A seconda dei soggetti chiamati ad esperire il tentativo di soluzione, i DRB possono suddividersi fra:
- rimedi endocontrattuali quando intervengono gli organi sociali
- sistemi alternativi di soluzione delle controversie (ADR) quando è previsto l'intervento di un soggetto terzo, estraneo ai soggetti in lite.
Contratti di appalto
Caso tipico di adozione dei DRB sono le dispute insorte in sede di esecuzione di contratti di appalto.
Può infatti accadere che, al momento della effettiva realizzazione delle opere, si presentino condizioni non previste, che implicano difficoltà o costi non attesi. In queste circostanze, l'intervento di un DRB permette alle parti di rinegoziare il contratto originario, agevolando aggiustamenti economici di vario tipo.
Le parti possono raggiungere un accordo, normalmente di carattere meramente tecnico – operativo, fondato su valutazioni non necessariamente giuridiche, ma di opportunità, che eseguiranno spontaneamente al pari del contratto iniziale, in quanto espressione diretta della loro volontà.
Naturalmente, in difetto di accordo, o di mancata esecuzione di quanto stabilito, alla parte interessata non resterà che far ricorso all'ordinario sistema di soluzione delle controversie.
Di qui il limite di questi sistemi, di essere fondati esclusivamente sulla volontà delle parti e di non consentire l'esecuzione forzata.
I sistemi DRB sono stati adottati con successo all'interno dei contratti che regolavano la realizzazione del tunnel sotto la Manica, il progetto Eurotunnel. Non è quindi un caso che le varie Condizioni FIDIC (Fédération Internationale Des Ingenieurs Civiles) li prevedano espressamente.
Acquisizioni internazionali
Un esempio recentissimo, nel settore delle grandi acquisizioni internazionali, si è avuto nell'ambito dei rapporti fra FIAT e General Motor, nel momento in cui è insorta controversia in ordine all'esecuzione del famoso put sul residuo pacchetto azionario FIAT.
In quel caso, oggetto della discordia era la legittimità della richiesta FIAT di esercitare il suo put: prima di affrontare le lungaggini e i costi di una complessa procedura, il Master Agreement del 13 marzo 2000 prevedeva che gli amministratori delegati delle rispettive società si incontrassero per valutare la situazione ed esaminare eventuali soluzioni (evento poi verificatosi).
E' utile riportare la clausola che prevede questo meccanismo, la Section 10.8, del Master Agreement intitolata Mediation: "In the event of a dispute arising out of or in connection with this Agreement, prior to the exercise of any other remedies hereunder or at law, the party hereto seeking remedies against the other party shall request that the dispute be submitted to the chief executive officer of both parties by notice to such effect to the other party. The chief executive officers of both parties shall meet within twenty Business Days of such notice in a neutral setting in person to attempt in good faith to resolve such matter. In the event that they have been unable to resolve such matter within ten Business Days after their meeting, either party may seek the legal remedies entitled to them hereunder or at law." (il contratto è disponibile sul sito FIAT).
Questa clausola ben rappresenta un DRB contrattuale. Il tentativo di superare consensualmente il contrasto viene infatti affidato ai vertici delle società coinvolte.
E' da rilevare la scansione temporale del procedimento, concordata al momento della redazione della clausola, in modo da garantire alle parti la certezza dei tempi ed evitare eventuali abusi.
ICC Dispute Board Rules
L'International Chamber of Commerce ha introdotto l'1 settembre 2004, le ICC Disputes Board Rules utili per trarre suggerimenti operativi prima di adottare un DRB. Il Regolamento contiene tre differenti tipi di DRB
- il Dispute Review Board (DRB)
- il Dispute Adjudication Board (DAB)
- il Combined Dispute Board (CDB).
Il Disputes Review Board prevede che il terzo, o i terzi nominati, emetta una "Reccomandation" che le parti potranno accettare ed eseguire, o rifiutare entro un certo termine.
In caso di rifiuto, la parte interessata potrà attivare l'arbitrato o la procedura contrattualmente concordata. Non vi è nessun impegno ad eseguire la decisione del terzo se non la si condivide.
Il Dispute Adjudication Board prevede un maggior impegno delle parti in relazione all'esecuzione della soluzione proposta dal Board, che viene definita "Decision": in questo caso, l'attivazione della procedura arbitrale o giudiziale non esime la parte dall'esecuzione della decision del Board.
Da ultimo, il Combined Resolution Board: si tratta di una soluzione intermedia, nel senso che il Board emetterà di regola delle semplici reccomandations, fatta salva la congiunta richiesta delle parti di rendere una decision.
Suggerimenti operativi
Il DRB è fondato esclusivamente sulla volontà delle parti, nel senso che l'eventuale accordo raggiunto in quella sede non potrà essere eseguito giudizialmente, se non con notevoli difficoltà pratiche.
Quindi è opportuno inserire tale clausola solo fra parti che diano adeguata certezza della loro correttezza e siano conseguentemente disponibili all'esecuzione spontanea della soluzione raggiunta o proposta.
Particolare attenzione dovrà poi essere dedicata al fattore tempo, per più ragioni.
Le parti devono poter contare su di un meccanismo agile e veloce. La previsione del termine entro il quale la soluzione deve essere concordata evita che questa procedura venga promossa per ritardare o impedire il ricorso alla giurisdizione ordinaria o arbitrale, con il risultato di paralizzare l'esecuzione del contratto.
Ne consegue l'importanza di prevedere un termine per l'esaurimento della procedura: in questo modo gli interessati sanno che, in ogni caso, decorso tale periodo, possono rivolgersi al giudice ordinario per ottenere eventuali misure cautelari o provvisorie o attivare un normale giudizio.
Molto importante anche la scelta del tipo di DRB, cioè se ricorrere a organi sociali o a terzi: in entrambi i casi è comunque buona regola prevedere tempi e modalità di convocazione del panel, magari indicando che ingiustificati ritardi nella nomina o nello svolgimento della procedura costituiscono di per sé manifestazioni di rifiuto o abbandono della stessa, con conseguente libertà per la parte interessata di rivolgersi alla giustizia ordinaria o arbitrale.
Ove si optasse di rivolgersi a soggetti estranei, sarebbe opportuno indicare sin dalla redazione della clausola il o i soggetti che si intende incaricare: in questo modo si evitano i ritardi che una nomina successiva potrebbe comportare.
La scelta preventiva consente anche di contattare tali soggetti, concordando le concrete modalità operative del loro intervento.
Naturalmente, le singole esigenze dovranno concorrere alla concezione della clausola, per cui le circostanze specifiche dovranno portare a personalizzare ulteriormente il proprio DRB, prevedendo ad esempio il deferimento ad esperti indicati da associazioni di categoria o altri procedimenti che solo l'esperienza concreta può suggerire.
Luigi Capucci