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L'era della e-legislazione a singhiozzo - editoriale dell'avv. Lisi sulle nuove

La nuova era della “legislazione a singhiozzo”?

(di Andrea Lisi, www.scint.it, Direttore editoriale di RDEGNT)

 

(Il presente articolo costituisce l’editoriale al prossimo numero della Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, Nyberg Editore, Milano, info alla pagina http://www.nyberg.it/rdegnt/default.asp)

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Se la comunicazione digitale sta capovolgendo le nostre certezze giuridiche basate sul documento cartaceo e sulla sua sottoscrizione, sul nostro concetto di territorialità e di temporalità, anche il legislatore che si occupa di definire e tracciare in qualche modo i confini della nostra esistenza digitale sta mettendo a dura prova i nostri comuni ragionamenti giuridici.

Da qualche anno a questa parte, siamo sommersi di nuove norme che dovrebbero regolamentare l’epocale passaggio dalla carta al bit; ma per adesso di epocale c’è solo questa incredibile iperproduzione di normativa sempre più spesso inconcludente.

Abbiamo in ciclo continuo davanti agli occhi una svolta annunciata da comunicati stampa e legislazioni in itinere (l’abbiamo vissuto con la “legge urbani”[1], con il codice dei consumatori, con il codice della privacy e le sue continue proroghe[2], con la “legge pisanu”[3], con la PEC[4] e soprattutto con le legislazioni sulla documentazione informatica e sull’archiviazione digitale che continuano ad accavallarsi in un groviglio di norme generali e regolamentazioni tecniche). Ma l’apoteosi si è raggiunta con l’incredibile iter che sta seguendo il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale: un Codice annunciato come una rivoluzione ancora prima che nascesse (anzi è stato prima realizzato un sito dedicato al Codice e poi il Codice stesso[5])!

Il tanto atteso D. Lgs. 82/2005 non poteva che deludere dopo tante aspettative generate dai continui comunicati stampa e dalle speranze riposte nella sua rivoluzione normativa digitale per PA e privati.

E impietosamente e inevitabilmente quello strano “Schema di Corpus normativo” che, sin dalla sua nascita, non poteva essere definito “Codice” se non dalla fantasia di un legislatore distratto (perché chiamare Codice della PAD qualcosa che non può racchiudere tutto l’agire amministrativo digitale?) è stato criticato dal Consiglio di Stato[6] ed è nato zoppo, perché già prima della sua entrata in vigore è destinato ad essere corretto da futuri decreti legislativi correttivi.

Ed ecco allora l’incredibile paradosso di una legislazione che già prima di esistere giuridicamente (esso infatti entrerà in vigore il 1° gennaio 2006) ha la consapevolezza della sua insufficienza!

Quale credibilità alla normativa che si occupa della digitalizzazione (e a coloro che la studiano con entusiasmo) può essere assicurata procedendo in questo modo?

Adesso si viene a conoscenza che, prima dell’entrata in vigore del Codice, si sono già riuniti i “più qualificati esperti della firma digitale” presso il dipartimento del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie per discutere i tutti i punti controversi della nuova normativa al fine di aiutare l’ufficio legislativo del Ministero (che a questo punto ci viene da pensare che non sia adatto al suo compito) a modificare il “Codice PAD” con futuri decreti legislativi da emanarsi prima del 9 giugno 2006[7]!

Un panel di professori e avvocati si è riunito per analizzare alcuni punti della normativa (praticamente i pilastri della stessa) e stravolgerla nuovamente! Basta passare in rassegna gli ultimi 7-8 anni di modifiche legislative sul documento informatico per capire che si stanno facendo certamente passi in avanti dal punto di vista informatico, ma non certo grazie a questa cervellotica e continua “rivoluzione normativa” che ci fa essere ovviamente primi in Europa quanto a norme emesse, ma che sta invece facendo impazzire chi si occupa realmente della materia!

Adesso non si vuole provare a cogliere un minimo di criterio dietro la scelta dei “più autorevoli esperti di firma digitale in Italia” che si dovranno occupare dell’ulteriore cambiamento normativo (ormai uno vale l’altro!), ma si vorrebbe provare a capire dove si sta andando e se è utile legiferare in continuazione, senza aspettare che si sviluppi una prassi concreta da regolamentare!

Non si è neppure sorpresi o contenti per il fatto che ci si è finalmente accorti che c’è bisogno delle firme elettroniche “leggere” per lo sviluppo del commercio elettronico e dell’e-government in Italia (come andiamo ripetendo da un paio di anni[8]), perché ormai si riflette con amarezza su quanto sia inutile procedere in questo modo confuso e caotico.

Non si può più giocare e continuare a “legiferare a singhiozzo”. Dobbiamo fermarci e riflettere e guardare cosa sta succedendo intorno a noi e magari provare a coordinare tutte queste continue riforme e coloro che se ne occupano, in maniera scollegata, nei vari ministeri.

Come, dopo aver fatto un’abbondante pappa, è normale che il bebè abbia un po’ di singhiozzo ed è giusto fargli fare il “ruttino” e metterlo a nanna, altrettanto ovvio dovrebbe essere per il nostro legislatore, dopo questa indigestione di tecnologia, fermarsi a pensare e riflettere su quello che sta combinando!



[1] In merito alle varie critiche mosse alla Legge Urbani si ricorda l’articolo di Daniele Mintoti “Legge Urbani, ecco cosa cambia”, su punto informatico alla pagina http://punto-informatico.it/p.asp?i=51990; utile per uno sguardo rapido “Una nuova "normativa ammazza internet": ma perchè si continua a criminalizzare il commercio elettronico in Italia?”,di A. Lisi, su scint.it alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=586.

[2] Si legga, ad esempio, “Dalla proroga della proroga alla nomina dei nuovi garanti: la privacy perde pezzi o sparisce del tutto?”, di A. Lisi su scint.it alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=581.

[3] Interlex ha dedicato un intero suo Numero Speciale alla delicata questione. Si veda su scint.it alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=668.

[4] Si veda “Email certificata o Internet imbrigliata?” di A. Lisi, su punto informatico alla pagina http://punto-informatico.it/p.asp?i=51439.

[5] Si fa riferimento al sito http://www.padigitale.it/. 

[6] Pesanti critiche al Codice sono state espresse dal Consiglio di Stato nel Parere del febbraio 2005, n. 11995 (acquisibile su scint.it alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=556.

[7] Notizia tratta dal sito Interlex alla pagina http://www.interlex.it/docdigit/ideechiare.htm. Il confronto con gli “esperti della firma digitale” ha già prodotto i suoi primi risultati, purtroppo non particolarmente incoraggianti (alla pagina http://www.interlex.it/docdigit/mod_integr.htm di Interlex la “bozza segreta” con le modifiche al Codice).

[8] Si veda Portate a Roma le teorie di Scint sui documenti informatici scritti, "firmati", non sottoscritti alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=698 e anche Da Interlex: una importante presa di posizione dell'avv. Neirotti sulla delicata questione delle firme elettroniche! alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=693.  

12/12/2005

 

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