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Difendersi dalla contraffazione presentando le domande on line!

Circolari 32/D del 23 giugno 2004 e 74/D del 3 dicembre 2004
Come difendersi dalla contraffazione
 dal sito http://www.mglobale.it/

Con circolare n. 32/D del 23 giugno 2004 l'Agenzia delle Dogane detta le istruzioni per l'esatta applicazione delle disposizioni comunitarie in tema di tutela di taluni diritti di proprietà intellettuale. L'obiettivo è di rafforzare il contrasto al commercio illegale, sul piano internazionale, di merci contraffatte e/o usurpative, estendendo la competenza di intervento attribuita alla dogana.

Le domande di intervento vanno presentate in via telematica all'Agenzia delle Dogane.  
Le domande possono essere dirette a tutelare beni in ambito nazionale o comunitario.

L'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ DOGANALE

L'intervento dell'Autorità doganale si realizza con una procedura "ex officio" prevista dall'art. 4 del "regolamento di base" (Reg CE n. 1383/2003) che costituisce, nelle previsioni del legislatore comunitario, una forma di tutela anticipata.

Il titolare del diritto, che non si è avvalso delle forme di tutela di iniziativa previste nel regolamento di base e disciplinate nel relativo "regolamento di applicazione" (Reg. CE n. 1891/2004 del 21 ottobre 2004), può usufruire ugualmente della procedura di blocco delle merci. Infatti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, par. 1, del "regolamento di base" e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, gli Uffici doganali, quando esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci presentate in dogana violino un diritto di proprietà intellettuale, possono sospenderne lo svincolo o procedere al relativo blocco, per un periodo di tre giorni lavorativi, informandone il titolare.

Tale termine decorre dalla ricezione della notifica di detta informativa da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci, laddove conosciuti, al fine di consentire la presentazione delle domanda di intervento, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1383/2003. Gli Uffici doganali possono, inoltre, senza divulgare alcuna informazione, tranne quella relativa al volume reale o supposto delle merci ed alla natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire tutte le informazioni utili per confermare i propri sospetti, prima che il titolare del diritto stesso sia informato del rischio di violazione.

LA DOMANDA DI INTERVENTO

Le domande di intervento dovranno, di regola, essere presentate in via telematica secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite l'E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei documenti di rilevanza doganale. La domanda intesa ad ottenere l'intervento dell'autorità doganale, può essere presentata, al servizio doganale competente, utilizzando i moduli reperibili nel sito dell'Agenzia delle Dogane.

La domanda viene redatta sul modello, stabilito dall'art. 4 del "regolamento di applicazione" e secondo le disposizioni in esso contenute, e deve contenere:

  • una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci
  • informazioni circostanziate sul tipo o sulle modalità della frode, se conosciuti
  • il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare designato dal titolare del diritto
  • la dichiarazione del richiedente di cui all'art. 6 del "regolamento di base" (allegati I B e II B al modulo di domanda), con la quale il titolare riconosce la sua responsabilità civile per ogni eventuale danno dallo stesso arrecato alle persone interessate da una delle situazioni di cui all'art. 1, par. 1 del "regolamento di base".

Tale impegno formale sostituisce la garanzia precedentemente prevista all'art. 3, punto 6 dell'abrogato Reg. CEE n. 3295/1994, così come modificato dal Reg. CEE n. 241/1999.
Laddove conosciute, i titolari del diritto forniscono altre informazioni in loro possesso quali:

  • il valore, al netto delle tasse, della merce originaria sul mercato legale nel paese in cui è presentata la domanda di intervento
  • il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto
  • il numero di identificazione della spedizione o dei colli
  • la prevista data di arrivo o di partenza delle merci
  • il mezzo di trasporto utilizzato
  • l'identità dell'importatore, dell'esportatore o del detentore delle merci
  • il/i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti
  • le specificità tecniche che distinguono le merci autentiche da quelle sospette.

La domanda deve essere validamente documentata dal titolare. A seconda del tipo di marchio bisogna allegare alla domanda i seguenti documenti.

