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Il Ruolo della banca nell'export

Il ruolo della banca nell'attività internazionale (articolo di approfondimento del Dr. Massimo Ferracci) Desideriamo soffermarci sul ruolo della Banca nelle transazioni con l'estero che gli operatori italiani avviano ogni qualvolta esportano o importano. Sottolineeremo le sue funzioni in merito ed in seguito ci collegheremo a tutta la problematica legata agli adempimenti valutari che richiede il regime valutario italiano, individuando gli obblighi dell'importatore/esportatore e i servizi relativi che la banca dovrà erogare. Obiettivo della banca nell'interscambio è di consentire agli operatori economici di regolare i loro rapporti di credito e di debito. Questo avviene attraverso l'esecuzione di varie operazioni connesse alle forme tipiche di regolamento internazionale come l'ordine di pagamento, la rimessa documentaria all'incasso, l'apertura di credito documentario ed altre che consentono così al compratore e al venditore residenti in Paesi diversi di saldare i propri debiti e di incassare il corrispettivo delle proprie forniture. Questa funzione da sempre svolta dalle banche, ha subito negli anni un processo di cambiamento che è destinato ad evolversi ulteriormente. L'ordinamento valutario italiano ha subito, infatti, un totale rivoluzionamento nel mese di ottobre del 1988, passando dal precedente "tutto è vietato (salvo autorizzazione)" all'attuale "tutto è permesso (salvo limitazioni)". Fino al 30 settembre 1988 infatti, la normativa valutaria italiana poneva molti vincoli a carico degli operatori economici limitandone l'operatività. L'evoluzione degli scambi internazionali, la liberalizzazione degli stessi e l'attuazione italiana dell'Atto Unico Europeo sulla completa liberalizzazione dei movimenti di capitale a breve termine, hanno portato il nostro legislatore a liberalizzare gradualmente l'intera materia valutaria, raccogliendola in un "Testo Unico" (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, entrato in vigore il 1 gennaio 1989) e abrogando quanto era in vigore precedentemente. In conseguenza a tali cambiamenti , le banche abilitate non hanno più assolto quella funzione imposta dall'ordinamento valutario precedente che imponeva alle stesse di verificare qualsiasi operazione con l'estero compiuta dai soggetti residenti e quindi di autorizzarle assumendosene la piena responsabilità. Le nostre autorità valutarie nell'ambito del completamento del processo di liberalizzazione iniziato con l'entrata in vigore del testo unico e proseguita con il DM. 27 aprile 1990, hanno abrogato anche il regime preesistente che prevedeva banche ad abilitazione generalizzata e banche ad abilitazione parziale. (CONTINUA su approfondimenti - area commercio internazionale). Articolo del Dr. Massimo Ferracci (Docente "Economia degli Enti Finanziari & Creditizi" presso Fondazione CUOA "Divisione Credito & Finanza" - Coordinatore Scientifico presso ABI (Associazione Bancaria Italiana - Divisione ABIFormazione Area Internazionale) - Docente della Business School de "Il Sole 24 Ore"- Editorialista de "Il Sole 24 Ore"-Esperto di Finanza e Commercio Internazionale)

02/12/2002

 

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