L'e-mail e i fax costituiscono prova scritta: nuove conferme dal Tribunale di Ancona!
Ormai la giurisprudenza sembra dare pienamente ragione a quanto da tempo sosteniamo sulle pagine di scint.it: nell'evoluzione del linguaggio commerciale una e-mail e un fax non possono NON essere considerati documenti validi giuridicamente e quindi costituire "forma scritta" e "prova scritta" (a fini contrattuali e processuali).
Da ultimo il Tribunale di Ancona con ordinanza 09.04.2005 ha statuito che "la prova scritta ostativa alla concessione della provvisoria esecuzione di un provvedimento monitorio richiesta nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 648, c.p.c., può ravvisarsi anche nell’intercorsa corrispondenza, trasmessa via fax ed e-mail a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente per il riconoscimento della pretesa di credito vantata nei confronti dell’opposto" (il provvedimento è pubblicato su Altalex alla pagina http://www.altalex.com/index.php?idnot=9588 con nota di V. Amendolagine).
Questo ovvio riconoscimento giuridico, pur togliendo ogni dubbio sulla inevitabile rilevanza giuridico-formale di una semplice e-mail o di un telefax, non può mettere in discussione l'altrettanto ovvia considerazione che una e-mail o uin telefax non sono documenti sicuri e incontrovertibili: occorre ricordare comunque che mai la tradizione giuridica ha assicurato validità giuridica alle sole manifestazioni di volontà contenute in documenti certi e solenni, anzi è vero esattamente il contrario.
In materia si segnala da ultimo il nuovo saggio dell'avv. Lisi: L'insostenibile leggerezza (giuridica) di una e-mail