  • Per il marchio italiano una copia della registrazione del marchio di impresa rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o copia della domanda presentata per la registrazione del marchio.
  • Per il marchio comunitario una fotocopia del certificato di registrazione europea del marchio, effettuata presso l'UAMI (Ufficio Armonizzazione del Mercato Unitario di Alicante).
  • Per il marchio internazionale una fotocopia del certificato di registrazione internazionale del marchio effettuata da parte dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) ai sensi dell'Accordo e del Protocollo di Madrid per la Registrazione internazionale dei Marchi.

Più in generale, per quanto attiene ai diritti che formano oggetto di una registrazione o di un deposito, occorre allegare alla domanda di intervento una prova della registrazione del titolo da parte dell'ufficio interessato o del deposito dello stesso.

Per quanto attiene al diritto di autore, ai diritti connessi o al diritto relativo ai disegni e modelli non registrati o non depositati, occorre produrre qualsiasi tipo di prova che documenti la qualità di autore o di titolare originario del diritto stesso. Il titolare di un diritto di privativa per ritrovati vegetali deve presentare una certificazione rilasciata dal competente U.C.V.V. (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali) che attesti la sussistenza del suo diritto.

Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la prova deve essere duplice:

  • il soggetto in questione deve essere il produttore o l'associazione
  • la denominazione/indicazione deve essere stata registrata.

Lo stesso vale per i vini e le bevande spiritose.

IL SOGGETTO LEGITTIMATO

Per quanto attiene al soggetto legittimato alla presentazione della domanda, si configurano tre ipotesi fondamentali:

  • a) presentazione della domanda da parte del titolare del diritto
  • b) presentazione della domanda da parte di altro soggetto autorizzato
  • c) presentazione della domanda da parte del rappresentante del titolare del diritto o del soggetto di cui al precedente punto b).

Per soggetto autorizzato ad usare uno dei diritti previsti all'art. 2, par. 1, del "regolamento di base", si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che in forza di un accordo, contratto o altro strumento giuridico, è autorizzato ad utilizzare il diritto in esame.
Tale soggetto, oltre alla prova prevista per il titolare del diritto, dovrà documentare anche il titolo sulla base del quale egli è autorizzato ad utilizzare il diritto stesso.

Per rappresentante del titolare o del soggetto utilizzatore, si intende il soggetto, persona fisica, studio legale o professionale, associazione etc., che dispone del potere di agire in nome e per conto del titolare del diritto o del soggetto utilizzatore.

Il soggetto rappresentante oltre alle prove previste nei punti precedentemente illustrati, dovrà anche:

  • fornire la prova del potere di agire (procura)
  • fornire la dichiarazione prevista all'art. 6 del "regolamento di base", firmata rispettivamente dal titolare del diritto ovvero dal soggetto utilizzatore, nel caso il rappresentato sia quest'ultimo
  • presentare il titolo in virtù del quale è autorizzato a sostenere tutte le spese conseguenti all'intervento doganale, a norma dell'art. 6, par. 2, del "regolamento di base".

La documentazione posta a fondamento del proprio diritto potrà essere esibita in copia. Il Servizio doganale preposto alla ricezione delle domande di intervento potrà, in qualunque momento, chiedere l'esibizione dell'originale.
Trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Regime della prova

Per quanto attiene alla validità delle legalizzazioni apposte su atti formati all'estero, si precisa quanto segue:

  • atti formati all'estero, in Paesi con cui vigono appositi accordi internazionali, Trattati o Convenzioni hanno immediata e diretta validità in Italia
  • legalizzazioni formate nei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale dell'Aja del 5 ottobre 1961 concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri sono valide in Italia a condizione che rechino "l'Apostille", a norma della stessa Convenzione
  • atti formati all'estero, in Paesi diversi da quelli sopra citati: è necessaria la legalizzazione della firma del pubblico ufficiale che la attesta.

Trovano applicazione, in questo caso, le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo cui le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Non dovranno essere a loro volta oggetto di legalizzazione le firme apposte sugli atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di cui sopra siano redatti in una lingua straniera, agli stessi dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

LA DOMANDA COMUNITARIA E NAZIONALE

La domanda di intervento dell'autorità doganale può essere diretta a tutelare beni in ambito nazionale o comunitario, ai sensi, rispettivamente del par. 1 (domanda nazionale) o del par. 4 (domanda comunitaria) dell'art. 5 del "regolamento di base".

