sistema congegnato dal cliente l'applicazione dei diritti sarebbe invece sul valore fob e cioè ridotto.

Le economie possibili sono tanto maggiori quanto più elevate sono le spese di trasporto, calcolate in base alla natura della merce ed al quantitativo spedito, in relazione al valore puro della merce.
Considerato che l'importo esposto dal venditore corrisponde a quello che sarà pagato al momento del regolare utilizzo del credito documentario, il problema verte esclusivamente sulle spese di trasporto (e questo spiegherebbe le clausole diverse secondo il punto di vista di ciascuna controparte).

Ma il fatto che esista un organo di controllo (con le conseguenti possibilità di indagini ed accertamenti) sta anche ad indicare che le dichiarazioni non veritiere rischiano di compromettere gli operatori, che forse non sono a conoscenza degli impegni che sempre più vengono assunti in materia di integrazione e collaborazione tra le autorità doganali dei diversi Paesi, proprio per rendere più incisive le politiche contro l'evasione e l'elusione fiscale.

Inoltre se venisse accolta la richiesta del cliente (che non ci trova d'accordo) il venditore si troverebbe ad indicare sulla propria lettera di istruzioni una resa che non è coerente con la fattura.
Come si può avere la certezza che lo spedizioniere incaricato dall'acquirente non richieda, in un secondo tempo, le spese di trasporto dato che la polizza di carico riporta l'indicazione freight prepaid?

Quindi consigliamo di rispondere al cliente che:

  • verrà emessa, in osservanza della normativa fiscale, un'unica fattura (a valere sia per la dogana export che ai fini di quella import)
  • se, sulla base della regolamentazione pakistana, deve risultare l'indicazione del porto pagato, dovrà essere richiesta una modifica del credito documentario. Dovrà infatti essere previsto nell'ambito del credito alla voce importo più ammontare del nolo (a giustificazione dell'importo pagato in più avrebbe dovuto essere richiesta la presentazione fra i documenti di una nota di addebito).

Giovanna Bongiovanni
Consulente Centro Estero Lombardia


23/12/2004

 

© copyright 2001-2024 - Scint Lecce - Tutti i diritti riservati
 
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica, infatti esso è espressione di un Centro Studi (Associazione senza fini di lucro denominata "SCINT") e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale.
Il sito è curato e coordinato dallo Studio Associato D.&L., di Lecce.