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Internazionalizzazione: Garanzie nella vendita tra professionisti e consumatori

dal sito http://www.mglobale.it
Il Decreto legislativo del 2 febbraio 2002 n. 24, che ha recepito la direttiva CE 1999/44, ha introdotto delle nuove regole nella vendita di beni mobili di consumo (art. 1519 bis - 1519 octies del codice civile). Tale normativa si applica ai contratti di vendita conclusi tra un operatore commerciale e un consumatore.

Tale disciplina potrà pertanto essere rilevante nei casi di vendita diretta al consumatore (persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale) e nel caso in cui venga esercitata l'azione di regresso che l'art. 1519 quinquies c.c. attribuisce al venditore finale nei confronti dei soggetti appartenenti alla catena distributiva e primo fra tutti il produttore.

La nuova disciplina prevede innanzitutto che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto.
L'art. 1519-ter c.c. chiarisce che si presume che siano conformi al contratto se:

  • sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo
  • sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello
  • presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura
  • sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è invece difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore è responsabile anche dei vizi di montaggio del bene quando l'installazione è compresa nel contratto ed è effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità e se effettuata dal consumatore, se le istruzioni di montaggio a lui fornite sono carenti, incomplete o errate.

Quanto al contenuto della garanzia, si osserva che, in caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene, in entrambi i casi senza spese aggiuntive (ad esempio i costi di spedizione, la mano d'opera e i materiali), salvo che la riparazione sia impossibile o eccessivamente onerosa, ovvero se impone al venditore spese irragionevoli, tenendo conto del valore del bene, dell'entità del difetto o se cagiona notevoli inconvenienti al consumatore.
In questi casi il compratore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Un difetto di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, dà diritto soltanto alla riduzione del prezzo e non alla risoluzione del contratto.

In caso di difetto di conformità al consumatore spetta inoltre il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

La legge estende a due anni dalla consegna al consumatore la validità della garanzia.
Il consumatore ha l'obbligo di denunciare il difetto entro due mesi dalla data in cui l'ha scoperto. In caso contrario decade dall'esercizio dei diritti nei confronti del venditore.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato (art. 1519-sexies c.c.).
L'azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.

Infine è opportuno rilevare che tali nuove norme hanno carattere imperativo per cui è nullo ogni patto che esclude o limita i diritti dei consumatori.

Diritto di regresso

Un esame più approfondito merita la disciplina del diritto di regresso (art. 1519-quinquies c.c.), e cioè il diritto del venditore finale, che sia dovuto intervenire nei confronti del compratore/consumatore in seguito alla violazione dell'obbligo di consegnare beni conformi al contratto di vendita (provvedendo alla riparazione, sostituzione, ecc. del bene venduto).

Affinché il venditore finale possa esercitare il diritto di regresso si richiede anzitutto la presenza di due distinti presupposti:

  • da un lato che l'ultimo venditore sia responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità
  • dall'altro che tale difetto di conformità sia imputabile ad un'azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario.

Ne consegue che, se il difetto non sussisteva al momento della consegna del bene al consumatore, oppure nel caso in cui il difetto sia stato denunciato oltre i termini previsti dall'articolo 1519-sexies c.c. il venditore finale che abbia ciò nondimeno rimediato al difetto non potrà rivalersi sul produttore o sui precedenti venditori, anche ove questi siano da considerarsi responsabili del difetto di conformità.

Né il venditore finale potrà rivalersi sul produttore o sui precedenti venditori, quando egli abbia soddisfatto il consumatore utilizzando un rimedio che vada oltre quelli espressamente previsti nel contesto della specifica disciplina della vendita dei beni di consumo.

Né vi sarà spazio per un'azione di regresso nel caso in cui il difetto di conformità sia esclusivamente imputabile al venditore finale, ma solo se tale difetto sia riconducibile ad un'azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario.

Inoltre un problema riguarda il caso in cui il difetto sia stato cagionato da un soggetto non facente parte della catena distributiva, come ad es. un intermediario o un trasportatore.
In questa ipotesi dovrà considerarsi soggetto responsabile il soggetto su cui gravava il rischio al momento del verificarsi dell'evento che ha provocato il difetto di conformità.

L'azione di regresso ha per oggetto la reintegrazione di quanto prestato dal venditore finale ottemperando ai rimedi esperiti dal consumatore. Ciò significa che costituisce un presupposto essenziale per l'azione di regresso che il consumatore finale abbia fatto valere il difetto e che il venditore finale abbia in concreto adempiuto ai suoi obblighi verso il consumatore (sostituendo il bene, riparandolo, riducendo il prezzo, ecc).

Inoltre, ove il venditore finale abbia prestato meno di quanto il consumatore avrebbe potuto pretendere, il regresso potrà avere per oggetto solo la prestazione effettivamente fornita.

L'azione di regresso va esercitata entro un anno dall'esecuzione della prestazione nei confronti del consumatore.

L'art. 1519-quinquies c.c. riconosce comunque la facoltà alle parti di porre limitazioni contrattuali al diritto di regresso.
Una tale limitazione non verrebbe infatti colpita da nullità in quanto non pregiudica i diritti del consumatore, ma limita i diritti dei vari "professionisti" operanti all'interno della catena distributiva.
E' quindi possibile per il produttore limitare contrattualmente tale diritto di regresso.

In sede di redazione del contratto disciplinante la vendita del prodotto tra produttori e venditori-distributori appartenenti alla stessa catena distributiva sarà pertanto consigliabile adottare la massima attenzione e cura nel redigere una clausola che limiti il diritto di regresso o ne disciplini le modalità di esercizio.

Viceversa, in sede di redazione del contratto di vendita con un consumatore non sarà possibile inserire delle clausole che limitino in alcun modo i diritti riconosciuti al consumatore dalle norme sopra descritte.

Occorrerà successivamente, in sede di esercizio dell'azione di garanzia da parte del consumatore, valutare se sussistono i presupposti per tale azione (ad es. se la denunzia è stata tempestiva).

Per completezza, è infine opportuno segnalare che il produttore della cosa è responsabile verso il compratore non solo per vizi, tempestivamente denunciati, riscontrati nella cosa, ma anche, a titolo di illecito extracontrattuale, del danno ricollegabile a detti vizi e difetti, cagionato a terzi, anche se esso si è verificato quando la cosa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata. A quest'ultimo riguardo è spesso consigliabile che il produttore provveda a stipulare un'apposita assicurazione.

Mariaelena Giorcelli
Consulente Centro Estero Lombardia


14/04/2005

 

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