La domanda di intervento può quindi essere finalizzata ad ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l'intervento delle autorità doganali di altri Stati membri. In tale caso, deve essere indicato lo Stato o gli Stati membri nei quali si chiede l'intervento dell'autorità doganale, nonché il nome e l'indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati membri interessati.

Per l'individuazione dell'ufficio competente per ciascuno degli altri Stati membri, nel caso di domanda comunitaria, occorre l'elenco allegato II al "regolamento di applicazione".

La domanda nazionale di tutela e la domanda comunitaria esplicano la loro validità al massimo per un anno, e possono essere prorogate su richiesta del titolare del diritto.

Il servizio doganale nazionale abilitato a ricevere la domanda dei titolari dei diritti di cui trattasi è

Ufficio Antifrode Centrale
via Mario Carucci n. 71
00143 Roma
Tel. 06 50246401 – 50246596
Fax 06 50957300 – 50 24 31 77 
mail

L'Ufficio Antifrode Centrale, verificato che la domanda del soggetto legittimato sia corredata di tutti gli elementi ed i documenti prescritti, adotta il provvedimento di tutela richiesto dalla parte entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda, informandone per iscritto il richiedente.

Il soggetto che intende ricevere la tutela accordata dalla presente normativa è tenuto a trasmettere, a norma dell'art. 8, par. 2 – III capoverso – del Reg. CE n. 1383/2003, la decisione che accoglie la domanda di intervento, corredata dei documenti necessari ed, eventualmente, delle previste traduzioni, a tutti i servizi doganali degli Stati membri nei quali lo stesso ha chiesto l'intervento.
E' altresì tenuto a fornire tutte le informazioni supplementari che dovessero essere richieste dalle autorità doganali degli Stati membri interessati.

Diniego di tutela

Qualora la domanda non contenga le informazioni previste all'art. 5 del "regolamento di base", detto ufficio la respinge.
Il provvedimento di reiezione della domanda è adottato per iscritto e comunicato formalmente alla parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; nello stesso provvedimento sono indicate le ragioni poste alla base del diniego di tutela. Detto provvedimento, promanando da una struttura di vertice dell'Agenzia, ha carattere di provvedimento definitivo, per cui avverso il medesimo non è ammissibile ricorso in via amministrativa.

La parte richiedente può ricorrere avverso il provvedimento di diniego di tutela, presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio (si applica al riguardo la normativa vigente in tema di ricorso al Giudice Amministrativo).
La domanda respinta può essere ripresentata.

La perizia

L'Ufficio doganale procede ad informare il titolare del diritto e il dichiarante o il detentore delle merci, a norma dell'art. 38 del Reg. (CE) n. 2913/1992, invitando la parte a nominare formalmente il perito che esamini la merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale e ne renda perizia.

Il titolare del diritto o il referente tecnico possono essere identificati attraverso la consultazione dell'apposita funzione su AIDA. Si fa presente, in particolare, che la perizia potrà essere redatta anche sulla base di una ricognizione fotografica della merce sospettata, eseguita dall'Ufficio doganale a mezzo di fotocamera digitale, agevolando così l'accertamento delle caratteristiche del prodotto sospettato di contraffazione.

L'identificazione a mezzo di foto digitale resta una scelta che ricade nella responsabilità dell'azienda interessata, che ne accetta le conseguenze, e comunque detta tecnica non sostituisce gli ordinari mezzi di identificazione della merce, ma, piuttosto, costituisce un supporto ai metodi tradizionali di identificazione.

L'Ufficio doganale, su espressa richiesta di parte può procedere, con le modalità di rito, al prelievo di campioni della merce sospettata di violare i diritti di proprietà intellettuale, ai soli fini dell'analisi, trasmettendoli al titolare del diritto che dovrà, successivamente, restituirli all'Ufficio stesso.
Le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità del titolare del diritto.

