Lettura della e.mail aziendale - articolo
"LETTURA DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DA PARTE DEL DATORE DI AVORO: LECITO O ILLECITO?" di Valentina Frediani (www.consulentelegaleinformatico.it) La questione inerente l’accesso da parte del datore di lavoro alla casella di posta elettronica in uso del dipendente, pone due problematiche di tipo giuridico: l'una inerente la potenziale violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori - recante il divieto dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza – l'altra connessa alla potenziale violazione della privacy. In merito al primo aspetto, vi sono due correnti di pensiero. Taluni ritengono che il controllo delle e-mail da parte del datore di lavoro non configuri una condotta lecita in quanto incompatibile con i diritti costituzionali dell'inviolabilità della libertà e della segretezza nonché tenuto conto proprio dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce:"E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature (ai fini del presente articolo, si ritengono inclusi i pc, server e strumenti elettronici mediante cui visualizzare l’attività del dipendente) per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna." (continua in approfondimenti - sezione Internet)
13/01/2003
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