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Internazionalizzazione e ICT: Le lettere d'intenti si inviano on line all'Agenzia delle Entrate su apposito modello

Per contrastare il fenomeno delle false dichiarazioni d’intenti

Novità per i fornitori degli esportatori abituali

dal sito http://www.mglobale.it

I fornitori degli esportatori abituali saranno tenuti a inviare le lettere d'intenti per via telematica all'Agenzia delle Entrate su apposito modello. La novità, introdotta dalla Finanziaria 2005, dovrebbe entrare in vigore non prima del 16 aprile. In caso di mancata comunicazione sono previste nuove sanzioni.

Gli operatori che nell'anno solare precedente, o negli ultimi dodici mesi, hanno registrato cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie ed altre operazioni assimilate per un importo complessivo superiore al 10% del volume d'affari del periodo di riferimento, acquisiscono lo status di esportatori abituali.

Conseguentemente, tali operatori possono acquistare od importare, nell'anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell'IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento.
In questo modo possono alleggerire la loro posizione di strutturale credito d'imposta (va considerata la lentezza con la quale l'Amministrazione finanziaria provvede all'esecuzione dei rimborsi IVA).

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 sono effettuate in regime di non imponibilità "le cessioni anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".

Per poter fruire della non applicazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi, gli esportatori abituali devono rilasciare ai propri fornitori (ovvero alla dogana, in caso di importazioni) un'apposita comunicazione – la cosiddetta "lettera d'intenti" – anteriormente all'effettuazione dell'operazione.

Come espressamente previsto dall'art. 1, primo comma, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, recante la specifica disciplina del "plafond" degli esportatori abituali, le lettere d'intenti vanno:

  • redatte in conformità all'apposito modello ministeriale
  • numerate progressivamente dal dichiarante e dal destinatario (fornitore di beni o prestatore di servizi)
  • annotate in apposito registro, ovvero, a decorrere dal 14 marzo 1997, data di entrata in vigore della L. 18 febbraio 1997, n. 28 (contenente modifiche alla normativa in questione), anche in apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

Nonostante le specifiche disposizioni dettate al fine di consentire un adeguato controllo in ordine all'applicazione del particolare meccanismo (i fornitori degli esportatori sono, ad esempio, tenuti ad indicare nelle fatture emesse gli estremi della dichiarazione), lo strumento è stato frequentemente utilizzato in modo fraudolento attraverso l'emissione di false dichiarazioni d'intenti.

Per contrastare tali fenomeni, il legislatore, nell'ambito della Finanziaria per l'anno 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), ha introdotto ulteriori obblighi a carico dei destinatari delle lettere d'intenti.
In particolare, per effetto del comma 381 dell'articolo unico della predetta legge, risulta ora modificata la lett. c), del primo comma, dell'art. 1 del D.L n. 746/1983.

Da ciò, deriva che i fornitori degli esportatori abituali sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d'intenti ricevuta.
Tale comunicazione, da redigersi sull'apposito modello i cui contenuti e modalità di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (la bozza del modello, tuttavia, è già disponibile sul sito www.agenziaentrate.it), dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta.

Il modello si compone di due parti:

  • un frontespizio nel quale, oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali, andranno riepilogati i dati anagrafici del dichiarante e del rappresentante, la firma e l'impegno alla trasmissione telematica
  • un campo (quadro DI) per l'indicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intenti. In ogni rigo di tale quadro andranno riepilogate le informazioni contenute in ogni singola lettera d'intenti. Conseguentemente, in caso di più dichiarazioni o lettere inviate dallo stesso esportatore abituale, andranno compilati più righi.

I dati da riportare riguardano i numeri progressivi attribuiti dal fornitore e dall'esportatore alle dichiarazioni d'intenti, i dati identificativi del committente o cessionario (esportatore abituale).
Inoltre, andrà indicato, in via alternativa, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione e per quale importo, ovvero se riguarda una o più operazioni fino a concorrenza di un determinato importo o, ancora, se essa è valida per tutte le operazioni di un determinato periodo (non eccedente l'anno solare).

Scadenze

Per quanto concerne la prima scadenza per l'adempimento, pur essendo indicato nella bozza di istruzioni del nuovo modello di comunicazione che l'obbligo è stato introdotto "a decorrere dall'anno d'imposta 2005", è tuttavia da ritenere, alla luce dell'art. 3 dello "Statuto dei diritti del contribuente" (L. 27 luglio 2000, n. 212), che questa non possa essere anteriore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della norma che istituisce l'adempimento o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione, allo stato attuale non ancora emanati, e, pertanto, che l'obbligo di comunicazione debba presumibilmente applicarsi non prima del 16 aprile (non è da escludere, peraltro, che con la prima comunicazione vadano riepilogati anche i dati delle lettere ricevute nei primi mesi dell'anno o, addirittura, di quelle ricevute nel mese di dicembre a valere per l'anno 2005).

Aspetti sanzionatori

L'omesso invio della comunicazione ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti ai sensi del nuovo comma 4 – bis, dell'art. 7, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (si ritiene si tratti dell'IVA non applicata sulla fornitura di beni o servizi effettuata).

Qualora, invece, nonostante il ricevimento della lettera, il fornitore abbia provveduto all'emissione della fattura con applicazione dell'imposta, non essendosi verificato alcun danno per l'Erario, è plausibile che all'operatore venga comunicata la sola sanzione di cui all'art. 11, primo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Inoltre, per effetto del comma 384 dell'articolo unico della Finanziaria, è stabilito che il fornitore che omette di inviare la comunicazione telematica (o la invia con dati incompleti o inesatti) "è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta" (anche in tal caso, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è lecito ritenere che si tratti dell'imposta non applicata sulla fornitura per effetto della lettera d'intenti ricevuta).

Massimo Sirri
Riccardo Zavatta

17/03/2005

 

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