SOSPENSIONE DELLO SVINCOLO O BLOCCO DELLA MERCE

Nel caso di blocco o di sospensione dello svincolo delle merci da parte dell'Ufficio doganale, lo stesso richiedente è tenuto ad informare – senza indugio – detto Ufficio dell'avvio della procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale a norma dell'art. 10 del "regolamento di base".

Il titolare, con la dichiarazione di impegno di cui all'art. 6 del "regolamento di base", accetta di assumersi tutte le spese sostenute per il mantenimento delle merci sotto il controllo doganale ai sensi dell'art. 9 del regolamento stesso, e deve comunicare all'Ufficio Antifrode Centrale sopra indicato ogni eventuale modifica degli elementi posti a base della domanda (se ad esempio uno dei diritti in questione non risulti più valido), nonché delle decisioni giudiziarie intervenute a seguito della sospensione dello svincolo delle merci.

Il beneficiario di un diritto esclusivo di utilizzo deve, più in particolare, informare il predetto Ufficio di ogni modifica, risoluzione o cessazione del contratto concluso con il titolare. Quando l'Ufficio doganale accerta, eventualmente previa consultazione con il richiedente, che le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 1 del "regolamento di base" possono ledere un diritto di proprietà intellettuale, è tenuto a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle stesse, informandone l'Ufficio Antifrode Centrale.

La sospensione dello svincolo o la durata del blocco della merce può avvenire, ai sensi dell'art. 13 del "regolamento di base", per dieci giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, che sarà attestata dalla relativa ricevuta di ritorno della raccomandata ovvero da altra comunicazione posta in essere dal titolare del diritto e diretta all'Ufficio doganale.

Detto termine può essere prorogato di altri dieci giorni lavorativi in casi giustificati, al termine dei quali l'Ufficio è tenuto a rilasciare la merce nella disponibilità della parte, se non ha ricevuto notizia dell'avvio di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale a norma dell'art. 10.
In ogni caso, per le merci deperibili, i termini temporali di cui sopra sono fissati in tre giorni lavorativi, senza possibilità di proroga.

Nel caso di merci sospettate di violare i diritti relativi a disegni, modelli, brevetti, certificati protettivi complementari o alla privativa per ritrovati vegetali, a norma dell'art. 14 del "regolamento di base", il dichiarante, il proprietario, l'importatore, il detentore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo o la revoca del blocco delle merci attraverso il deposito di idonea garanzia, a condizione che:

  • l'Ufficio doganale sia stato informato dell'avvio della procedura volta ad accertare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale,
  • non siano state adottate misure conservative a norma dell'articolo 13, par. 1 del regolamento stesso,
  • le formalità doganali siano state tutte espletate.

La garanzia deve essere idonea a tutelare gli interessi del titolare del diritto.

SANZIONI PENALI

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dagli Uffici, emergano fattispecie penalmente rilevanti riconducibili ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle vigenti disposizioni, l'Ufficio procedente deve notiziare l'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Si potrà altresì procedere ad un sequestro di iniziativa ai sensi dell'art. 354 – comma 2 – del c.p.p., qualora se ne ravvisino i presupposti, con la finalità di assicurare, ad esempio, che la merce sospettata di contraffazione non sia commercializzata o comunque dispersa nella more dell'accertamento dei fatti.
In tale evenienza, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali (da ultimo Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 5876 del 13.02.2004), nella redazione del verbale di sequestro l'ipotesi di reato dovrà essere idoneamente configurata, stabilendo il necessario collegamento tra reato ipotizzato e misura cautelare adottata (sequestro), ed evidenziando con chiarezza la finalità probatoria dell'atto compiuto (evitare che la parte, avendo la libera disponibilità della merce, possa disporne rendendo di fatto impossibile ogni ulteriore attività istruttoria e/o di indagine sulla medesima).

Tali previsioni risultano coerenti con quanto disposto dal legislatore nazionale, all'art. 4 – comma 80 – della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 24.12.2003), laddove è previsto che "l'Autorità amministrativa" possa disporre il sequestro della merce importata, esportata o commercializzata in violazione di un diritto di proprietà intellettuale, previo assenso dell'Autorità Giudiziaria.

