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Innovazione Tecnologica: P.a. on-line, tra trionfalismi e inefficienze - D.Lgs. 82/2005 un Codice da rivedere!

Fonte: Italia Oggi - Numero 171 pag. 1 del 20/07/2005

Entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2006, per lasciare agli enti coinvolti il tempo di adeguarsi alle sue indicazioni. Dopodiché il codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 7/3/2005, su G.U. n. 111 del 16 maggio 2005) dovrebbe consentire di realizzare finalmente la tanto attesa modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il condizionale è d'obbligo, perché troppe volte gli annunci sull'informatizzazione delle scuole e dei ministeri, sull'avvento del protocollo informatico e sulla fine delle code si sono rivelati promesse da marinaio.

Basta citare gli obiettivi indicati nelle linee guida del governo per lo sviluppo della società dell'informazione, tra i quali c'era la distribuzione di 30 milioni di carte di identità elettroniche e di carte dei servizi entro la fine della legislatura. Secondo le ammissioni dello stesso ministero dell'innovazione, all'inizio del 2005 risultavano distribuiti solo 1,6 milioni di carte, appena poco più del 5%. Egualmente mancati sono gli altri altisonanti obiettivi delle linee guida: tutti i servizi prioritari disponibili on-line, tutta la posta interna della p.a. via e-mail, tutti gli impegni e mandati di pagamento gestiti on-line, un terzo della formazione erogata via e-learning, due terzi degli uffici con accesso on-line all'iter delle pratiche da parte dei cittadini, tutti gli uffici dotati di un sistema di verifica della soddisfazione dell'utente.

Scetticismi a parte, vediamo comunque che cosa dice di interessante il documento, che quanto meno ha il pregio di fornire un quadro normativo di base per l'utilizzo delle tecnologie digitali nella pubblica amministrazione.

Diritti del cittadino, obblighi per la p.a. Con una certa enfasi, il codice stabilisce una vasta serie di ´diritti digitali' del cittadino e delle imprese:

- all'uso delle tecnologie in tutti i rapporti con le amministrazioni (non dovrebbe essere più possibile per un'amministrazione o per un gestore di pubblico servizio obbligare gli utenti a recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, firmare domande o istanze, fornire chiarimenti);

- all'accesso e all'invio di documenti digitali;

- a effettuare a partire dal 2006 qualsiasi pagamento in forma digitale;

- a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail;

- alla qualità del servizio e alla customer satisfaction (che le pubbliche amministrazioni dovranno controllare periodicamente);

- alla partecipazione (i cittadini hanno diritto di partecipare al processo democratico ed esercitare i diritti politici usufruendo delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie).

- a trovare on-line i moduli e i formulari validi e aggiornati.

Nella p.a. digitale questi diritti saranno garantiti dalla disponibilità di alcuni strumenti innovativi a cui il codice dà piena validità giuridica: la posta elettronica certificata, di cui sono certe la data e l'ora di spedizione, la ricezione e provenienza, e la firma digitale, che assicura al documento informatico la stessa validità del documento cartaceo a ogni effetto di legge.

Come si vede, quelle del codice sono disposizioni impegnative ma di carattere prevalentemente programmatico, che non fanno scattare diritti azionabili dal lato dell'utente. Ci sono comunque alcune norme (poche) che dovrebbero funzionare da catenaccio, ´imponendo' il passaggio al procedimento digitale: tra queste, per esempio, quella che prevede che dal 1° gennaio 2008 tutti i documenti rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati su internet non possono essere richiesti e i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in loro mancanza (articolo 57, comma 2).

L'altra più interessante del codice è quella che generalizza la Pec, Posta elettronica certificata, nei rapporti con i cittadini e le imprese.

Gli aspetti applicativi della Pec sono regolati da un altro recente provvedimento, il dpr n. 68/2005 (ancora in attesa, peraltro, delle regole tecniche), che accanto a molti lati positivi ne presenta alcuni discutibili, come il limite minimo di 1 milione di euro di capitale per i provider, e che qualora confermato potrebbe addirittura provocare (denuncia l'Assoprovider) la chiusura di 1.500 aziende e la perdita di 20 mila posti di lavoro.

Segnali negativi. A parte queste riserve, l'entrata in vigore del codice della p.a. digitale apre prospettive favorevoli per i cittadini e per le imprese, soprattutto se si riuscirà a realizzare finalmente la rete unitaria che dovrà collegare tutte le amministrazioni. Purtroppo, però, i segnali che arrivano dalla realtà quotidiana sono di segno opposto. Qualche piccolo esempio. Nei collegamenti la diffusione della banda larga è ancora sotto la media europea pur essendo in crescita, ma oltre il 70% degli utenti non è in grado di utilizzare servizi sulla propria connettività mentre al 25% viene garantita una velocità che è minore di quella di un modem analogico.

Proprio in materia di governo elettronico e firma digitale il quadro normativo è ancora tutt'altro che adeguato. Le nuovissime norme sul processo telematico (inserite nella conversione del decreto legge sulla competitività) non si conciliano con il codice di procedura civile, con il regolamento del 2001 e con il codice dell'amministrazione digitale oltre che con il regolamento sulla posta certificata.

E non a caso già si parla di una revisione del codice appena approvato. Ma come al solito, nonostante il flop delle linee guida, il vizio delle previsioni trionfalistiche non si perde: secondo la stima del ministro dell'innovazione il codice porterà nelle casse dello stato circa 2.640 milioni di euro l'anno, di cui 200 milioni risparmiati sui mandati di pagamento, 360 milioni dalla Pec, 400 milioni dall'archiviazione ottica dei certificati e 45 milioni per le firme digitali di università e imprese.

Forse perché, nella società della comunicazione, governare non significa realizzare ma annunciare. (riproduzione riservata)

Gianfranco Fornari

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21/07/2005

 

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