Una nuova "normativa ammazza internet": ma perchè si continua a criminalizzare il commercio elettronico in Italia?
Dopo il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale, che con le sue norme sul documento informatico rischia di cancellare molti siti web di commercio elettronico; il famigerato Decreto Urbani che criminalizza anche l'utente privato che condivide file protetti dal diritto d'autore nei circuiti peer ti peer; dal nostro legislatore arriva la sorpresa nell'uovo di Pasqua: una nuova norma ammazza aste on line!
Chi è l'assassino di Internet nel Parlamento italiano?
Come è ormai tristemente noto, la legge non è per niente tenera con chi viola gli "alti" interessi del copyright! Ad oggi la materia è regolamentata dalla criticatissima legge 21 maggio 2004, n. 128 (di conversione del famigerato "decreto Urbani"): attualmente il semplice "downloader" (colui, cioè, che scarica materiale protetto da diritto d'autore dai "circuiti peer2peer") rischia esclusivamente sanzioni amministrative, in particolare quelle previste dall'art. 174-ter l.d.a. (legge 22 aprile 1941, n. 633). L'"uploader" (e, cioè, chi condivide i file ammettendo la loro "messa a disposizione" sui server del servizio di file sharing) - anche senza una diretta contropartita economica - diventa, invece, autore di un reato, in considerazione dell'apposita previsione dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis (infatti, il "grave fatto" viene oggi punito anche a "mero titolo di profitto"). Occorre riferire, comunque, che normalmente, per motivi tecnici, è improbabile che un downloader di un circuito di file sharing non sia anche uploader...e, quindi, tutti rischiano di dover fare i conti con gravi sanzioni penali! Il Governo aveva sollennemente promesso di rivedere queste norme, ma ad oggi, sembrerebbe definitivamente approvato dal Senato il Disegno di legge N. 3276-B che lascia sostanzialmente immutata la situazione (alleggerendo soltanto la sanzione penale prevista per l'uploader...che rimarrebbe comunque autore di un illecito penale!).
Da ultimo una recentissima disposizione normativa, contenuta nel Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, sembra sommarsi alle precedenti legislazioni indicate e rendere pertanto ancora più dura la vita dell'internauta, infatti al comma 7 dell'art 1 del D.L. si dice che "salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza". Secondo tale ultima disposizione non possono stare tranquilli, non soltanto i downloader, ma anche tutti gli acquirenti di "aste on line"! ...E' la fine di Internet e del Commercio Elettronico?
di Andrea Lisi (www.studiodl.it)
30/03/2005
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