La stessa merce potrà essere distrutta, decorsi tre mesi dal sequestro, a spese, ove possibile, del contravventore, fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare ai fini giudiziari.
Al fine di consentire alla Commissione Europea di seguire l'effettiva applicazione della procedura, di individuare i fenomeni fraudolenti e di sviluppare una adeguata analisi dei rischi da parte degli Stati membri le Direzioni Regionali delle Dogane continuano a trasmettere all'Ufficio Antifrode Centrale i consueti report mensili.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Da ultimo sono utili alcuni chiarimenti sulla disciplina transitoria nonché ulteriori precisazioni per la corretta applicazione della normativa in esame.

La procedura semplificata prevista dall'art. 11 del Reg. CE n. 1383/2003 relativa alla distruzione della merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione del medesimo diritto, non trova all'attualità applicazione, essendo la stessa procedura subordinata alla emanazione di una normativa nazionale di esecuzione.

A norma dell'art. 9 del "regolamento di applicazione", le domande di intervento presentate prima del 1° luglio 2004 mantengono la loro validità sino al termine naturale di scadenza, allo spirare del quale non possono essere rinnovate.

Dalla data del 1° luglio 2004 le stesse – ancorché presentate sotto la vigenza del Reg. (CE) n. 3295/1994 così come modificato dal Reg. (CE) n. 241/1999 – devono essere obbligatoriamente integrate dalla dichiarazione di impegno di cui all'art. 6 del "regolamento di base", la cui presentazione libera la garanzia accesa presso l'Ufficio Ricevitoria della Circoscrizione doganale di Roma I, consentendone la restituzione all'avente diritto; non appena detta dichiarazione di impegno sarà ricevuta dall'Ufficio Antifrode Centrale, lo stesso avrà cura di informare il citato Ufficio Ricevitoria per l'adozione dei conseguenti adempimenti.

Nel computo dei termini previsti dal "regolamento di base" per il calcolo dei "giorni lavorativi", si deve escludere il giorno di ricezione della notifica nonché il sabato ed i giorni festivi.
Il "regolamento di base", all'art. 19, comma 1, ha riconosciuto al titolare del diritto, nel caso di accoglimento della domanda, un diritto al risarcimento qualora le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo doganale per assenza del provvedimento di blocco ovvero per concessione dello svincolo.

Attesa l'avvenuta abrogazione della disciplina comunitaria previgente, le istruzioni fornite con la circolare n. 10/D del 12.01.2000 sono da intendersi superate; inoltre, la circolare attuale è stata approvata nella seduta del Comitato di indirizzo permanente del 21 giugno 2004.

ISTRUZIONI INTEGRATIVE

Con successiva circolare n. 74/D – prot. n. 10479/IP – del 3 dicembre 2004 interviene ancora l'Agenzia delle Dogane con istruzioni integrative, come segue.

Viene ribadito in via preliminare che, per quanto attiene ai formulari di riferimento, i nuovi modelli di domanda di intervento dell'Autorità doganale, comunitaria o nazionale, sono disponibili sul sito web dell'Agenzia, al seguente indirizzo: link
L'utilizzo di tali supporti, adottati a livello comunitario, si rende, ovviamente, obbligatorio.

Per quanto attiene alla dichiarazione da presentare, si precisa che nell'ipotesi in cui detta domanda sia presentata da un rappresentante del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all'art. 2, par. 2, del "regolamento di base", la dichiarazione di impegno del richiedente deve essere firmata dal titolare del diritto o dal soggetto autorizzato all'utilizzo del diritto stesso. Il rappresentante del titolare può firmare la predetta dichiarazione di impegno solo subordinatamente alla esibizione di un titolo che lo legittimi in tal senso.

Viene fatto presente, infine, che nella richiamata circolare n. 32/D, ove si individua la nozione di "titolare del diritto", le parole "ed ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione" sono soppresse, tenuto conto che tale ultimo richiamo normativo non è più coerente con il testo del Reg. (CE) n. 1891/2004.

Anche le nuove istruzioni della circolare n. 74/D sono state sottoposte all'esame del Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° dicembre 2004.

Franco De Antoni
Consulente Centro Estero Lombardia

15/02/2005

 

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